Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Edilizia Cooperative: tabelle retributive e minimi salariali 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: tabelle retributive e minimi salariali 2025-2028

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha aggiornato i minimi di paga base per operai e impiegati delle cooperative edili. Ecco la struttura retributiva, gli aumenti programmati e il ruolo della Cassa Edile.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative (rinnovato il 21 febbraio 2025, vigente fino al 30 giugno 2028) prevede un incremento complessivo di 180 euro al parametro 100 (operaio comune) in tre tranche: 80 euro dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Gli operai sono retribuiti ad ore; gli impiegati a mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025 (ipotesi di accordo 28 gennaio 2025)
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori (industria e cooperative insieme)
    Codice CCNL
    CCNL Edilizia – Cooperative (codice contrattuale separato dall’industria, stesso testo base)

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Edilizia (Cooperative) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Nel settore edile la retribuzione comprende inoltre elementi territoriali variabili per provincia, fissati dalla Cassa Edile competente. Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Struttura della retribuzione degli operai edili

    A differenza di quasi tutti gli altri settori, l’operaio edile è retribuito a ore. La sua busta paga mensile non riporta un fisso ma il prodotto tra le ore lavorate nel mese e la paga oraria complessiva. Questa è composta da quattro elementi nazionali fissi e due variabili territoriali:

    • Paga base (minimo tabellare orario): fissata dal CCNL nazionale per livello, aggiornata alle tranche 2025-2027.
    • Contingenza (indennità di contingenza): voce storica, congelata dal 1992 (Protocollo Ciampi), costante per tutti i livelli.
    • Indennità Territoriale di Settore (ITS): fissata dalla contrattazione provinciale/regionale; può variare significativamente da un capoluogo all’altro.
    • EVR (Elemento Variabile della Retribuzione): quota variabile mensile legata a indicatori di settore (ore denunciate alle Casse Edili, valore della produzione, occupazione). Una parte è erogata in busta paga, una parte accantonata alla Cassa Edile.
    • APE (Anzianità Professionale Edile): sostituto degli scatti di anzianità, gestito dal FNAPE, erogato annualmente.

    Aumenti contrattuali 2025-2028 per livello

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha definito incrementi totali sulla paga base nazionale differenziati per parametro. Parametro 100 = operaio comune (1° livello). I livelli superiori scalano proporzionalmente:

    Retribuzione degli impiegati: minimi mensili

    Gli impiegati delle cooperative edili sono retribuiti a mese. Il CCNL prevede otto livelli (dal I al VIII, con il VII che corrisponde alla categoria dei quadri). Il livello I (stipendio più basso) partiva da circa 987 € mensili lordi ante-rinnovo; con la prima tranche 2025 è salito a circa 1.067 €, con la seconda tranche del 1° marzo 2026 a circa 1.117 €, per arrivare a circa 1.167 € dal 1° marzo 2027. I livelli superiori scalano fino a circa il doppio del livello I per il livello VIII (quadri con parametro 250), che ha ricevuto un incremento complessivo di 450 €.

    Il ruolo della Cassa Edile nella retribuzione

    • 10% per la gratifica natalizia (tredicesima mensilità);

