Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive 2024-2027

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    Guida ai minimi tabellari del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie: struttura dei 9 livelli, aumenti programmati in quattro tranche e componenti della busta paga.

    In sintesi

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 fissa un aumento complessivo di 165 € per il livello 6 (11,04%), distribuito in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026, 60 € dal 1° agosto 2027. I minimi 2026 vanno da 1.538 € (livello 7) a 2.521 € (Quadri con indennità). I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 60.000 lavoratori
    Ambito
    Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso e import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (in euro)
    Livello Dal 01/09/2024 Dal 01/06/2025 Dal 01/06/2026 Dal 01/08/2027
    Quadro (Q)* 2.336,65 2.367,00 2.397,00 2.486,95
    1 2.229,65 2.258,50 2.287,15 2.373,00
    2 1.970,16 1.995,90 2.021,00 2.096,95
    3 1.883,91 1.908,40 1.932,55 2.005,00
    4 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
    5 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
    6 Super (6S) 1.598,30 1.618,70 1.639,20 1.700,80
    6 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
    7 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

    * I Quadri percepiscono, in aggiunta al minimo tabellare, un’indennità di funzione di 160 € mensili, portando la retribuzione base a circa 2.521 € dal 1° giugno 2025. Tutti gli importi sono lordi mensili, da cui si detraggono contributi previdenziali e IRPEF.

    Come si calcola la struttura retributiva

    Il minimo tabellare (o paga nazionale conglobata) costituisce la base della busta paga. Al minimo si aggiungono ulteriori componenti che compongono la retribuzione complessiva:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 13 scatti nel corso dell’intero rapporto. L’importo varia per livello.
    • Indennità di funzione: riservata ai Quadri (160 € mensili), riconosce la responsabilità gestionale del ruolo.
    • Indennità di disagio termico: introdotta con il rinnovo 2024. Si applica ai lavoratori esposti a freddo intenso nelle celle frigorifere («disagio freddo») o a calore prolungato da impianti («disagio caldo»): maggiorazione del 10% sulla quota oraria.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: la prima corrisposta a dicembre, la seconda a giugno (vedi articolo dedicato).
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il singolo datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi di risultato aziendali: eventuali accordi di secondo livello possono prevedere erogazioni legate alla produttività.

    Aumenti programmati 2024-2027

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha stabilito un piano di aumenti scaglionato su quattro tranche, calcolate sul livello 6 come parametro di riferimento:

    Piano degli aumenti per il livello 6 – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Decorrenza Aumento mensile (liv. 6) Cumulato
    1° settembre 2024 + 65,00 € + 65,00 €
    1° giugno 2025 + 20,00 € + 85,00 €
    1° giugno 2026 + 20,00 € + 105,00 €
    1° agosto 2027 + 60,00 € + 165,00 €

    L’incremento complessivo sull’intero quadriennio è di 165 € lordi mensili per il livello 6, pari all’11,04% della retribuzione tabellare di partenza. Gli aumenti degli altri livelli sono proporzionali.

    Retribuzione dei lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un’intensa presenza di lavoro stagionale: campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento hanno picchi nelle stagioni di produzione (primavera-estate per frutta estiva, autunno per agrumi e mele, ecc.). Il CCNL stabilisce che:

    • I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, per il periodo di effettiva prestazione.
    • La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 173 ore (orario standard mensile su 40 ore settimanali).
    • Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali, in proporzione ai mesi lavorati.
    • Il rinnovo 2024 ha ampliato il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali per le stagioni successive: chi ha già lavorato per la stessa azienda nella campagna precedente ha un diritto privilegiato di riassunzione.

    Stima del netto mensile

    La conversione lordo/netto dipende da aliquota IRPEF, addizionali territoriali e situazione familiare. A titolo puramente orientativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:

