Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.
Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione
L'articolo 1142 del Codice della navigazione sanziona il membro dell'equipaggio che arreca danno al carico o agli equipaggiamenti di bordo. La norma si differenzia dall'art. 1141 - che punisce il danneggiamento della nave in sé - per l'oggetto materiale: qui vengono tutelati il carico affidato al vettore e i beni strumentali all'operatività del mezzo (attrezzi, macchinari, impianti). Il legislatore ha configurato un reato proprio, ammissibile solo da parte di chi si trova in una relazione di servizio stabile con il mezzo: il membro dell'equipaggio. La ratio è quella di reprimere l'abuso della posizione di prossimità al carico e agli impianti che l'imbarcazione a bordo garantisce.
Soggetto attivo: il componente dell'equipaggio
Il reato è proprio: solo il componente dell'equipaggio può commetterlo come autore principale. Per «equipaggio» si intende, ai sensi degli artt. 316 ss. cod. nav., l'insieme delle persone imbarcate per prestare servizio sulla nave o sull'aeromobile, inclusi ufficiali, marinai, personale di macchina e personale di servizio ai passeggeri. Non rientra nell'equipaggio il passeggero, il proprietario del carico salito a bordo, né il tecnico a terra in visita temporanea. Soggetti estranei all'equipaggio che prendano parte al fatto rispondono in concorso con il componente dell'equipaggio, configurando il concorso del soggetto estraneo nel reato proprio (art. 117 c.p.).
Oggetto materiale: carico, attrezzi, macchinari e impianti
Il carico comprende tutte le merci affidate al vettore in virtù del contratto di trasporto; il termine va inteso in senso ampio, includendo container, cisterne e merci sfuse. Gli attrezzi di bordo sono gli strumenti di lavoro del personale marittimo: cime, ancore, argani, salvagenti e simili. I macchinari includono i motori, i generatori e i sistemi propulsivi. Gli impianti comprendono i sistemi fissi di bordo (navigazione elettronica, comunicazioni, antincendio). La formula «in tutto o in parte» segnala che anche un deterioramento parziale integra il reato: non è necessaria la distruzione totale del bene.
Condotta tipica e elemento soggettivo
Le modalità della condotta ricalcano quelle del danneggiamento comune: distruzione (eliminazione totale del bene), dispersione (allontanamento e perdita), deterioramento (riduzione delle qualità funzionali), rendere inservibili (perdita dell'idoneità all'uso pur senza distruzione fisica). L'articolo non specifica l'elemento soggettivo, ma trattandosi di norma inserita nel Libro IV dedicato ai delitti, si richiede il dolo generico: la consapevolezza e la volontà di porre in essere la condotta dannosa. Un errore scusabile sull'oggetto o una condotta colposa non integrano il reato, potendo al più rilevare sul piano disciplinare.
Aggravanti per evento e coordinamento normativo
L'ultimo comma rinvia al secondo e al terzo comma dell'art. 1140, estendendo le aggravanti progressive per evento: se dal danneggiamento del carico o degli impianti deriva pericolo di naufragio o incendio, la pena è aumentata di un terzo; se tali eventi si verificano, la cornice sale da due a dieci anni di reclusione. Il coordinamento sistematico con l'art. 1140 riflette la scelta del codice di sanzionare uniformemente le condotte che, pur avendo oggetti materiali diversi, possono determinare le medesime conseguenze in termini di sicurezza del mezzo e dell'equipaggio. Va segnalato che, rispetto all'art. 1141, l'art. 1142 non riproduce l'ultimo comma sulla procedibilità d'ufficio: in assenza di espressa previsione, si applica la regola generale dei delitti, che prevede l'azione penale pubblica, comunque d'ufficio per i reati puniti con reclusione.
Casi pratici
Caso 1: Il fuochista manomette i macchinari
Caio, fuochista imbarcato su una nave da carico, in preda ad un litigio con il direttore di macchina, sabota deliberatamente il sistema di raffreddamento dei motori, causandone il surriscaldamento e il deterioramento irreversibile. Risponde dell'art. 1142 quale componente dell'equipaggio che rende inservibili i macchinari di bordo.
Caso 2: Dispersione del carico di valore
Tizio, un marinaio, accordatosi con un ricettatore a terra, disperde overboard durante la navigazione notturna alcuni colli del carico di orologeria affidato all'armatore, recuperati poi da un complice a bordo di un natante. La dispersione del carico integra la condotta punita dall'art. 1142, con possibile concorso di reati patrimoniali.
Caso 3: Danneggiamento degli impianti di navigazione
Sempronio, ufficiale di rotta, distrugge deliberatamente il sistema GPS e il radar di bordo per impedire che l'autorità marittima tracci il percorso della nave, impegnata in un'operazione irregolare. Dal fatto deriva il concreto pericolo di naufragio per l'impossibilità di navigare in sicurezza, con conseguente aggravante ex art. 1140, secondo comma.
Domande frequenti
Chi può commettere il reato di danneggiamento del carico ex art. 1142?
Solo i componenti dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile. Si tratta di un reato proprio: soggetti terzi possono rispondere solo in concorso con il membro dell'equipaggio, ai sensi dell'art. 117 c.p.
Cosa si intende per attrezzi di bordo tutelati dalla norma?
Gli strumenti di lavoro del personale marittimo o aeronautico: cime, ancore, argani, salvagenti e simili. La tutela si estende anche ai macchinari propulsivi e agli impianti fissi di bordo (navigazione, comunicazioni, antincendio).
È sufficiente un deterioramento parziale per integrare il reato?
Sì. La formula 'in tutto o in parte' della norma comprende anche i danni parziali: non è necessaria la distruzione totale del bene, essendo sufficiente una riduzione apprezzabile delle sue qualità funzionali.
Quali sono le conseguenze se dal danneggiamento deriva il naufragio?
Per effetto del rinvio al terzo comma dell'art. 1140, se il naufragio o la perdita dell'aeromobile si realizzano, la pena sale a reclusione da due a dieci anni. Se si realizza solo il pericolo, la pena base è aumentata di un terzo.
Il dolo specifico è necessario per questo reato?
No. A differenza della falsa rotta (art. 1140), l'art. 1142 richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di compiere la condotta dannosa, senza che sia necessario un fine specifico di profitto o danno a terzi.