    Le liquidazioni avvengono semestralmente: a luglio per le competenze da ottobre a marzo, a dicembre per quelle da aprile a settembre. Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa anticipa l’importo e si rivalsa poi sulla Cassa Edile.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato in cooperativa edile
    Tizio è un muratore (operaio qualificato, 2° livello) che ha lavorato 168 ore nel mese di marzo 2026. La sua paga oraria complessiva è circa € lordi. Il cedolino riporta: 168 ore × € = 2.009 € lordi, a cui si aggiunge la quota EVR mensile. La cooperativa ha già versato alla Cassa Edile il % su quella paga per le ferie e la gratifica natalizia di Tizio: Tizio non le vede in busta paga, ma le riceverà nei conguagli semestrali.
    Caia – Impiegata amministrativa di 3° livello
    Caia è impiegata di terzo livello in una cooperativa edile. Dal 1° marzo 2026 il suo stipendio minimo mensile sale di 50 € rispetto a febbraio, in applicazione automatica della seconda tranche contrattuale. Il datore non deve firmare alcun’integrazione: l’aumento decorre di diritto dal cedolino di marzo 2026.
    Sempronio – Operaio di 4° livello con APE
    Sempronio è un caposquadra (4° livello) con sei anni di continuità nel settore edile, accumulati tra più cooperative. Grazie al sistema FNAPE, le ore denunciate alla Cassa Edile dalle varie imprese vengono sommate: quando raggiunge le 2.100 ore computabili nel biennio, matura l’APE annuale che riceve entro il 1° maggio. Questo è possibile proprio perché la Cassa Edile tiene il conto delle ore a livello territoriale, indipendentemente da quante cooperative abbiano assunto Sempronio nel tempo.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo orario di un operaio comune nel CCNL Edilizia Cooperative?
    Dal 1° marzo 2026 la paga base oraria complessiva (paga base + contingenza + EDR) di un operaio comune di primo livello è di circa euro orari lordi, inclusa l’indennità territoriale di settore locale. Il valore esatto varia in base alla Cassa Edile territorialmente competente.
    Quando scattano gli aumenti contrattuali 2025-2028?
    Gli aumenti sono scaglionati in tre tranche: 80 euro (parametro 100) dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Per i livelli superiori l’importo è proporzionalmente maggiore.
    Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
    La paga base nazionale, la contingenza e l’EDR sono uguali ovunque. L’indennità territoriale di settore (ITS) e l’elemento variabile della retribuzione (EVR) variano invece per provincia, perché fissati dalla contrattazione di secondo livello.
    Ferie e tredicesima sono in busta paga?
    No, per gli operai le quote di ferie (%) e gratifica natalizia (10%) vengono accantonate dalla cooperativa alla Cassa Edile territoriale e liquidate ai lavoratori in due soluzioni annuali (luglio e dicembre). L’imprenditore anticipa l’importo al lavoratore quando fruisce delle ferie.
    Cosa si intende per APE nel settore edile?
    L’APE (Anzianità Professionale Edile) sostituisce gli scatti di anzianità tipici degli altri settori. Matura tramite il FNAPE (Fondo Nazionale APE) quando il lavoratore accumula almeno 2.100 ore computabili nel biennio di riferimento e viene erogata annualmente entro il 1° maggio.
    Gli aumenti 2025 vanno applicati anche ai soci-lavoratori?
    Sì. La L. 142/2001 stabilisce che le cooperative devono garantire ai soci-lavoratori un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali del CCNL di riferimento. Chi ha scelto il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa ha diritto agli stessi aumenti tabellari previsti dal CCNL Edilizia Cooperative.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. I valori orari riportati nella tabella si riferiscono alla Cassa Edile di Trento come esempio; le tabelle definitive con i valori nazionali sono disponibili sui siti di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • CCNL Aziende Termali: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Aziende Termali

    Tabelle retributive CCNL Aziende Termali 2024-2027: minimi, aumenti e scatti

    Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha introdotto aumenti graduali fino a 200 euro al livello 4 entro dicembre 2026. Questa guida illustra la struttura retributiva, i livelli salariali, gli scatti biennali e le novità economiche per i circa 15.000 addetti del settore termale.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali 2024-2027 prevede un aumento complessivo di 200 euro al livello 4, distribuito in cinque tranches da ottobre 2024 a dicembre 2026. I minimi variano da circa 770 euro (livello 6) a oltre 2.100 euro (livello 1 Super A). I lavoratori hanno diritto a 14 mensilità e a 5 scatti biennali di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Vigenza
    1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 15.000 lavoratori
    Ambito
    Aziende termali e centri benessere termali delle stesse aziende

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Aziende Termali, vigenti dal 1° giugno 2026
    Livello Minimo tabellare Contingenza Retribuzione totale
    1 Super A 2.046,11 € 531,96 € 2.578,07 €
    1 Super B 1.918,12 € 531,38 € 2.449,50 €
    1 1.739,07 € 528,99 € 2.268,06 €
    2 1.423,65 € 521,47 € 1.945,12 €
    3 1.193,48 € 516,42 € 1.709,90 €
    4 Super 1.125,30 € 515,01 € 1.640,31 €
    4 1.091,20 € 514,86 € 1.606,06 €
    5 971,61 € 513,22 € 1.484,83 €
    6 852,65 € 510,89 € 1.363,54 €

    Nota: rinnovo Federterme-Filcams/Fisascat/Uiltucs dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1/10/2024-31/12/2027): aumento a regime di 200 € sul 4° livello in 5 tranche; l’ultima (+35 €) decorre dal 1° dicembre 2026.

    Il piano di aumenti 2024-2027

    Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha previsto un percorso di aumento retributivo articolato in cinque tranches, calcolato con riferimento al livello 4 come parametro di raffronto. Per i livelli superiori e inferiori gli importi sono proporzionali ai parametri contrattuali di ciascun livello.