    Casi pratici

    Tizio – Addetto alla cernita, livello 6, prima stagione
    Tizio viene assunto per la campagna di lavorazione delle arance (novembre-marzo) con contratto a tempo determinato stagionale al livello 6. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo tabellare è 1.599,95 € mensili lordi. Lavora 5 mesi: matura anche la quattordicesima e la tredicesima in quota proporzionale (5/12 di ciascuna). La paga oraria è di circa 9,25 € (1.599,95 ÷ 173).
    Caia – Impiegata amministrativa a tempo indeterminato, livello 3
    Caia è assunta stabilmente da un’azienda di commercio ortofrutticolo all’ingrosso, con inquadramento al livello 3. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo è 1.932,55 € lordi. Dopo 3 anni di servizio matura il primo scatto di anzianità: la sua busta paga aumenta di conseguenza. A giugno percepisce la quattordicesima pari a un’intera mensilità.
    Sempronio – Quadro responsabile di magazzino
    Sempronio è inquadrato come Quadro in una centrale ortofrutticola con oltre 80 dipendenti. Il suo minimo tabellare dal 1° giugno 2026 è 2.397,00 € più 160 € di indennità di funzione, per un totale base di 2.557,00 € lordi mensili. Lavora su turni in celle frigorifere: matura l’indennità di disagio freddo del 10% sulle ore lavorate in cella, che si aggiunge alla retribuzione base.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un lavoratore al livello 6 nel 2026?
    Dal 1° giugno 2026 il minimo tabellare del livello 6 è di 1.599,95 € lordi mensili, che salgono a 1.660,00 € dal 1° agosto 2027 con l’ultima tranche di aumento.
    Quanti livelli ha il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
    Il CCNL prevede 9 livelli: Quadro (Q), 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super (6S), 6 e 7. I Quadri percepiscono in aggiunta un’indennità di funzione di 160 € mensili.
    Quando vengono erogati gli aumenti contrattuali 2024-2027?
    Gli aumenti sono distribuiti in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026 e 60 € dal 1° agosto 2027 (riferimento livello 6).
    I lavoratori stagionali hanno gli stessi minimi dei colleghi fissi?
    Sì, il principio di non discriminazione (D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015) impone l’applicazione degli stessi minimi tabellari a prescindere dalla tipologia contrattuale, per il periodo di effettiva prestazione.
    Gli scatti di anzianità sono previsti per i lavoratori stagionali?
    Gli scatti di anzianità maturano sul servizio continuativo. Per i lavoratori stagionali, il D.Lgs. 368/2001 e la giurisprudenza riconoscono il cumulo dei periodi stagionali presso lo stesso datore ai fini dell’anzianità, purché il rapporto sia qualificato come stagionale ricorrente. È consigliabile verificare la situazione specifica con il sindacato o un consulente del lavoro.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, o al Giudice del Lavoro per recuperare la differenza retributiva con interessi e rivalutazione.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 93 D.Lgs. 209/2005 – Deposito e pubblicazione

    Art. 93 D.Lgs. 209/2005 – Deposito e pubblicazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, … sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell' articolo 2435 del codice civile .

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione … .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

  • CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi 2022

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi per livello

    Il contratto collettivo della CRI e del Terzo Settore fissa i minimi tabellari per i dipendenti dell’Associazione CRI. Questa guida illustra la struttura retributiva, i valori verificati, gli aumenti triennali e come si compone la busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL CRI e Terzo Settore (firmato 27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022, in ultrattività normativa) prevede minimi tabellari verificati al 01/09/2022 da €1.302,72 (A1) a €1.446,01 (A4) per l’Area A. L’aumento triennale sul livello C3 è stato di €70,68 totali (+4,5%), distribuiti in tre tranche. Il rinnovo 2023-2025 è in fase di trattativa congiunta con ANPAS e Misericordie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Sottoscrizione
    27 maggio 2020 (ipotesi: 23 gennaio 2020)
    Vigenza normativa
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (in prorogatio)
    Platea
    ~2.132 dipendenti (dato CNEL 2023)
    Codice CNEL
    T19E

    Il quadro contrattuale: Associazione CRI e dualismo post-privatizzazione

    Per comprendere le tabelle retributive occorre prima chiarire a quale contratto si fa riferimento. Con il d.lgs. 178/2012, la Croce Rossa Italiana è stata trasformata in un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, a pieno regime dal 1° gennaio 2016. Il personale dipendente dell’Associazione CRI è quindi assoggettato al CCNL privatistico sottoscritto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL — non al CCNL Funzioni Centrali negoziato dall’ARAN per il pubblico impiego.

    Parallelamente, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), ente pubblico residuo istituito in liquidazione per gestire le passività della vecchia organizzazione, ha applicato il CCNL del comparto Funzioni Centrali fino al suo progressivo esaurimento. I lavoratori dell’Ente Strumentale che non sono transitati all’Associazione hanno dunque avuto un regime contrattuale diverso.

    Questa guida riguarda esclusivamente il CCNL dell’Associazione CRI (codice CNEL T19E), che è il contratto applicabile al personale dipendente neoassunto o transitato nell’associazione privata.

    Tabella riepilogativa dei minimi verificati

    Minimi tabellari mensili lordi Area A — decorrenza 01/09/2022
    Livello Minimo mensile lordo Tredicesima (stima) Lordo annuo (13 mensilità)
    A1 €1.302,72 €1.302,72 €16.935,36
    A2 €1.341,79 €1.341,79 €17.443,27
    A3 €1.380,87 €1.380,87 €17.951,31
    A4 €1.446,01 €1.446,01 €18.798,13

    Nota: I dati dell’Area A (posizioni A1-A4) sono quelli disponibili pubblicamente nelle tabelle CNEL al 01/09/2022. Per le Aree B, C, D ed E i minimi esatti sono contenuti nell’Allegato retributivo al CCNL (art. 52 del contratto); a titolo di riferimento, l’accordo economico triennale ha previsto un aumento complessivo di €70,68 sul livello C3 (+4,5%). Per i valori aggiornati per area e livello consultare il testo integrale disponibile su cri.it o sui siti di FP CGIL e CISL FP.

