In sintesi
- Fattispecie di accordo plurisoggettivo: tre o più componenti dell'equipaggio che si accordano per impossessarsi della nave o dell'aeromobile, senza che il delitto venga poi commesso.
- Soglia numerica minima: la norma richiede espressamente un numero di tre o più partecipanti all'accordo.
- Pena base: reclusione fino a tre anni, di molto inferiore rispetto al reato consumato di cui all'art. 1138.
- Aggravante per ruolo direttivo: per promotori e capi la pena è aumentata fino a un terzo, in coerenza con il principio già espresso nell'art. 1138.
- Anticipo della tutela penale: si tratta di un reato di pericolo astratto che punisce la fase preparatoria dell'impossessamento, prima ancora che sia tentato l'atto materiale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1139 Codice della Navigazione — Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.
Stesso numero, altri codici
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Commento
Ratio della norma e anticipazione della tutela
L'articolo 1139 del Codice della navigazione disciplina una figura di reato autonoma rispetto all'art. 1138 (impossessamento consumato), punendo la semplice fase del accordo tra tre o più componenti dell'equipaggio finalizzato all'impossessamento del mezzo. Si tratta di un'ipotesi di incriminazione anticipata — simile alla cospirazione politica (art. 304 c.p.) o all'accordo per la banda armata — che il legislatore ha ritenuto necessaria per la particolarità del contesto nautico e aeronautico: a bordo di una nave in navigazione o di un aeromobile in volo, anche il semplice accordo tra più membri dell'equipaggio rappresenta una minaccia immediata e concreta per la sicurezza del mezzo e delle persone a bordo, rendendo necessario un intervento preventivo dell'ordinamento penale.
La soglia numerica: tre o più partecipanti
Il requisito minimo di tre partecipanti all'accordo non è arbitrario: riflette la logica del diritto penale delle associazioni (art. 416 c.p. fissa la soglia a tre associati) e la valutazione che un accordo tra due soli soggetti possa ancora rientrare nel tentativo di istigazione o di accordo bilaterale (punito in modo diverso), mentre con tre o più si raggiunge una massa critica organizzativa sufficiente a qualificare il fatto come pericolo reale. L'accordo non deve necessariamente avere una struttura formale: è sufficiente la convergenza di volontà tra i partecipanti sul piano e sullo scopo finale, anche se i dettagli esecutivi non sono stati definiti.
La condizione 'se il delitto non è commesso'
La norma è esplicita: la punibilità dell'accordo scatta solo 'se il delitto non è commesso'. Nel caso in cui l'impossessamento sia poi eseguito (o tentato), si applica l'art. 1138, eventualmente con il concorso delle aggravanti già previste. L'art. 1139 funge quindi da norma di chiusura per le ipotesi in cui l'accordo rimanga allo stadio preparatorio — sia che il piano sia abbandonato volontariamente, sia che sia scoperto e neutralizzato dalle autorità prima dell'esecuzione. Il principio è che il pericolosità dell'accordo plurisoggettivo in ambito nautico merita già di per sé una risposta penale, a prescindere dall'esito del piano.
Aggravante per promotori e capi
Il secondo comma dell'art. 1139 riproduce la struttura già vista nell'art. 1138: la pena è aumentata fino a un terzo per i promotori (coloro che hanno concepito e organizzato l'accordo) e per i capi (coloro che lo dirigono). L'aggravante è coerente con la funzione del promotore nell'economia del reato: senza la sua iniziativa, l'accordo non sarebbe sorto. La responsabilità più intensa del promotore e del capo rispetto ai semplici aderenti all'accordo è un principio generale del diritto penale italiano (cfr. art. 112 c.p. in materia di circostanze aggravanti del concorso).
Coordinamento con il diritto penale generale e con le convenzioni internazionali
L'art. 1139 si inserisce nella categoria generale dei reati associativi e di accordo, che il codice penale disciplina agli artt. 115 (accordo e istigazione non seguiti da reato), 304 (cospirazione politica mediante accordo) e 416 (associazione per delinquere). La specificità nautica giustifica una norma autonoma che adatta tali principi al contesto della navigazione. Sul piano internazionale, la Convenzione SUA 1988 obbliga gli Stati a punire non solo i reati consumati ma anche il tentativo e la complicità, lasciando agli ordinamenti interni la scelta di colpire anche la fase dell'accordo preparatorio. L'art. 1139 costituisce quindi una risposta anticipata rispetto agli obblighi convenzionali, in linea con la tradizione del diritto penale della navigazione di presidiare la sicurezza del mezzo sin dalle fasi più precoci di gestazione del pericolo.
Domande frequenti
Quante persone devono partecipare all'accordo perché scatti l'art. 1139?
Almeno tre componenti dell'equipaggio. L'accordo tra due soli soggetti non integra la fattispecie dell'art. 1139, che richiede espressamente un numero di tre o più.
Se l'impossessamento viene poi effettivamente tentato o consumato, si applica ancora l'art. 1139?
No. L'art. 1139 si applica solo 'se il delitto non è commesso'. In caso di tentativo o consumazione dell'impossessamento, si applica l'art. 1138 cod. nav., con le sue pene più severe.
Anche un passeggero può essere punito ai sensi dell'art. 1139?
Il reato tipico è commesso dai componenti dell'equipaggio. Un estraneo che partecipa all'accordo risponde in concorso (art. 110 c.p.), ma la soglia di tre componenti dell'equipaggio deve essere comunque raggiunta per la configurazione del reato base.
Qual è la pena prevista per promotori e capi dell'accordo?
La pena base (reclusione fino a tre anni) è aumentata fino a un terzo per promotori e capi, in ragione del loro ruolo determinante nell'organizzazione del piano.
Il semplice scambio di idee tra marinai sul tema dell'impossessamento integra già il reato?
No. Occorre un vero e proprio accordo — convergenza di volontà su un piano comune — non un mero scambio di opinioni. La mera discussione ipotetica, senza impegno reciproco, non supera la soglia della condotta tipica dell'art. 1139.
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