    Come si compone la retribuzione

    La retribuzione mensile del lavoratore termale si articola in più voci:

    • Paga base contrattuale: il minimo tabellare fissato dal CCNL per ciascun livello, soggetto agli aumenti periodici stabiliti dal rinnovo.
    • Contingenza: importo fisso storico derivante dall’indennità di contingenza, cristallizzato negli anni e incorporato nella retribuzione.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato tra azienda e lavoratore, che può essere assorbibile o non assorbibile.

    Le 14 mensilità e il calcolo dei ratei

    Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: oltre alle 12 mensili ordinarie, i lavoratori hanno diritto a tredicesima (pagata a dicembre) e quattordicesima (pagata in luglio). Entrambe le mensilità aggiuntive sono commisurate alla retribuzione tabellare vigente al momento del pagamento e sono frazionabili in dodicesimi in proporzione al servizio prestato nell’anno solare di riferimento.

    Stagionalità e retribuzione

    Il settore termale è caratterizzato da una marcata stagionalità, con picchi da aprile a ottobre legati alle cure idrotermali e ai soggiorni benessere. Il CCNL disciplina le assunzioni stagionali: i lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei lavoratori a tempo indeterminato per il livello corrispondente, nonché alla maturazione proporzionale di ferie, tredicesima e quattordicesima. La contrattazione di secondo livello può prevedere specifici trattamenti per la stagionalità.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto alle cure termali, livello 4
    Tizio lavora da tre anni alle terme come addetto alle cure fangoterapiche, inquadrato al livello 4. Prima del rinnovo il suo minimo era inferiore. Con l’incremento del 1° ottobre 2024 (+60 euro) ha visto aumentare immediatamente la busta paga; con le successive tranches raggiungerà i 200 euro di aumento complessivi a dicembre 2026. Avendo maturato uno scatto biennale (circa euro), la sua retribuzione base a regime sarà il minimo tabellare di livello 4 più uno scatto.
    Caia — Receptionist, livello 3
    Caia è inquadrata al livello 3 come receptionist senior con mansioni di coordinamento prenotazioni e rapporti con il SSN. Il suo incremento dal rinnovo è proporzionalmente superiore a quello del livello 4, poiché calcolato sul parametro del livello 3. Con due scatti di anzianità già maturati, la sua busta paga mensile si colloca stabilmente oltre il minimo tabellare di livello 3.
    Sempronio — Inserviente, livello 6, stagionale
    Sempronio è assunto con contratto stagionale (aprile-ottobre) come inserviente di livello 6 in uno stabilimento termale. Pur lavorando solo sette mesi all’anno, matura i ratei di tredicesima e quattordicesima in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, riceve i minimi tabellari del livello 6 e accumula anzianità ai fini degli scatti biennali computando i periodi stagionali.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un lavoratore di livello 4 nel CCNL Terme?
    A regime (dicembre 2026) il minimo tabellare del livello 4 è indicativamente intorno a 1.346-1.350 euro mensili lordi (su 14 mensilità). A questo si aggiungono eventuali scatti di anzianità, indennità e superminimi individuali.
    Quanti aumenti sono previsti dal rinnovo 2024-2027?
    Cinque tranches: 60 euro da ottobre 2024, poi 35 euro ciascuna da giugno 2025, dicembre 2025, giugno 2026 e dicembre 2026, per un totale di 200 euro al livello 4. I livelli superiori e inferiori ricevono aumenti proporzionali.
    Quante mensilità prevede il CCNL Terme?
    Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio). Entrambe sono frazionabili in dodicesimi in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno.
    Come funzionano gli scatti di anzianità?
    I lavoratori maturano 5 aumenti biennali di anzianità per ogni due anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale. L’importo varia da circa euro (livelli bassi) a circa euro (livelli alti) al mese per ogni scatto.
    Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
    Sì, il CCNL Aziende Termali fissa minimi nazionali uniformi. Possono esistere differenze tramite contrattazione di secondo livello (premi di produttività, accordi aziendali), ma il minimo nazionale è identico su tutto il territorio.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a FONTUR?
    Le aziende che non versano i contributi all’assistenza sanitaria integrativa FONTUR sono obbligate a erogare un EDR non riassorbibile di 16 euro lordi per ciascuna delle 14 mensilità ai lavoratori interessati.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I valori retributivi riportati sono indicativi: per i minimi ufficiali fare riferimento alle tabelle pubblicate da Federterme Confindustria e dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 184 D.P.R. 115/2002

