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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Reato proprio del comandante: solo il comandante risponde dell'impiego abusivo della nave, del galleggiante o dell'aeromobile a proprio profitto o altrui.
  • Condotta: utilizzo del mezzo «in tutto o in parte» per finalità estranee al viaggio o all'incarico affidato dall'armatore, con dolo di profitto.
  • Pena: reclusione da sei mesi a cinque anni e multa fino a lire diecimila.
  • Causa di non punibilità: non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità, in continuità con la tradizione marinara del «cargo de tolda».
  • Bene tutelato: la lealtà e la correttezza nell'esercizio del comando, a presidio degli interessi dell'armatore e dei passeggeri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1143 Codice della Navigazione — Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 1143 del Codice della navigazione punisce il comandante che utilizza la nave, il galleggiante o l'aeromobile per fini propri o di terzi, traendone un profitto non autorizzato dall'armatore. La norma tutela la fedeltà e la lealtà nell'esercizio del mandato di comando: il comandante è il rappresentante legale dell'armatore durante il viaggio (art. 295 cod. nav.) e deve agire nell'interesse di quest'ultimo, non in quello proprio. L'impiego abusivo del mezzo è, dunque, una forma di infedeltà qualificata, analoga alla appropriazione indebita nei reati comuni ma riferita all'uso del bene piuttosto che alla sua appropriazione.

Soggetto attivo e condotta tipica

Il reato è proprio del comandante: solo chi riveste tale qualifica può commetterlo come autore principale. La condotta consiste nell'impiego abusivo — termine che rimanda all'assenza di autorizzazione da parte dell'armatore o del soggetto che ha affidato il mezzo — e nella finalità di profitto (per sé o per altri). L'avverbio «in tutto o in parte» estende la tutela anche agli impieghi parziali: il comandante che trasporta clandestinamente una parte delle merci di un terzo senza inserirle nel contratto di trasporto ufficiale commette il reato anche se la nave ha svolto per il resto il viaggio regolarmente. Non rileva che l'armatore sia rimasto ignaro dell'abuso: il reato si perfeziona con l'uso abusivo, indipendentemente dal danno effettivo.

Elemento soggettivo: dolo di profitto

La norma richiede che l'impiego abusivo avvenga «a profitto proprio o di altri». Si tratta di un dolo specifico di profitto, che distingue la fattispecie criminosa dall'uso semplicemente non autorizzato ma non finalizzato al guadagno. Il profitto può essere in denaro, in beni, in servizi o in qualsiasi vantaggio economicamente apprezzabile. Non è richiesto che il profitto si realizzi effettivamente: è sufficiente che il comandante abbia agito al fine di conseguirlo.

Causa di non punibilità: merci in piccola quantità

Il secondo comma introduce una causa di non punibilità di carattere storico: «non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità». Si tratta del riconoscimento normativo del cosiddetto «cargo de tolda» o «carico di tolda», ossia la prassi tradizionale dei marinai e dei comandanti di trasportare modeste quantità di merci proprie sulle navi su cui prestavano servizio, approfittando dello spazio disponibile. Tale consuetudine, secolare nella marineria italiana e mediterranea, viene così recepita nel codice come limite alla punibilità, riconoscendone l'innocuità per gli interessi dell'armatore. La nozione di «piccola quantità» è rimessa alla valutazione del giudice nel caso concreto, tenendo conto della dimensione e del carico totale della nave, della natura delle merci e dell'eventuale interferenza con le operazioni di carico ufficiali.

Profili pratici e coordinamento normativo

L'art. 1143 si coordina con le disposizioni civili sul mandato del comandante (artt. 295-318 cod. nav. per la navigazione marittima; artt. 849-878 per quella aerea) e con le norme sull'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) rispetto alla quale costituisce norma speciale per il soggetto e l'oggetto materiale. In caso di concorso di reati — ad esempio quando l'impiego abusivo si combina con la falsificazione del giornale di bordo — si applica la disciplina del concorso formale di reati (art. 81 c.p.). Sul piano processuale, la fattispecie è procedibile d'ufficio in quanto delitto, senza necessità di querela di parte.

Casi pratici

Caso 1: Il comandante trasporta merci di terzi a compenso

Tizio, comandante di una nave da carico, concorda con Caio, un commerciante, di trasportare clandestinamente un carico di elettrodomestici nel doppio fondo della stiva, percependo un compenso in contanti non dichiarato all'armatore. L'impiego parziale della nave a profitto proprio integra il reato ex art. 1143, primo comma, essendo le merci di quantità tutt'altro che piccola.

Caso 2: Uso dell'aeromobile per un volo privato non autorizzato

Sempronio, comandante di un aeromobile da carico, approfitta di un volo di posizionamento a vuoto per deviare e trasportare un passeggero a pagamento senza alcuna autorizzazione dell'operatore aereo. Il vantaggio economico ricevuto costituisce il profitto richiesto dalla norma, e l'uso anche parziale dell'aeromobile per fini estranei all'incarico integra il reato.

Caso 3: Piccolo carico personale: causa di non punibilità

Caio, comandante di un peschereccio d'altura, trasporta nel proprio armadietto personale una piccola quantità di prodotti artigianali locali per rivenderli nel porto di destinazione, senza comunicarlo all'armatore. Trattandosi di merci in quantità del tutto modesta e senza interferenza con le operazioni di bordo, si applica la causa di non punibilità del secondo comma dell'art. 1143.

Domande frequenti

Cosa si intende per impiego abusivo della nave ai sensi dell'art. 1143?

È l'utilizzo della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da parte del comandante per finalità proprie o di terzi, senza autorizzazione dell'armatore e con lo scopo di trarne un profitto. Non è necessario che il profitto si realizzi: è sufficiente l'intenzione.

Il comandante può portare a bordo le proprie merci senza commettere reato?

Sì, entro certi limiti: il secondo comma prevede una causa di non punibilità per il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità. Si tratta del riconoscimento della tradizione marinara del cargo de tolda, rimessa alla valutazione del giudice caso per caso.

È necessario che l'armatore subisca un danno per configurare il reato?

No. Il reato si perfeziona con l'uso abusivo del mezzo a scopo di profitto, indipendentemente dal fatto che l'armatore abbia subito un danno concreto o che fosse a conoscenza dell'impiego non autorizzato.

Terzi possono concorrere nel reato di impiego abusivo?

Sì. Soggetti che abbiano accordato o favorito l'impiego abusivo — come chi paga il comandante per il trasporto non autorizzato — possono rispondere in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., pur non rivestendo la qualifica di comandante.

Qual è la differenza tra l'art. 1143 e l'appropriazione indebita comune?

L'art. 1143 è norma speciale rispetto all'art. 646 c.p.: tutela specificamente l'uso abusivo della nave o dell'aeromobile da parte del comandante, laddove l'appropriazione indebita comune riguarda la disponibilità di beni altrui in senso più ampio. In caso di condotte che integrano entrambe le fattispecie si applica il principio di specialità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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