Art. 68 L. Fall. – Pagamento di cambiale scaduta
Pagamento di cambiale scaduta

Pagamento di cambiale scaduta
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario.
Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124;
4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell’ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell’assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall’articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall’ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l’organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato

Lett. a): «non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso […] e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente».
Lett. b): «nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto».
| Requisito | Dettaglio |
|---|---|
| Unico immobile | Deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore |
| Uso abitativo | Adibito ad abitazione |
| Residenza anagrafica | Il debitore vi risiede anagraficamente |
| Non di lusso | Esclusi gli immobili di lusso e le categorie A/8 e A/9 |
I requisiti sono cumulativi: se ne manca uno (ad es. il debitore possiede un secondo immobile, o la casa è accatastata A/8), la tutela non opera e si applica la lettera b).
Fuori dall’ipotesi della prima casa protetta, l’espropriazione immobiliare è possibile solo se ricorrono tutte queste condizioni: debito complessivo oltre 120.000 euro, ipoteca già iscritta (art. 77) e decorso di almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione. Sono filtri pensati per riservare la vendita forzata ai debiti di importo rilevante.
Scenario. Il debitore possiede solo l’abitazione in cui risiede (categoria ordinaria).
Inquadramento. L’Agente della riscossione non può espropriarla (art. 76, lett. a): è il caso tipico di tutela della prima casa.
Scenario. Oltre alla casa, il debitore ha un secondo immobile.
Inquadramento. Viene meno il requisito dell’unico immobile: si applica la lettera b), con i filtri dei 120.000 euro, ipoteca e sei mesi.
Scenario. A procedere è una banca o un privato.
Inquadramento. Il divieto dell’art. 76 non si applica: i creditori privati seguono le regole ordinarie del codice di procedura civile, senza la protezione “prima casa” prevista per il Fisco.
Per difendere la casa da un’azione del Fisco puoi far verificare requisiti, soglie e opposizioni.
DPR 602/1973: art. 76 (espropriazione immobiliare), art. 77 (ipoteca), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione).
No, se è l’unico immobile del debitore, non di lusso (escluse A/8 e A/9), adibito ad abitazione e con residenza anagrafica: l’Agente non dà corso all’espropriazione (art. 76, comma 1, lett. a).
Se il credito complessivo supera 120.000 euro, è stata iscritta ipoteca (art. 77) e sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione (lett. b).
Serve la combinazione di requisiti: unico immobile, uso abitativo, residenza anagrafica e categoria non di lusso (no A/8 e A/9). Se manca un requisito, la tutela non opera.
No. Il divieto dell’art. 76 riguarda l’Agente della riscossione; i creditori privati seguono le regole ordinarie del codice di procedura civile.
Verificare i requisiti dell’art. 76, il debito, l’ipoteca e i sei mesi; quindi valutare opposizione, rateizzazione o autotutela nei termini.

Art. 82 T.U.B. – Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
In vigore dal 01/12/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369
“1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu’ creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza.”
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D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.
2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: a) il segno T racchiuso da un cerchio; b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale; c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.
2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n, 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n, 182/2011.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 , al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile , l' IVASS , con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
In caso di malattia, gli operai florovivaisti OTI hanno diritto a un periodo di comporto entro cui il rapporto e protetto dal licenziamento. L’INPS eroga l’indennita di malattia dal quarto giorno (i primi tre sono a carico del datore secondo CCNL). In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene con indennita e rendita. Per gli OTD le tutele sono ridotte e legate alla durata del contratto.
| Evento | Indennita | A carico di | Durata massima |
|---|---|---|---|
| Malattia (giorni 1-3, carenza) | 50% retribuzione (CCNL) | Datore di lavoro | 3 giorni per evento |
| Malattia (dal 4° giorno) | 50% (giorni 4-20) / 66,67% (dal 21°) | INPS (integrazione datore da CPL) | Fino al comporto |
| Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) | 60% fino al 90° giorno; 75% dal 91° | INAIL | Inabilita temporanea assoluta |
| Inabilita permanente parziale | Rendita INAIL (% danno biologico) | INAIL | Permanente |
| Periodo di comporto OTI | Conservazione del posto | – | 180 giorni in 12 mesi (indicativo CPL) |
I primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) sono a carico del datore di lavoro nella misura fissata dal CCNL (di norma il 50% della retribuzione). Dal quarto giorno subentra l’INPS con l’indennita di malattia: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni dal 4° al 20°, e il 66,67% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL e i CPL spesso prevedono un’integrazione datoriale dell’indennita INPS per portare il trattamento complessivo a percentuali piu alte (es. 75-100% della retribuzione), specie per gli OTI con anzianita di servizio.
Durante la malattia, il datore non puo licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo fino al superamento del periodo di comporto. Per gli operai florovivaisti OTI il comporto e di norma fissato dai CPL in 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o in 240-270 giorni per malattie oncologiche o gravi patologie (comporto per sommatoria con maggiorazione).
Superato il comporto, il datore puo risolvere il rapporto con preavviso e TFR, senza obbligo di motivare con cause disciplinari.
Il settore florovivaistico ha profili di rischio specifici: uso di mezzi agricoli (trattori, pale), esposizione a prodotti fitosanitari, lavori in quota (potatura), microclima sfavorevole (serre calde e umide). L’iscrizione INAIL e obbligatoria per tutti i lavoratori.
In caso di infortunio, il datore deve: denuncia entro 2 giorni all’INAIL; anticipo dell’indennita (poi rimborsato da INAIL); comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per infortuni gravi. Il lavoratore conserva il posto durante l’inabilita temporanea (non si applica il comporto ordinario per infortuni sul lavoro).
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.