    Art. 184 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tabelle retributive e stipendi

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tabelle retributive e stipendi 2024-2027

    Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027, rinnovato il 18 giugno 2024, ha ridefinito i minimi tabellari con un aumento complessivo del 6,9% in due tranche. Questa guida illustra gli stipendi per ciascun livello, gli scatti di anzianità, l’indennità di funzione dei Quadri e le regole di calcolo della paga oraria e giornaliera.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 ha aumentato i minimi del 6,9% in due tranche: +5% dal 1° aprile 2024 e +1,9% dal 1° gennaio 2025. I livelli vanno dal Q (Quadri, €1.788,38 lordi mensili dal 1° luglio 2024) al 6° livello. L’orario ordinario è 39 ore settimanali; tredicesima e quattordicesima sono entrambe previste.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 22.000 lavoratori (impiegati, quadri, periti agrari nelle aziende agricole)
    Ambito
    Aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche, di irrigazione e bonifica, consorzi agrari

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi conglobati – dal 1° luglio 2024 (in euro)
    Livello Qualifica Minimo mensile Indennità funzione Scatto anzianità
    Q Quadro € 1.788,38 € 100,00 € 33,05
    Impiegato di concetto (1° grado) € 1.686,76 € 33,05
    Impiegato di concetto (2° grado) € 1.541,41 € 29,44
    Impiegato d’ordine (1° grado) € 1.417,89 € 26,86
    Impiegato d’ordine (2° grado) € 1.335,93 € 24,79
    Impiegato d’ordine (3° grado) € 1.278,60 € 23,76
    Impiegato ausiliario / esecutivo € 1.217,23 € 22,21

    Nota: I valori sono stati aggiornati al 1° luglio 2024 in occasione del rinnovo contrattuale del 18 giugno 2024 e comprendono le voci già conglobate (minimo, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione). Dal 1° gennaio 2025 si applica un ulteriore aumento dell’1,9% su tutti i livelli. I valori definitivi al centesimo per il 2025 sono pubblicati nelle tabelle ufficiali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia.

    Gli aumenti contrattuali del rinnovo 2024-2027

    Il rinnovo del CCNL firmato il 18 giugno 2024 ha definito un aumento retributivo complessivo del 6,9% calcolato sulle retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2023, articolato in due momenti distinti:

    Piano degli aumenti retributivi 2024-2025
    Decorrenza Aumento Note
    1° aprile 2024 +5% Prima tranche; arretrati da aprile a luglio 2024 erogati con la busta paga di luglio
    1° gennaio 2025 +1,9% Seconda tranche; nuovi minimi tabellari conglobati dal 1° gennaio 2025

    L’aumento è uniforme in percentuale per tutte le categorie, dal livello Q agli impiegati esecutivi. A partire dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore le nuove tabelle dei «minimi nazionali di stipendio mensile conglobato» che incorporano base stipendiale, indennità di contingenza e terzo elemento in un’unica voce semplificata.

    La struttura della busta paga degli impiegati agricoli

    Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione. In busta paga si aggiungono normalmente altre voci:

    • Scatti di anzianità: il CCNL prevede 12 aumenti biennali. Ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore matura uno scatto, il cui importo varia per livello (vedi tabella sopra). Con 12 scatti il lavoratore ha il massimo tabellare.
    • Indennità di funzione per i Quadri: €100,00 mensili aggiuntivi al minimo Q, riconosciuti per la responsabilità gestionale della categoria.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: entrambe previste dal CCNL (vedi articolo dedicato).
    • Straordinari e maggiorazioni: 30% per lavoro straordinario ordinario, 50% per lavoro notturno, 50% per lavoro festivo, 60% per straordinario festivo, 65% per straordinario notturno festivo.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi eventualmente concordati a livello aziendale o individuale.

    Come si calcola la paga giornaliera e oraria

    Il CCNL stabilisce criteri precisi per la riduzione della retribuzione mensile a quote giornaliere e orarie:

    • Paga giornaliera: retribuzione mensile ÷ 26
    • Paga oraria: retribuzione mensile ÷ 169

    Il divisore 169 corrisponde all’orario settimanale ordinario di 39 ore moltiplicato per 52 settimane, diviso 12 mesi. È il divisore da usare per calcolare le ore di straordinario, i permessi orari, le trattenute per assenza, ecc.

