Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 D.Lgs. 171/2005 – Regolamento di attuazione

    Art. 65 D.Lgs. 171/2005 – Regolamento di attuazione

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalità di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto; d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla… navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.

    2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

  • Articolo 113 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 113 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 113 CCII – Chiusura della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell’articolo 48.

    2. L’omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 40.

  • Art. 134 Cod. Amb. – sanzioni in materia di aree di salvaguardia

    Art. 134 Cod. Amb. – sanzioni in materia di aree di salvaguardia

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

  • Art. 10-quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    Art. 10-quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    Art. 10 Quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell’incarico. Al responsabile dell’incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività. 1 bis. Ove l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell’incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. 1 ter. La qualità della revisione legale e dell’attestazione di conformità, l’indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell’incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.

    2. Il responsabile dell’incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

    3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell’incarico dedica sufficiente tempo all’incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo , ad eccezione di quelle di lieve entità, nonchè delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.

    5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l’indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 6 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonchè, ove applicabile, quelli di cui all’articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. 7 bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all’articolo 9bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14bis, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.

    8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all’esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.

  • Art. 45 D.Lgs. 150/2022 – Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

    Art. 45 D.Lgs. 150/2022 – Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto: a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell’offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell’offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse.

  • Apprendistato nel CCNL Studi Professionali: 3 tipologie

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il CCNL Studi Professionali prevede tre tipologie di apprendistato: professionalizzante (acquisizione di una qualifica), per diploma (per giovani in percorso scolastico), alta formazione e ricerca (per laureandi e dottorandi, incluse pratiche professionali). Le pratiche professionali (es. praticantato avvocato, commercialista) possono integrarsi con l’apprendistato di alta formazione per accelerare l’inserimento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Tipologie di apprendistato CCNL Studi Professionali
    Tipologia Destinatari Durata
    Professionalizzante 18-29 anni Fino a 36 mesi
    Per diploma 15-25 anni in percorso scolastico 3-4 anni
    Alta formazione e ricerca Laureandi, dottorandi, praticanti Variabile
    Aliquota contributiva 10% (vs 30%) Per durata apprendistato

    Le 3 tipologie di apprendistato

    Il CCNL Studi Professionali prevede tutte e 3 le tipologie di apprendistato del D.Lgs. 81/2015:

    • Apprendistato professionalizzante (art. 44): per giovani 18-29 anni che vogliono acquisire una qualifica professionale. Durata fino a 36 mesi. Tipico negli studi commercialisti, legali, tecnici.
    • Apprendistato per diploma o specializzazione (art. 43): per giovani 15-25 anni in percorso scolastico (scuola secondaria, IFTS, ITS). Durata 3-4 anni.
    • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per laureandi, masterizzandi, dottorandi. Include il praticantato professionale (es. praticantato avvocato, commercialista, consulente del lavoro).

    Apprendistato di alta formazione: il praticantato

    L’apprendistato di alta formazione e ricerca è particolarmente rilevante per gli studi professionali perché può essere usato per inquadrare il praticantato professionale (es. praticante avvocato, praticante commercialista, praticante consulente del lavoro).

    Vantaggi rispetto al praticantato “tradizionale”:

    • Rapporto di lavoro dipendente vero e proprio (retribuzione, contributi, ferie)
    • Aliquota contributiva agevolata al 10%
    • Riconoscimento formale del percorso formativo
    • Possibilità di acquisire titoli accademici (laurea magistrale, master, dottorato) in modalità integrata

    Apprendistato professionalizzante negli studi

    Per giovani 18-29 anni che vogliono diventare contabili, addetti studio, paralegal, igienisti dentali, ecc. Durata fino a 36 mesi. Inquadramento al livello finale di destinazione con retribuzione percentuale crescente (85% → 90% → 95%).

    Formazione obbligatoria: 120 ore/anno (80 esterne + 40 interne).

    Vantaggi contributivi per il datore

    Come negli altri settori:

    • Aliquota contributiva ridotta al 10% per la durata dell’apprendistato
    • Sgravi per studi con meno di 9 dipendenti nei primi 3 anni
    • Conferma di occupazione: contributi ridotti per 12 mesi successivi
    • Apprendista escluso dal computo per soglie dimensionali (Statuto)

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista contabile professionalizzante
    Tizio (22 anni, diploma di ragioneria) assunto come apprendista contabile (2° livello). Durata 30 mesi (ridotta per diploma inerente). Primi 10 mesi al 85% del livello, mesi 11-20 al 90%, mesi 21-30 al 95%. Al 31° mese: 2° livello al 100%.
    Caia – Praticante avvocato con alta formazione
    Caia è praticante avvocato in studio legale. Lo studio la inquadra come apprendista di alta formazione (1° livello). Vantaggi: rapporto di lavoro vero, contributi al 10%, retribuzione regolare, ferie, malattia. Il praticantato durerà 18 mesi (esame di Stato avvocato).
    Sempronio – Apprendista per diploma in studio dentistico
    Sempronio (17 anni, iscritto a ITS odontotecnica) assunto come apprendista per diploma in uno studio dentistico. Durata 4 anni. Alterna scuola e lavoro. Al termine: diploma + qualifica di odontotecnico + offerta di assunzione.

