Testo dell'articoloVigente
Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.
2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.
In sintesi
Indice dei contenuti
La gestione dell'ingombro stradale: quadro normativo e obblighi di legge
L'articolo 356 del DPR 495/1992 disciplina le azioni immediate che devono essere adottate quando un incidente stradale o la caduta di materiali pericolosi determina un'ostruzione della carreggiata. La norma si colloca in attuazione dell'articolo 162 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che prescrive l'obbligo di presegnalare situazioni di pericolo sulla carreggiata, e si raccorda con le disposizioni generali sull'obbligo di fermarsi in caso di incidente (art. 189 CdS) e di prestare soccorso (art. 190 CdS).
La ratio della norma è di prevenire il cosiddetto «tamponamento a catena»: in presenza di un veicolo immobile o di materiale pericoloso sulla carreggiata, il conducente sopraggiungente deve essere avvertito con il massimo anticipo possibile, in modo da avere il tempo di ridurre la velocità e fermarsi o manovrare in sicurezza. Ogni secondo di ritardo nella presegnalazione aumenta esponenzialmente il rischio di ulteriori collisioni, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità (notte, nebbia, curva) o ad alta velocità (autostrada).
L'obbligo di presegnalazione immediata: chi e come
Il comma 1 stabilisce una gerarchia chiara dei soggetti obbligati alla presegnalazione. In prima battuta, l'obbligo grava sui conducenti o passeggeri dei veicoli danneggiati che ostruiscono la carreggiata. Il riferimento ai passeggeri è significativo: se il conducente è rimasto ferito o è impossibilitato ad agire, il passeggero incolume deve attivarsi per posizionare il segnale. Solo quando nessuno degli occupanti è in grado di farlo - per le condizioni fisiche conseguenti all'incidente - l'obbligo si trasferisce agli agenti del traffico o ai cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo.
Il mezzo di presegnalazione da utilizzare è il segnale previsto dall'articolo 162 del Codice della Strada: il classico triangolo rosso retroriflettente (triangolo di emergenza), da posizionare a distanza sufficiente dal veicolo per dare ai sopraggiungenti il tempo di rallentare. Le distanze minime di posizionamento variano in funzione del tipo di strada: le prescrizioni dell'art. 162 CdS e del relativo regolamento attuativo fissano distanze più elevate per le strade a velocità più alta (autostrade e strade extraurbane principali), dove i tempi di reazione e le distanze di frenata sono maggiori.
La norma specifica che il segnale deve presegnalare il veicolo che «non è possibile rimuovere tempestivamente»: la presegnalazione è quindi contestuale alla constatazione che il veicolo ostruisce la carreggiata e non può essere spostato in tempi brevi. Non è necessario aspettare di aver tentato la rimozione prima di posizionare il segnale: il termine «immediatamente» usato dalla norma indica che la presegnalazione è prioritaria rispetto a qualsiasi altra azione.
La caduta di sostanze pericolose: le tre misure obbligatorie
Il comma 2 disciplina una situazione distinta ma analoga: la caduta accidentale di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose sulla carreggiata. Si pensi a un autobotte che riversa il suo contenuto dopo un incidente, a un veicolo che perde olio o carburante, o a un camion che rovescia materiale scivoloso (fango, ghiaia, rifiuti).
La norma prevede tre misure che devono essere adottate nell'ordine: innanzitutto la presegnalazione della zona pericolosa mediante il triangolo di emergenza (o, se necessario, posizionato anche in mezzo alla carreggiata); poi i segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito sulla zona pericolosa ai veicoli che sopraggiungono dalla parte non ancora presegnalata; infine la rimozione delle sostanze pericolose o, quantomeno, il ripristino dell'aderenza mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo.
La previsione dei segnali manuali è particolarmente importante quando la perdita di sostanze pericolose avviene su una strada a doppia carreggiata o con tratti di scarsa visibilità: il triangolo posizionato da un lato non è visibile ai veicoli che provengono dalla direzione opposta, e il segnalatore manuale colma questo vuoto. La norma conferisce esplicitamente questa funzione a qualsiasi persona designata dal conducente («da un suo incaricato»), non necessariamente un soggetto con qualifiche specifiche.