    Differenze rispetto al CCNL Agricoltura Operai

    È fondamentale non confondere questo contratto con il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti. I due CCNL si rivolgono a platea differente:

    • Il CCNL Operai Agricoli si applica agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD): braccianti, addetti a lavori manuali, conduttori di macchine agricole.
    • Il CCNL Impiegati e Quadri Agricoli (questo) si applica a impiegati tecnici, amministrativi, commerciali, contabili, periti agrari, zootecnici, biologi, fisiologi vegetali, social media manager, e ai quadri (dirigenti tecnici) che collaborano con la direzione aziendale con autonomia di iniziativa.

    Le due categorie hanno tabelle retributive, livelli, istituti normativi ed enti previdenziali (INPS per gli operai, ENPAIA per gli impiegati) del tutto separati.

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato di 2ª categoria, primo anno
    Tizio è assunto il 1° marzo 2025 come impiegato di concetto di 2° grado (2ª categoria) in un’azienda vitivinicola. Il suo minimo tabellare mensile è di circa €1.570 lordi (valore post-aumento gennaio 2025). Non ha ancora maturato scatti di anzianità. In busta paga troverà: minimo tabellare + quote pro-rata di tredicesima e quattordicesima che maturano mensilmente.
    Caia – Quadro con 10 anni di servizio
    Caia è inquadrata al livello Q da 10 anni nella stessa azienda olivicola. Ha maturato 5 scatti di anzianità (uno ogni due anni). La sua retribuzione base è: €1.788,38 (minimo Q) + €100,00 (indennità funzione) + 5 × €33,05 (scatti) = €2.053,63 lordi mensili, oltre eventuali superminimi aziendali. A dicembre riceve la tredicesima e ad agosto la quattordicesima, pari ciascuna all’intera retribuzione del mese.
    Sempronio – Perito agrario di 3ª categoria, calcolo straordinario
    Sempronio lavora come perito agrario inquadrato in 3ª categoria (impiegato d’ordine di 1° grado). Stipendio base 2025: circa €1.444 lordi mensili. In un mese lavora 10 ore di straordinario ordinario. La sua paga oraria è €1.444 ÷ 169 = €8,55. Lo straordinario è maggiorato del 30%: €8,55 × 1,30 × 10 ore = €111,15 aggiuntivi in busta.

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio minimo degli impiegati agricoli nel 2025?
    Dal 1° gennaio 2025, dopo il secondo aumento dell’1,9%, i minimi tabellari conglobati mensili sono: Q (Quadri) circa €1.822 lordi, 1ª categoria circa €1.718, 2ª circa €1.570, 3ª circa €1.444, 4ª circa €1.361, 5ª circa €1.302, 6ª circa €1.240. Aggiungere €100 di indennità di funzione per i Quadri. I valori esatti sono pubblicati da Confagricoltura, Coldiretti e Cia.
    Quanto vale lo scatto di anzianità per un impiegato agricolo?
    Il CCNL prevede 12 aumenti biennali. L’importo per scatto varia per livello: circa €33,05 mensili per il livello Q e 1ª categoria, €29,44 per la 2ª, €26,86 per la 3ª, €24,79 per la 4ª, €23,76 per la 5ª, €22,21 per la 6ª. Gli scatti si maturano ogni due anni di servizio continuativo.
    Come si calcola la paga giornaliera e oraria?
    La paga giornaliera si ottiene dividendo il minimo mensile per 26; la paga oraria si ottiene dividendo per 169, valore che corrisponde a 39 ore settimanali × 52 ÷ 12. Questi divisori sono fissati dal CCNL e servono per calcolare straordinari, trattenute per assenza e ratei di mensilità aggiuntive.
    I Quadri hanno un trattamento retributivo diverso?
    Sì. Oltre al minimo tabellare del livello Q (€1.788,38 dal 1° luglio 2024), i Quadri percepiscono un’indennità di funzione di €100,00 mensili riconosciuta per l’autonomia decisionale e la responsabilità della categoria. Lo scatto di anzianità è lo stesso della 1ª categoria (€33,05).
    Dove trovo le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate dalle associazioni datoriali firmatarie (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e dai sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia). Il testo integrale del CCNL 2024-2027 è disponibile sul sito della Flai-Cgil e di Confagricoltura.
    Questo CCNL si applica anche ai lavoratori stagionali?
    No. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli si applica ai lavoratori con contratto impiegatizio (tempo indeterminato o determinato) nelle funzioni amministrative, tecniche e direttive. Gli operai agricoli stagionali (OTD) rientrano nel CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, un contratto separato con tabelle e istituti propri.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114 CPI – Denominazione della varietà

    Art. 114 CPI – Denominazione della varietà

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.