    Gli aumenti triennali 2020-2022

    Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 ha disciplinato gli aumenti economici per l’intero triennio 2020-2022, calcolati sul livello C3 come parametro di riferimento. L’incremento complessivo è stato di €70,68 mensili su 13 mensilità, corrispondenti a un aumento percentuale del 4,5% sulla retribuzione tabellare, distribuito in tre tranche uguali:

    Piano degli aumenti tabellari 2020-2022 (parametro C3)
    Decorrenza Aumento mensile (C3) Aumento cumulato
    1° dicembre 2020 +€23,56 +€23,56
    1° dicembre 2021 +€23,56 +€47,12
    1° settembre 2022 +€23,56 +€70,68

    Gli aumenti sulle altre Aree e livelli sono stati calcolati proporzionalmente al parametro retributivo di ciascun inquadramento.

    Struttura della busta paga: voci fisse e variabili

    Il minimo tabellare è solo la base della retribuzione. Sulla retribuzione lorda si stratificano altre voci:

    • Scatti di anzianità: il CCNL prevede incrementi biennali di anzianità, il cui importo varia per livello. Sono corrisposti automaticamente maturando l’anzianità di servizio.
    • Indennitˆ specifiche: il contratto e gli accordi integrativi prevedono indennitˆ per rischio radiazioni, missioni estere, lavoro in condizioni di disagio, tempo di vestizione e spostamento riconosciuto come orario lavorativo.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il mese di dicembre, pari a un’intera mensilità del minimo tabellare più scatti maturati.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato individualmente con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile.
    • Premi e contrattazione di secondo livello: il CCNL valorizza la contrattazione aziendale e decentrata per l’erogazione di premi di produttività o risultato.

    Stato del rinnovo contrattuale

    Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2022 sul versante economico. La contrattazione per il rinnovo 2023-2025 è inserita in un percorso più ampio: le parti (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) e le organizzazioni datoriali (CRI, ANPAS e Confederazione Nazionale delle Misericordie) stanno lavorando all’unificazione in un unico CCNL del settore del soccorso e dell’emergenza. Al secondo incontro del 14 ottobre 2025 si è avviata l’analisi comparativa dei testi contrattuali; le parti auspicano una rapida conclusione del percorso.

    Fino alla firma del rinnovo, il CCNL continua a produrre effetti normativi per il principio di ultrattività contrattuale: le clausole su livelli, orario, ferie, malattia, TFR restano pienamente operative.

    Volontari e personale militare: nessun rapporto di lavoro subordinato

    Il CCNL riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. È importante distinguere:

    • Volontari del Corpo Ausiliario CRI (CD Corpo dei Volontari): non sono lavoratori subordinati; la loro attività è retta dallo statuto dell’associazione e dalla normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017). Non percepiscono salario e non sono coperti dal CCNL.
    • Corpo Militare Volontario CRI: figura di diritto speciale, anch’essa estranea al CCNL privatistico. Le relative norme di stato sono disciplinate da provvedimenti del Ministero della Difesa.
    • Personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato): è l’unica categoria coperta dal CCNL T19E.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto amministrativo Area A2
    Tizio è inquadrato in Area A, posizione A2 presso un comitato territoriale CRI. Dal 1° settembre 2022 il suo minimo tabellare è €1.341,79 mensili lordi. Avendo maturato 4 anni di servizio, percepisce due scatti di anzianità biennali aggiuntivi. La sua retribuzione lorda mensile supera quindi il minimo tabellare. A dicembre riceve la tredicesima pari a un’intera mensilità tabellare più scatti.
    Caia — Autista soccorritrice Area C3
    Caia è autista soccorritrice, figura valorizzata dal CCNL 2020 con il posizionamento nel livello C3. Il suo minimo è superiore ai livelli A. Ha beneficiato degli aumenti triennali: dal 1/12/2020 +€23,56, dal 1/12/2021 ulteriori +€23,56, dal 1/9/2022 ancora +€23,56, per un totale di +€70,68 mensili in tre anni. Percepisce inoltre l’indennitˆ di soccorritore prevista dagli accordi integrativi.
    Sempronio — Infermiere Area D
    Sempronio è infermiere professionale inquadrato nell’Area D. Il suo minimo è superiore a quello dell’Area A. Volendo conoscere l’esatto importo, Sempronio consulta l’Allegato retributivo al CCNL (art. 52) disponibile sul sito cri.it o presso la propria sezione sindacale FP CGIL. Non si fida di importi riportati da fonti terze non ufficiali per evitare errori nella verifica della busta paga.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI è scaduto: si applica ancora?
    Sì. Scaduto il 31 dicembre 2022 sul piano economico, continua a produrre effetti normativi (ultrattività) fino alla firma del rinnovo. Livelli, ferie, orario, malattia, preavviso restano in vigore.
    Quali sono i minimi verificati dell’Area A al 01/09/2022?
    A1: €1.302,72 — A2: €1.341,79 — A3: €1.380,87 — A4: €1.446,01 mensili lordi. Per le Aree B, C, D, E consultare l’Allegato retributivo al CCNL.
    I volontari CRI ricevono lo stipendio previsto dal CCNL?
    No. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori subordinati e non sono coperti dal CCNL. Svolgono attività di volontariato disciplinata dallo statuto associativo e dal d.lgs. 117/2017.
    Quando si concluderà il rinnovo del CCNL CRI?
    Non è possibile indicare una data certa. Al 14 ottobre 2025 le parti erano in fase di analisi comparativa dei testi per l’unificazione con i CCNL ANPAS e Misericordie. Le organizzazioni sindacali hanno espresso l’auspicio di una rapida conclusione.
    Il mio stipendio è sotto il minimo: cosa posso fare?
    Se la retribuzione è inferiore al minimo tabellare del livello di inquadramento, si tratta di inadempimento contrattuale. È possibile rivolgersi al proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP o UIL FPL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una verifica e, se necessario, per avviare la procedura di reclamo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 e alle tabelle retributive in vigore dal 1° settembre 2022. I dati numerici per le sole posizioni A1-A4 sono stati verificati sulla banca dati CNEL (codice T19E); per le altre Aree fare riferimento all’Allegato retributivo ufficiale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie

    Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l’impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.

    2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.

    3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.

    4. Il centro per l’impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall’ articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 183 D.P.R. 115/2002

    Art. 183 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

    2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

    3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

    4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

    5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

  • CCNL Misericordie ANPAS: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: tabelle retributive e minimi 2024

    Guida ai minimi tabellari del CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie: 36 livelli retributivi da A1 a F6, importi mensili lordi, indennità operative e Elemento di Garanzia Retributiva. Attenzione: questo contratto disciplina i lavoratori dipendenti delle organizzazioni, non i volontari.

    In sintesi

    Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie, firmato il 2 febbraio 2024 (periodo 2020-2022), prevede 36 livelli retributivi (A1-F6) con minimi da 1.302,72 € (A1) a 3.647,59 € (F6) lordi mensili. È previsto un Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) di 120 € lordi annui erogato a luglio per chi non percepisce superminimi individuali.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024 (errata corrige 17 aprile 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (prorogato tacitamente)
    Ambito
    Personale dipendente non dirigente di organizzazioni socio-sanitarie, assistenziali, trasporto sanitario, emergenza-urgenza extraospedaliera

    Volontario e dipendente: una distinzione fondamentale

    Le Misericordie d’Italia e le organizzazioni aderenti ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) operano prevalentemente attraverso l’attività volontaria, disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il volontario non percepisce retribuzione: il suo rapporto con l’organizzazione è fondato sulla gratuità e sul rimborso spese documentato (art. 17 D.Lgs. 117/2017).

    Il presente CCNL si applica esclusivamente ai lavoratori subordinati dipendenti assunti con contratto di lavoro dalle medesime organizzazioni per svolgere attività stabili e continuative: autisti soccorritori professionali, operatori socio-sanitari (OSS), infermieri, personale amministrativo, coordinatori. Il contratto è irrilevante per i volontari, anche qualora questi operino fianco a fianco con i dipendenti.

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL ANPAS-Misericordie (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Livello Minimo mensile lordo Profili di riferimento
    A1 1.302,72 € Addetto servizi ausiliari, ausiliario pulizie
    A2 1.341,79 € Addetto ausiliario con mansioni specifiche
    A3 1.380,87 € Ausiliario anziano, addetto magazzino
    A4 1.446,01 € Ausiliario senior
    A5 1.511,15 € Ausiliario specializzato
    A6 1.576,29 € Ausiliario con funzioni di riferimento
    B1 1.380,87 € Autista, soccorritore base, ausiliario trasporti sanitari
    B2 1.446,01 € Autista soccorritore, centralinista
    B3 1.511,15 € Operatore qualificato, autista con anzianità
    B4 1.576,29 € Operatore specializzato, aiuto cuoco
    B5 1.641,43 € Operatore senior qualificato
    B6 1.732,61 € Operatore esperto con autonomia
    C1 1.511,15 € Animatore sociale, impiegato amministrativo, cuoco
    C2 1.576,29 € Impiegato amministrativo qualificato
    C3 1.641,43 € Operatore specializzato con conoscenze tecniche
    C4 1.732,61 € Infermiere generico, tecnico
    C5 1.836,82 € Operatore senior area C
    C6 1.954,07 € Specializzato area C con funzioni di guida
    D1 1.732,61 € Infermiere, fisioterapista, assistente sociale
    D2 1.836,82 € Tecnico sanitario, ragioniere
    D3 1.958,98 € Infermiere con anzianità, geometra
    D4 2.071,32 € Specialista area D
    D5 2.188,55 € Specialista senior area D
    D6 2.370,95 € Esperto area D con funzioni direttive
    E1 1.836,82 € Direttore unità operativa, pedagogista
    E2 1.954,07 € Psicologo, medico junior
    E3 2.071,32 € Professionista area E
    E4 2.188,55 € Specialista plurispecialistico
    E5 2.370,95 € Senior area E
    E6 2.514,24 € Dirigente operativo area E
    F1 2.071,32 € Coordinatore amministrativo, responsabile area
    F2 2.188,55 € Coordinatore sanitario/tecnico
    F3 2.370,95 € Dirigente intermedio
    F4 2.722,67 € Responsabile di struttura
    F5 3.022,30 € Dirigente senior
    F6 3.647,59 € Posizione apicale con piena autonomia

    Nota: I minimi si riferiscono alla retribuzione tabellare base, al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. L’assegnazione alla posizione economica (da 1 a 6) avviene in base all’anzianità contrattuale maturata nella stessa categoria. Gli importi sono stati aggiornati con decorrenza 1° dicembre 2022 e confermati per il 2024.

