Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1141 Codice della Navigazione – Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente. Si procede in ogni caso d'ufficio.

In sintesi

  • Reato comune: chiunque commette il fatto di cui all'art. 635 c.p. (danneggiamento) in danno di una nave, galleggiante, aeromobile o delle provviste di bordo risponde della fattispecie speciale navale.
  • Pena base: reclusione da uno a cinque anni, più severa rispetto al danneggiamento comune in virtù della rilevanza del bene offeso.
  • Aggravante per equipaggio: se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio sul proprio mezzo, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, fino alla metà.
  • Rinvio all'art. 1140: si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente, con le aggravanti per pericolo e realizzazione di naufragio, incendio o perdita del mezzo.
  • Procedibilità d'ufficio: il quarto comma stabilisce espressamente che si procede sempre d'ufficio, escludendo la querela di parte.
Indice dei contenuti

Ratio della norma e rapporto con il codice penale

L'articolo 1141 del Codice della navigazione configura una fattispecie speciale rispetto al reato comune di danneggiamento (art. 635 c.p.). La norma richiama espressamente il fatto descritto dall'art. 635 c.p. - distruzione, dispersione, deterioramento o rendere inservibile la cosa altrui - ma lo riferisce a oggetti di peculiare rilievo per la sicurezza della navigazione: la nave, il galleggiante, l'aeromobile e le provviste di bordo. La specialità rispetto al codice penale comune è per aggiunta: il fatto tipico è identico, ma l'oggetto materiale è specificamente individuato in beni strumentali alla navigazione. In forza del principio di specialità (art. 15 c.p.), l'art. 1141 prevale sul danneggiamento comune ogniqualvolta il bene offeso rientri nel perimetro della norma speciale.

Soggetto attivo e aggravanti soggettive

Il primo comma non circoscrive la categoria del soggetto attivo: il reato può essere commesso da chiunque (reato comune). Tuttavia, i commi successivi modulano la risposta sanzionatoria in funzione della qualità del soggetto. Se l'autore è un componente dell'equipaggio che danneggia la nave, il galleggiante o l'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo: il legislatore ha ritenuto che la relazione di servizio a bordo accresca significativamente il disvalore della condotta, assimilandola alla violazione di un dovere di fedeltà e custodia. Se il responsabile è il comandante, l'aggravio sale fino alla metà, riflettendo la posizione apicale e la responsabilità primaria del comando sulla sicurezza del mezzo. Le due aggravanti sono tra loro graduate e non cumulabili: si applica quella pertinente alla qualifica del soggetto agente.

Rinvio alle aggravanti dell'art. 1140

Il terzo comma dispone che «si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente». Il rinvio comporta l'estensione delle aggravanti legate all'evento: se dal danneggiamento deriva il pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo; se tali eventi si realizzano, la reclusione va da due a dieci anni. Tale meccanismo di rinvio interno è comune nel Libro IV del codice della navigazione e consente di evitare duplicazioni normative, pur mantenendo la struttura sanzionatoria progressiva propria dei reati di pericolo concreto connessi alla navigazione.

Oggetto materiale: nave, galleggiante, aeromobile e provviste di bordo

La norma estende la tutela penale anche alle provviste di bordo, locuzione che comprende i viveri, i combustibili, i lubrificanti e qualsiasi altro bene di consumo necessario alla navigazione. Questa scelta riflette la centralità delle provviste per la sicurezza del mezzo: un aeromobile privo di carburante o una nave senza acqua potabile in alto mare si trovano in una situazione di pericolo autonomo. La tutela delle provviste distingue l'art. 1141 dal mero danneggiamento di cose mobili ex art. 635 c.p., richiedendo un accertamento concreto sul fatto che i beni deprezzati o distrutti rientrino nella dotazione funzionale del mezzo.

Procedibilità d'ufficio e profili processuali

L'ultimo comma stabilisce che si procede «in ogni caso d'ufficio», derogando alla regola generale del danneggiamento comune che, nella sua forma base, è procedibile a querela. La scelta è giustificata dalla natura pubblicistica del bene tutelato - la sicurezza della navigazione - che non può essere rimessa all'iniziativa privata della parte offesa. La procedibilità d'ufficio consente alle autorità marittime e aeronautiche di agire autonomamente anche quando il proprietario del mezzo non sporga querela, garantendo l'effettività della repressione penale in contesti in cui la parte offesa potrebbe essere lo Stato o una grande compagnia di navigazione con scarso interesse processuale immediato.

Casi pratici

Caso 1: Sabotaggio da parte di un marinaio

Caio, marinaio imbarcato su un cargo, per vendetta nei confronti dell'armatore che non gli ha rinnovato il contratto, taglia deliberatamente i cavi del sistema di governo del timone della nave durante la sosta in porto. Risponde dell'art. 1141 con l'aggravante del componente dell'equipaggio, poiché danneggia il mezzo su cui è imbarcato.

Caso 2: Danneggiamento da parte di un terzo

Sempronio, concorrente sleale di un armatore, introduce nottetempo del liquido corrosivo nel serbatoio di carburante dell'aeromobile da carico di Tizio, rendendolo temporaneamente inservibile. Trattandosi di soggetto terzo e non di membro dell'equipaggio, risponde del primo comma senza le aggravanti soggettive, ma con la cornice di uno a cinque anni.

Caso 3: Comandante che danneggia il proprio mezzo

Tizio, comandante di un rimorchiatore, distrugge deliberatamente il sistema di segnalazione luminosa di bordo per rendere il mezzo non ispezionabile dall'autorità portuale. L'aggravante del comandante - pena aumentata fino alla metà - si applica perché è lui stesso ad aver causato il danneggiamento al mezzo di cui ha la responsabilità.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 1141 e il danneggiamento comune ex art. 635 c.p.?

L'art. 1141 è una norma speciale che si applica quando l'oggetto del danneggiamento è una nave, un galleggiante, un aeromobile o le provviste di bordo. La pena base è più alta (reclusione da uno a cinque anni) e la procedibilità è sempre d'ufficio, a differenza del danneggiamento comune che nella forma base è procedibile a querela.

Chi può commettere il reato di danneggiamento della nave?

Chiunque, ma la qualifica del soggetto influisce sulla pena: se è un componente dell'equipaggio la pena è aumentata fino a un terzo, se è il comandante fino alla metà. Il reato è comune nel soggetto attivo, ma aggravato per le qualifiche di bordo.

Quando scattano le aggravanti del naufragio e dell'incendio?

Per effetto del rinvio al secondo e terzo comma dell'art. 1140: se dal danneggiamento deriva pericolo di naufragio o incendio, la pena è aumentata di un terzo; se il naufragio o l'incendio si realizzano, la reclusione è da due a dieci anni.

È possibile sporgere querela per il danneggiamento della nave?

No: il quarto comma dell'art. 1141 stabilisce che si procede in ogni caso d'ufficio. L'iniziativa penale non dipende dalla volontà della parte offesa, in ragione della rilevanza pubblica della sicurezza della navigazione.

Le provviste di bordo sono protette dalla stessa norma?

Sì, l'art. 1141 estende la tutela anche alle provviste di bordo (viveri, combustibili, lubrificanti e simili), riconoscendo che la loro distruzione o deterioramento può mettere in pericolo la sicurezza del mezzo e delle persone a bordo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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