Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime dei relitti e l'obbligo di denuncia
L'articolo 1146 del Codice della navigazione si inserisce nel sistema di tutela dei relitti marittimi e aerei, vale a dire dei resti, delle parti o dei residui di navi, galleggianti o aeromobili sinistrati. Gli artt. 510 (navigazione marittima) e 993 (navigazione aerea) del codice impongono a chiunque rinvenga un relitto di denunciarne il ritrovamento all'autorità marittima o aeronautica competente, affinché il sistema pubblicistico di recupero e restituzione ai proprietari possa operare. L'art. 1146 sanziona penalmente la violazione di tale obbligo quando si accompagna all'appropriazione: non basta l'omessa denuncia (che può integrare un illecito amministrativo), occorre che l'omissione sia strumentale all'appropriazione del relitto a fini di profitto.
Struttura del reato e condotta tipica
Il reato è a condotta mista: richiede che il soggetto si sia trovato nelle condizioni in cui l'obbligo di denuncia sussisteva e che, anziché denunciare il relitto, se ne sia appropriato. L'obbligo di denuncia scatta in capo a chiunque rinvenga il relitto, a prescindere dalla qualifica professionale; tuttavia, la norma non è rivolta a chi non ha mai avuto contatto con il relitto. L'appropriazione si configura quando il soggetto interrompe il nesso tra il bene ritrovato e il suo legittimo proprietario - che sia un privato o lo Stato in caso di diritto al tesoro o di diritto di recupero - avvalendosi della posizione privilegiata di colui che lo ha rinvenuto per primo. La formula «nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia» significa che la norma non colpisce chi si appropria di relitti che non ha l'obbligo di denunciare (ipotesi che riguarderebbe al più la ricettazione o l'appropriazione di cosa trovata ex art. 647 c.p.).
Il regime sanzionatorio alternativo
La pena base è formulata in termini alternativi: reclusione fino a tre anni ovvero multa. La formula alternativa consente al giudice di scegliere la sanzione più adeguata alla gravità del caso concreto, parametrandola al valore economico dei relitti appropriati e alla condotta del reo. Nei casi di relitti di modesto valore e in assenza di recidiva, la sola multa può essere sufficiente; nei casi di appropriazione sistematica o di relitti di elevato valore storico o economico, la reclusione è la sanzione appropriata. Va osservato che, con la conversione della lira in euro, l'importo massimo della multa è divenuto irrisorio, rendendo di fatto prevalente la reclusione come deterrente efficace.
Aggravante per i soggetti qualificati
Il secondo comma introduce un'aggravante per specifiche categorie di soggetti: gli appartenenti al personale marittimo e aeronautico, le persone addette ai servizi di porto o di navigazione in qualsiasi modo, e chi esercita le attività indicate nell'art. 68 cod. nav. (agenti marittimi, mediatori, sensali). Per questi soggetti la pena è aumentata fino a un terzo, in ragione della loro maggiore prossimità al sistema di recupero dei relitti e del più elevato disvalore della condotta commessa in abuso di una posizione professionale privilegiata. La ratio è analoga a quella delle aggravanti dell'art. 1141 per i componenti dell'equipaggio.
Coordinamento con il diritto civile e internazionale
Sul piano civile, il regime dei relitti si coordina con le norme sull'avaria comune, sul recupero e sul salvataggio (artt. 490 ss. e 969 ss. cod. nav.), che attribuiscono diritti patrimoniali al recuperatore in buona fede. La condotta illecita dell'art. 1146 si distingue dall'attività lecita di recupero in quanto implica l'appropriazione senza l'attivazione del procedimento pubblicistico. Sul piano internazionale, la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale subacqueo (2001) - ratificata dall'Italia con L. 23 ottobre 2009, n. 154 - aggiunge un livello di tutela per i relitti aventi valore storico e culturale, prevedendo obblighi di segnalazione agli Stati parte che si coordinano con il sistema interno dell'art. 1146.
Casi pratici
Caso 1: Il pescatore che recupera relitti senza denunciare
Tizio, pescatore, durante le operazioni di pesca con le reti recupera diversi pezzi metallici riconducibili al relitto di un galleggiante affondato anni prima, li porta a terra e li vende a un demolitore senza denunciare il ritrovamento all'autorità marittima, pur essendovi tenuto ai sensi dell'art. 510 cod. nav. L'appropriazione dei relitti in omissione dell'obbligo di denuncia integra il reato ex art. 1146, primo comma.
Caso 2: L'agente marittimo che trattiene parti di aeromobile
Caio, agente marittimo iscritto (soggetto ex art. 68 cod. nav.), recupera durante operazioni portuali alcuni componenti di un aeromobile caduto in mare che erano stati trascinati dalla corrente in prossimità del molo, e li cede a un collezionista senza informare le autorità aeronautiche. L'aggravante del secondo comma si applica per la qualifica di agente marittimo, con aumento della pena fino a un terzo.
Caso 3: Sommozzatori che si appropriano di un carico affondate
Sempronio, titolare di una piccola impresa di recupero subacqueo, coordina immersioni clandestine su un relitto di cargo mercantile e recupera container di merci ancora integri, rivendendo il contenuto senza avvisare la capitaneria di porto. La sistematicità e l'elevato valore dei beni appropriati depongono per la pena della reclusione piuttosto che della sola multa.
Domande frequenti
Quando sorge l'obbligo di denunciare un relitto marittimo o aereo?
Ai sensi degli artt. 510 e 993 cod. nav., chiunque rinvenga resti, parti o residui di navi, galleggianti o aeromobili sinistrati è tenuto a denuncia all'autorità marittima o aeronautica competente. L'obbligo sussiste a prescindere dalla qualifica professionale del ritrovatore.
È reato trovare un relitto e tenerselo, anche se non vale molto?
Sì, se il soggetto aveva l'obbligo di denuncia. Tuttavia, per i relitti di modesto valore il giudice può applicare la sola multa in luogo della reclusione, trattandosi di pene alternative. Per i relitti di valore trascurabile potrebbe non configurarsi il dolo di ingiusto profitto.
Chi è considerato soggetto qualificato ai fini dell'aggravante?
Il personale marittimo e aeronautico, le persone addette ai servizi di porto o di navigazione in qualsiasi modo, e chi esercita le attività ex art. 68 cod. nav. (agenti marittimi, mediatori, sensali). Per costoro la pena è aumentata fino a un terzo.
Qual è la differenza tra l'art. 1146 e l'art. 1147 cod. nav.?
L'art. 1146 riguarda l'appropriazione di relitti, ossia parti o resti del mezzo o del carico; l'art. 1147 punisce l'impossessamento dell'intera nave, galleggiante o aeromobile abbandonato, affondato o perduto. Le due norme tutelano beni distinti e si applicano in funzione dell'oggetto materiale.
L'attività legittima di recupero marittimo è penalmente rilevante?
No, se svolta nel rispetto delle norme sul recupero (artt. 490 ss. cod. nav.) e con la denuncia e il coinvolgimento delle autorità competenti. Il recupero lecito attribuisce al recuperatore un compenso proporzionale al valore del bene recuperato, distinguendosi nettamente dall'appropriazione illecita.