    Come si compone la busta paga

    La retribuzione mensile netta di un dipendente ANPAS-Misericordie è data da più componenti che si sommano al minimo tabellare:

    • Minimo tabellare: importo fisso per livello e posizione economica, garantito dal CCNL.
    • Indennità di turno: per chi lavora su cicli a rotazione. Il CCNL prevede indennità specifiche per turni su 3 cicli (diurno-pomeriggio-notte) o su 2 cicli.
    • Maggiorazione per lavoro notturno: 2,50 € per ora lavorata nella fascia 22:00-06:00.
    • Maggiorazione per lavoro festivo: 2,00 € per ora nelle giornate festive.
    • Straordinario: maggiorazione dal 20% (diurno feriale) al 50% (festivo notturno) sulla tariffa oraria.
    • Elemento di Garanzia Retributiva (EGR): 120 € lordi annui erogati a luglio, solo se il lavoratore non percepisce già superminimi o premi individuali aggiuntivi.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il 20 dicembre (vedi articolo dedicato).

    L’Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)

    Il CCNL ANPAS-Misericordie 2024 conferma l’EGR di 120 € lordi annui erogato nel mese di luglio di ogni anno. Si tratta di un istituto perequativo: garantisce un minimo di incremento economico a quei lavoratori che non beneficiano di alcun trattamento aggiuntivo individuale (superminimi, premi aziendali, integrazioni locali).

    Condizioni di erogazione:

    • Il lavoratore deve essere in servizio alla data di erogazione (luglio).
    • L’importo è proporzionale ai mesi di lavoro nell’anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre).
    • Per i rapporti a tempo parziale l’importo è riproporzionato.
    • L’EGR non viene erogato se il lavoratore ha già percepito nell’anno precedente compensi aggiuntivi di importo uguale o superiore.
    • Gli enti in difficoltà economica possono concordare con le rappresentanze sindacali la sospensione, la riduzione o la dilazione dell’EGR.

    Una tantum 2024 e arretrati

    Il contratto firmato il 2 febbraio 2024, a copertura del periodo 2020-2022, ha previsto il pagamento di 450 € di una tantum a ristoro dei mancati aumenti per gli anni 2020 e 2021, erogata in due tranche: 250 € nel mese di giugno 2024 e 200 € nel mese di settembre 2024. Sono stati inoltre erogati gli arretrati degli aumenti tabellari con decorrenza dicembre 2022, secondo il seguente calendario:

    • Aprile 2024: arretrati dicembre 2022 – marzo 2023
    • Luglio 2024: arretrati aprile – luglio 2023
    • Ottobre 2024: arretrati agosto – ottobre 2023
    • Novembre 2024: arretrati novembre – dicembre 2023

    L’una tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data della firma (2 febbraio 2024), comprese le assunzioni a tempo determinato e gli apprendisti, a prescindere dal periodo di servizio già prestato.

    Come calcolare tariffa oraria e giornaliera

    La tariffa oraria contrattuale si calcola con la formula stabilita dal CCNL:

    • Tariffa giornaliera = minimo mensile ÷ 26 (giorni convenzionali)
    • Tariffa oraria = tariffa giornaliera ÷ 6,33 ore

    Esempio per un B3 (minimo 1.511,15 €): tariffa giornaliera = 58,12 €; tariffa oraria = 9,18 €. Le maggiorazioni per straordinario (dal 20% al 50%) si calcolano su questa tariffa base.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore neoassunto
    Tizio viene assunto come autista soccorritore in una Misericordia locale con inquadramento B1 (1.380,87 € mensili lordi). Non avendo anzianità contrattuale nella stessa categoria, inizia dalla posizione economica più bassa. Nel corso degli anni, al maturare dell’anzianità contrattuale, scalerà le posizioni B2, B3 ecc. con incrementi automatici. Riceve ogni luglio l’EGR di 120 € lordi non avendo superminimi individuali.
    Caia – OSS con anzianità pregressa
    Caia è un’operatrice socio-sanitaria (OSS) che ha già lavorato 5 anni in una cooperativa applicante lo stesso CCNL. Al momento dell’assunzione in un’associazione ANPAS, viene inquadrata in C3 (1.641,43 €) anziché C1, per il riconoscimento dell’anzianità pregressa ai fini della posizione economica. Questo riconoscimento è oggetto di negoziazione in sede di assunzione.
    Sempronio – Infermiere con turni notturni
    Sempronio è un infermiere inquadrato D2 (1.836,82 € base) che lavora su turni a rotazione con frequenti notti. Ogni ora notturna aggiunge 2,50 € alla sua retribuzione oraria base. In un mese con 8 turni notturni da 12 ore, la maggiorazione notturna vale circa 240 € lordi aggiuntivi, che si sommano al tabellare.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare per un autista soccorritore nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il profilo autista soccorritore, collocato indicativamente in categoria B, ha un minimo che varia da 1.380,87 € (B1) a 1.732,61 € (B6) lordi mensili, in base alla posizione economica maturata e all’anzianità contrattuale.
    Cos’è l’EGR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    L’Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) è una voce di 120 € lordi annui erogata a luglio di ogni anno ai lavoratori dipendenti che non percepiscono superminimi o premi individuali. Ha funzione perequativa e non costituisce retribuzione continuativa.
    Quante mensilità sono previste dal CCNL ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL prevede 13 mensilità: le 12 mensili ordinarie più la tredicesima, corrisposta entro il 20 dicembre. Non è prevista contrattualmente una quattordicesima mensilità.
    Come si calcola la retribuzione oraria nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La tariffa oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per 26 (giorni convenzionali) e il risultato per 6,33 ore. Per esempio, un B3 con minimo 1.511,15 € ha una tariffa oraria base di circa 9,17 €.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate sul sito di ANPAS (anpas.org), della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (misericordie.it) e sui portali delle sigle sindacali FP-CGIL, CISL-FP e UIL-FPL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024 (periodo 2020-2022). I minimi tabellari riportati fanno riferimento alle tabelle in vigore dal 1° dicembre 2022, confermate per il 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): tabelle retributive e minimi 2026