    Domande frequenti

    Quante tipologie di apprendistato ci sono nel CCNL Studi?
    3: professionalizzante (18-29 anni), per diploma (15-25 in scuola), alta formazione e ricerca (laureandi, dottorandi, praticanti professionali).
    Il praticantato avvocato può essere apprendistato?
    Sì, tramite l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Vantaggi: rapporto di lavoro vero, contributi 10%, retribuzione regolare, ferie, tutela contrattuale.
    Quanto dura l'apprendistato professionalizzante negli Studi?
    Fino a 36 mesi. Ridotto a 30 mesi per chi ha diploma EQF 4-7 inerente alla professionalità da conseguire.
    Quale formazione fa un apprendista in studio?
    120 ore/anno: 80 esterne (corsi di formazione professionale) + 40 interne (in studio). Specifica per il profilo: corsi di contabilità, diritto, software gestionali, ecc.
    Quali vantaggi per il datore?
    Aliquota contributiva ridotta al 10% per tutta la durata. Sgravi per studi piccoli. Esclusione dal computo per soglie dimensionali. Sotto-inquadramento progressivo per il professionalizzante.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ravvedimento operoso: esempi pratici sull’art. 13 D.Lgs. 472/1997

    Ravvedimento operoso: esempi pratici sull’art. 13 D.Lgs. 472/1997

    In sintesi

    • Il ravvedimento consente di regolarizzare violazioni con sanzioni ridotte.
    • Prima si interviene, minore è spesso il costo.
    • Serve calcolare imposta, sanzione e interessi.
    • Non tutti gli errori si sanano allo stesso modo.
    • Dichiarazioni integrative e F24 vanno coordinati.

    Prima degli esempi: correggere presto costa meno

    L’art. 13 D.Lgs. 472/1997 disciplina il ravvedimento operoso, strumento con cui il contribuente può regolarizzare spontaneamente molte violazioni fiscali beneficiando di riduzioni sanzionatorie.

    Il ravvedimento non è un semplice pagamento tardivo. Bisogna individuare violazione, imposta dovuta, data originaria, data di regolarizzazione, sanzione ridotta e interessi. Se serve, va presentata anche dichiarazione integrativa.

    La gestione corretta evita che un errore piccolo diventi cartella, avviso bonario o contestazione più costosa. Ma il calcolo va fatto con precisione.

    Prima del ravvedimento

    • violazione;
    • imposta dovuta;
    • scadenza originaria;
    • data pagamento;
    • codici tributo e interessi.

    Caso 1: IVA pagata con 20 giorni di ritardo

    Scenario. La società si accorge di non aver versato la liquidazione IVA mensile.

    Come si legge in pratica. Si calcolano imposta, sanzione ridotta e interessi fino al pagamento, usando codici corretti.

    Calcolo

    • liquidazione;
    • scadenza;
    • data F24;
    • sanzione;
    • interessi.

    Caso 2: costo dimenticato in dichiarazione

    Scenario. Il contribuente scopre un errore che riduce l’imposta dovuta.

    Come si legge in pratica. Potrebbe servire dichiarazione integrativa a favore o correzione secondo regole applicabili. Va valutato termine e documenti.

    Documenti

    • dichiarazione originaria;
    • fattura;
    • calcolo nuovo;
    • integrativa;
    • credito emergente.

    Caso 3: ritenuta non versata

    Scenario. Un sostituto d’imposta ha pagato un professionista ma dimenticato la ritenuta.

    Come si legge in pratica. Serve regolarizzare versamento, sanzioni e interessi, e coordinare CU e modello dichiarativo.

    Controlli

    • fattura;
    • pagamento netto;
    • ritenuta;
    • F24;
    • CU.

    Quando chiedere una verifica

    Per errori fiscali, F24 tardivi e integrative: calcola ravvedimento e documenti.

    Norme e fonti collegate

    D.Lgs. 472/1997 su Normattiva.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il ravvedimento è sempre possibile?

    Va verificato in base alla violazione e allo stato dei controlli.

    Serve pagare interessi?

    Di regola sì, oltre alla sanzione ridotta.

    Posso correggere una dichiarazione?

    Spesso con integrativa, se nei termini.

    Meglio ravvedersi subito?

    Di solito prima si corregge, meglio è.

  • Art. 160 D.P.R. 115/2002

    Art. 160 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.

  • Art. 67 L. Fall. – Revocatoria fallimentare

    Art. 67 L. Fall. – Revocatoria fallimentare

    Art. 67 L. Fall. – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

    Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

  • Art. 83 T.U.B.: Effetti del provvedimento per la banca, per i cr

    Art. 83 T.U.B.: Effetti del provvedimento per la banca, per i cr

    Art. 83 T.U.B. – Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita’ di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, e’ rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85.

    2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche’ dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo’ essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne’, per qualsiasi titolo, puo’ essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e’ competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.

    3-bis. In deroga all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile.”

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  • Art. 133 Cod. Amb. – sanzioni amministrative

    Art. 133 Cod. Amb. – sanzioni amministrative

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, , nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

    2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

    3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 2, , effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

    4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

    5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

    6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

    7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque: a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2; b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.

    8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

    9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

  • Art. 20 Cont. Trib. – proposizione del ricorso

    Art. 20 Cont. Trib. – proposizione del ricorso

    Art. 20 Cont. Trib. – Proposizione del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

    2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

    3. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.