L'obbligo di avvisare la polizia stradale
Il comma 3 completa il quadro degli obblighi con una prescrizione di carattere generale: in tutti i casi disciplinati dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli coinvolti devono avvertire «nel più breve tempo possibile» l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente. La formula scelta - «nel più breve tempo possibile» - è volutamente elastica, per tenere conto delle diverse situazioni concrete: può non essere possibile telefonare immediatamente se il conducente è impegnato nelle manovre di presegnalazione o nel ripristino dell'aderenza, ma l'avviso deve comunque avvenire prima che le operazioni di emergenza siano concluse.
L'avviso alla polizia stradale serve a più scopi: consentire l'invio di pattuglie per regolare il traffico e assistere nelle operazioni di sgombero; attivare i mezzi di soccorso se vi sono feriti; documentare l'incidente per i successivi accertamenti di responsabilità; disporre la rimozione di veicoli o materiali che non possono essere spostati dai presenti.
Profili di responsabilità: civile e penale
L'omissione degli adempimenti previsti dall'art. 356 può avere conseguenze sia sul piano della responsabilità civile sia, in casi gravi, su quello della responsabilità penale. Sul piano civile, il conducente o il passeggero che omette di presegnalare un pericolo sulla carreggiata può rispondere dei danni subiti da terzi in conseguenza di tale omissione, a titolo di concorso nella causazione del sinistro. Sul piano penale, la condotta può rilevare qualora dall'omissione derivi la morte o le lesioni di un terzo, nel quadro dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose con aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Le sanzioni specifiche per la mancata presegnalazione di ostacoli sulla carreggiata sono disciplinate dal Codice della Strada, agli articoli che regolano l'obbligo di fermarsi e le conseguenze dell'incidente stradale.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Devo posizionare il triangolo di emergenza anche se il mio veicolo è già sul bordo della strada e non occupa la carreggiata?
L'art. 356, comma 1, parla di veicoli che provochino l'ingombro della carreggiata. Se il veicolo è completamente fuori dalla carreggiata il rischio immediato è ridotto, ma l'obbligo generale dell'art. 162 del Codice della Strada di presegnalare situazioni di pericolo si applica comunque ogniqualvolta la situazione possa costituire un rischio per la circolazione.
Se sono ferito e non riesco a scendere dall'auto, sono comunque obbligato a posizionare il triangolo?
No. L'art. 356, comma 1, prevede espressamente che quando i conducenti o i passeggeri sono impossibilitati ad agire, l'obbligo di presegnalazione passa agli agenti del traffico o ai cantonieri stradali sopraggiunti. In caso di feriti gravi, la priorità è chiamare i soccorsi (112 o 118).
Cosa devo usare per ripristinare l'aderenza in caso di perdita di materiale scivoloso sulla strada?
L'art. 356, comma 2, lettera c), indica sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale. Il principio è che la sostanza usata deve assorbire o neutralizzare il materiale scivoloso senza creare ulteriori pericoli. Il richiamare carburanti o solventi è ovviamente sconsigliato in caso di perdita di liquidi infiammabili.
Entro quanto tempo devo avvisare la polizia stradale in caso di incidente con ingombro della carreggiata?
L'art. 356, comma 3, stabilisce 'nel più breve tempo possibile': non c'è un termine rigido in ore, ma l'obbligo è di immediata comunicazione non appena le condizioni di sicurezza lo consentono. La priorità assoluta è comunque la presegnalazione del pericolo.
Può essere coinvolto penalmente chi omette la presegnalazione prevista dall'art. 356?
Sì. L'omissione della presegnalazione obbligatoria può rilevare civilmente come concorso nella causazione di ulteriori sinistri, e penalmente - qualora dall'omissione derivino morti o lesioni - nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose con aggravante della violazione delle norme sulla circolazione stradale.