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: tabelle retributive e minimi 2026-2028

    Il rinnovo del 20 gennaio 2026 ha aggiornato i minimi tabellari per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali aderenti ad Aeranti-Corallo, con tre tranche di aumento fino al 2028.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo 2026-2028 (firmato il 20 gennaio 2026) prevede minimi mensili da circa 1.060 euro (5° livello radio) a 1.562 euro (Quadro B radio) e fino a 2.035 euro (Quadro A TV), con aumenti distribuiti in tre tranche: febbraio 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Data sottoscrizione
    20 gennaio 2026
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Ambito
    Personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali (NON giornalisti)

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo) sono fissati per ciascun livello dalle tabelle allegate all’accordo di rinnovo vigente. Per gli importi esatti per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL.

    Il CCNL Aeranti-Corallo: chi riguarda

    Il CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive di ambito locale che aderiscono al sistema associativo Aeranti-Corallo (federazione che riunisce Aeranti e Associazione Corallo). Si tratta di un contratto distinto da quello che regola i rapporti delle grandi emittenti private aderenti a Confindustria Radio Televisioni, firmato invece con SLC-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.

    Una precisazione fondamentale: il CCNL Aeranti-Corallo oggetto di questa guida non si applica ai giornalisti. Il personale giornalistico delle emittenti locali è disciplinato da un contratto collettivo separato, stipulato tra Aeranti-Corallo e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), la cui vigenza attuale va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Le due sfere normative non si sovrappongono: redattori e pubblicisti rientrano nel contratto FNSI, mentre tecnici, amministrativi, speaker non giornalisti e personale di supporto rientrano nel presente CCNL.

    Struttura retributiva: cosa compone la busta paga

    Il trattamento economico mensile del lavoratore dipendente da un’emittente locale Aeranti-Corallo è composto da più voci:

    • Minimo tabellare: la base contrattuale per livello e settore (radio o TV), aggiornata dalle tranche di rinnovo.
    • Scatti di anzianità: aumenti biennali automatici maturati ogni due anni di servizio, fino a un massimo di cinque bienni. L’importo varia per livello e settore.
    • Indennità di funzione quadri: un importo aggiuntivo mensile riservato ai lavoratori con qualifica di Quadro A o Quadro B.
    • Tredicesima mensilità: erogata a dicembre (o pro quota alla cessazione del rapporto).
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi eventualmente concordati a livello individuale o aziendale, assorbibili o non assorbibili.
    • Maggiorazioni: per lavoro straordinario, notturno, festivo o a turni (vedi articolo dedicato).

    Aumenti programmati 2026-2028

    Il rinnovo del 20 gennaio 2026 ha introdotto incrementi retributivi strutturali distribuiti in tre tranches:

    • 1° febbraio 2026: prima tranche di aumento (decorrenza contratto).
    • Gennaio 2027: seconda tranche.

    Indennità una tantum per la vacanza contrattuale

    A tutela del potere d’acquisto durante il periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e il rinnovo del 20 gennaio 2026, le parti hanno concordato un’indennità risarcitoria (una tantum), erogata in tre rate annuali. L’importo massimo è di 240 euro annui per il settore televisivo (Quadro A) e di 215 euro annui per il settore radiofonico (Quadro B), con importi proporzionalmente ridotti per i livelli inferiori.

    La una tantum non ha natura retributiva ai fini del calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, salvo diversa previsione contrattuale o applicazione del principio generale di onnicomprensività.

    Differenza tra CCNL Aeranti-Corallo e CCNL Confindustria RadioTV

    Chi lavora nel settore radiotelevisivo privato deve verificare quale contratto applicato il proprio datore di lavoro. Le due filiere sono:

    • CCNL Aeranti-Corallo (CISAL): emittenti locali di piccole e medie dimensioni, 5 livelli + 2 quadri, struttura retributiva semplificata, rinnovo 2026-2028.
    • CCNL Confindustria RadioTV (SLC-CGIL / Fistel-CISL / Uilcom-UIL): emittenti di maggiori dimensioni, struttura più articolata (fino a 9 livelli in TV), fondo sanitario «Salute Sempre», fondi pensione Byblos e Mediafond, rinnovo 2025-2027 firmato il 3 novembre 2025 ed entrato in vigore l’8 gennaio 2026.

    Il contratto da applicare si individua attraverso l’iscrizione del datore di lavoro all’una o all’altra associazione datoriale. In caso di dubbio, il consulente del lavoro o il sindacato di riferimento possono verificare il contratto depositato.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico audio al 3° livello (settore radio)
    Tizio lavora come tecnico audio in una web radio locale che applica il CCNL Aeranti-Corallo. Inquadrato al 3° livello, da febbraio 2026 il suo minimo tabellare è di euro mensili. Avendo maturato due bienni di anzianità, riceve uno scatto aggiuntivo che si somma al minimo contrattuale. A gennaio 2028 il suo minimo base salirà di ulteriori rate, portando il totale dell’incremento triennale a circa 204 euro mensili rispetto al valore pre-rinnovo.
    Caia – Speaker/conduttrice al 4° livello (settore TV)
    Caia conduce una rubrica di informazione locale in una televisione locale aderente ad Aeranti-Corallo. Non è iscritta all’Ordine dei Giornalisti e svolge un ruolo di presentatrice/conduttrice non giornalistica: il suo inquadramento è al 4° livello del CCNL Aeranti-Corallo (non FNSI). Dal febbraio 2026 il suo minimo tabellare TV è superiore a quello radiofonico dello stesso livello, e crescerà di circa 195 euro complessivi entro gennaio 2028.
    Sempronio – Responsabile di produzione, Quadro B (settore TV)
    Sempronio è inquadrato come Quadro B in una emittente televisiva locale. Il suo trattamento include il minimo tabellare Quadro B TV (superiore al Quadro B radio), l’indennità di funzione quadri e gli scatti di anzianità maturati. Con il rinnovo 2026-2028 il suo minimo base crescerà complessivamente di euro a regime (gennaio 2028). Sempronio verifica che il proprio cedolino di febbraio 2026 riporti già la prima tranche di aumento.

    Domande frequenti

    Quando sono entrati in vigore i nuovi minimi tabellari Aeranti-Corallo?
    Il rinnovo del CCNL è stato sottoscritto il 20 gennaio 2026 con decorrenza 1° febbraio 2026. Gli importi aggiornati si applicano dal cedolino di febbraio 2026.
    Quanti livelli prevede il CCNL Aeranti-Corallo?
    Il CCNL prevede cinque livelli ordinari (dal 1° al 5°) più due livelli di Quadro (A e B), con tabelle differenziate per il settore televisivo e per quello radiofonico.
    Cosa succede se l’emittente paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo contrattuale costituisce inadempimento. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL o CISAL Terziario) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Il minimo tabellare comprende gli scatti di anzianità?
    No. Il minimo tabellare è la base fissa di partenza. Gli scatti di anzianità (biennali, fino a 5 bienni) si aggiungono al minimo e crescono in misura diversa per livello e settore.
    Esistono due CCNL diversi per le emittenti private?
    Sì. Le emittenti aderenti ad Aeranti-Corallo applicano il CCNL sottoscritto con CISAL Terziario (2026-2028). Le emittenti aderenti a Confindustria Radio Televisioni applicano il CCNL firmato con SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL (2025-2027). Questo articolo riguarda il contratto Aeranti-Corallo.
    Il CCNL Aeranti-Corallo si applica ai giornalisti?
    No. I giornalisti delle emittenti locali sono disciplinati da un CCNL separato, firmato da Aeranti-Corallo e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), attualmente vigente fino al 31 dicembre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario il 20 gennaio 2026 (vigenza 1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20 L. 91/1992

    Art. 20 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 185 TULPS – Obbligo di lavoro e prescrizioni al confinato

    Art. 185 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.

    L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

    L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

    Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.

    Della consegna è redatto processo verbale.

  • Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata

    Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

    2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.

  • Welfare CCNL Studi Professionali: Cadiprof, Ebipro e Gestione Professionisti

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il CCNL Studi Professionali offre uno dei sistemi di welfare contrattuale più ricchi del terziario italiano: Cadiprof (fondo sanità integrativa), Ebipro (ente bilaterale nazionale), Gestione Professionisti (dal 2015 per i professionisti). Contributo unico di 29 €/mese per lavoratore (di cui 2 € a carico lavoratore). Prestazioni includono sanità integrativa, sostegno famiglia, asilo nido, formazione, prestiti agevolati.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Studi Professionali
    Strumento Tipo Beneficiari
    Cadiprof Sanità integrativa Lavoratori dipendenti
    Ebipro Ente bilaterale nazionale Studi e lavoratori
    Gestione Professionisti Welfare professionisti Anche non dipendenti
    BeProf Servizi welfare Tutti i professionisti
    Contributo unico 29 €/mese 27 € datore + 2 € lavoratore

    Cadiprof: il fondo sanità integrativa

    Cadiprof (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti degli Studi Professionali) è il fondo di sanità integrativa per i lavoratori del CCNL Studi Professionali. Iscrizione automatica per tutti i dipendenti.

    Cosa copre Cadiprof:

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (RM, TAC, ecografie)
    • Prestazioni odontoiatriche (ablazione, otturazioni, ortodonzia, impianti)
    • Ricoveri ospedalieri (anche in strutture private)
    • Prestazioni oculistiche (visite, occhiali)
    • Maternità e check-up annuali
    • Prevenzione oncologica
    • Rimborsi per fisioterapia, riabilitazione

    Cadiprof: prestazioni a sostegno della famiglia

    Una caratteristica distintiva di Cadiprof: ampi servizi a sostegno della famiglia:

    • Asilo nido: contributo annuale per rimborso parziale della retta
    • Scuole materne: contributo per scuole convenzionate
    • Baby-sitter: contributo in casi specifici (emergenze familiari)
    • Centri estivi figli: contributo per attività estive
    • Sostegno non autosufficienti: assistenza a familiari anziani o disabili
    • Borse di studio per i figli: per merito scolastico

    Queste prestazioni rendono il welfare Cadiprof particolarmente ricco rispetto ad altri fondi di settore.

    Ebipro: l'ente bilaterale nazionale

    Ebipro (Ente Bilaterale Nazionale Studi Professionali) è l’ente bilaterale paritetico del settore. Funzioni:

    • Formazione professionale e aggiornamento
    • Sostegno al reddito (in casi specifici)
    • Conciliazione di controversie
    • Sostegno alle imprese (servizi alle PMI e studi)
    • Politiche del lavoro (incentivi all’occupazione)

    Gestione Professionisti e BeProf

    Gestione Professionisti, istituita nell’ente bilaterale degli studi professionali nel 2015, è una gestione autonoma e separata dedicata a coperture e servizi per i professionisti (anche non datori di lavoro, cioè senza dipendenti).

    BeProf, attiva dal 2020, ha esteso queste opportunità a tutti i professionisti, anche non datori di lavoro. Vantaggi per i professionisti:

    • Sanità integrativa
    • Pensione complementare
    • Supporto a non autosufficienti
    • Sostegno famiglia

    Contributo: 29 €/mese suddiviso

    Il contributo complessivo unificato per Cadiprof + Ebipro è di 29 €/mese per lavoratore, di cui:

    • 27 € a carico del datore (studio)
    • 2 € a carico del lavoratore

    Il contributo del lavoratore (24 €/anno) è una piccola quota detraibile fiscalmente. Genera diritto a prestazioni del valore di centinaia o migliaia di euro l’anno (visite, ricoveri, contributi asilo).

    Casi pratici

    Tizio – Visita odontoiatrica con Cadiprof
    Tizio (3° livello) deve fare un impianto dentale (~1.500 €). Cadiprof copre fino al 70% secondo nomenclatore: rimborso ~1.050 €. Tizio paga solo ~450 €. Senza Cadiprof avrebbe pagato l’intero importo.
    Caia – Contributo asilo nido per la figlia
    Caia (2° livello) iscrive la figlia all’asilo nido comunale (~3.000 €/anno). Cadiprof le rimborsa ~600 € all’anno. Caia compila la richiesta con la documentazione delle spese.
    Sempronio – Praticante avvocato con BeProf
    Sempronio è praticante avvocato. Anche se non è ancora professionista qualificato, può accedere ai servizi BeProf: sanità integrativa, formazione, supporto. Particolarmente utile durante il praticantato quando il reddito è ridotto.

    Domande frequenti

    Cos'è Cadiprof?
    Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Dipendenti degli Studi Professionali. Fondo di sanità integrativa con iscrizione automatica, copre visite, ricoveri, odontoiatria, sostegno famiglia.
    Quale contributo paga il datore?
    27 € al mese a carico dello studio (più 2 € a carico del lavoratore, trattenuti in busta). Totale 29 € per lavoratore. In cambio: prestazioni di valore molto superiore.
    Cadiprof offre contributo asilo nido?
    Sì, contributo annuale per rimborso parziale della tassa di iscrizione all’asilo nido. Da richiedere con documentazione spese. Importo orientativo 500-700 € l’anno.
    Cos'è BeProf?
    Sistema welfare attivo dal 2020 esteso a tutti i professionisti (anche non datori di lavoro). Include sanità integrativa, pensione complementare, supporto familiare. Particolarmente utile per professionisti freelance.
    Conviene aderire ai fondi pensione del settore?
    Sì, soprattutto per giovani. Il CCNL non prevede un contributo specifico del datore al fondo pensione, ma esistono fondi negoziali (Fonte) e aperti con vantaggi fiscali significativi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

    Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.