    2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto alcuna importanza particolare.

    3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

    4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

    5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

    6. La denominazione depositata e registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti degli Stati aderenti all’UPOV.

    7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

    8. È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.

  • Art. 39 DPR 448/1988 – Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

    Art. 39 DPR 448/1988 – Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.

  • Art. 147 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

    Art. 147 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre

    2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’ articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 . Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma

    1. 1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma

    4.

    2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

    2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti. 2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis

    3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. —————- AGGIORNAMENTO Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio – 10 marzo 2016, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 16/03/2016, n. 11), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 7, comma 1, lettera b) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 , (che ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo), limitatamente alle parole «e dalle province autonome».

  • Art. 25 Imp. Reg. – atti a titolo oneroso e gratuito nello

    Art. 25 Imp. Reg. – atti a titolo oneroso e gratuito nello

    Art. 25 Imp. Reg. – Atti a titolo oneroso e gratuito

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Tabelle retributive e minimi 2025-2028: guida completa

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto un aumento complessivo di 205 euro lordi mensili distribuiti in quattro tranche fino al 2028. Questa guida illustra i minimi tabellari per ciascuno dei 9 livelli di inquadramento, la struttura della busta paga e il piano degli incrementi.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (rinnovo 31 ottobre 2025) fissa 9 livelli retributivi da F a ASQ, con minimi mensili lordi da circa 1.620 € a circa 2.999 €. L’aumento complessivo a regime è di 205 € lordi mensili (parametro 136), distribuiti in quattro tranche: 90 € da ottobre 2025, 55 € da luglio 2026, 55 € da luglio 2027 e 5 € da luglio 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Platea
    circa 18.000 lavoratori
    Ambito
    Produzione di laterizi (mattoni, tegole, tavelle), manufatti in calcestruzzo (prefabbricati, tubi, blocchi), prodotti in fibrocemento e in gesso

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – decorrenza 1° ottobre 2025 (in euro)
    Livello Minimo mensile Contingenza EDR Totale mensile Scatto biennale
    ASQ (Quadro) 2.402,63 € 534,84 € 10,33 € 2.999,45 € 14,72 €
    AS 2.402,63 € 534,84 € 10,33 € 2.947,80 € 14,72 €
    A 2.020,38 € 528,01 € 10,33 € 2.558,72 € 11,70 €
    B 1.649,08 € 521,40 € 10,33 € 2.180,81 € 9,60 €
    CS 1.560,12 € 517,58 € 10,33 € 2.088,03 € 8,70 €
    C 1.484,23 € 517,52 € 10,33 € 2.012,08 € 8,32 €
    D 1.379,12 € 515,99 € 10,33 € 1.905,44 € 7,87 €
    E 1.278,73 € 514,04 € 10,33 € 1.803,10 € 7,23 €
    F 1.093,99 € 511,74 € 10,33 € 1.620,19 € 6,79 €

    Nota: i minimi sono aggiornati alla prima tranche del rinnovo 2025-2028 (decorrenza 1° ottobre 2025). Il livello ASQ comprende anche una indennità di funzione di 51,65 € mensili. Gli importi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. La contingenza e l’EDR sono voci storiche inglobate nella retribuzione.

    Piano degli aumenti 2025-2028

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha stabilito quattro tranche di aumento sul parametro 136 (livello di addensamento medio del settore). Gli incrementi su ogni singolo livello sono proporzionali al parametro retributivo del livello stesso.

    Tranche di aumento – parametro 136 (in euro lordi mensili)
    Decorrenza Aumento tranche Incremento cumulato
    1° ottobre 2025 90,00 € 90,00 €
    1° luglio 2026 55,00 € 145,00 €
    1° luglio 2027 55,00 € 200,00 €
    1° luglio 2028 5,00 € 205,00 €

    L’incremento complessivo rappresenta circa il 14,7% della retribuzione tabellare, con copertura integrale dell’inflazione previsionale del triennio. Il montante lordo totale per l’intero periodo contrattuale è stimato in circa 6.000 euro. Grazie all’aliquota di detassazione agevolata al 5%, il beneficio netto a regime sale a circa 195 euro mensili.

    Come si legge la busta paga: voci principali

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione mensile garantita dal CCNL. Alla voce minimo si aggiungono altre componenti fisse e variabili:

    • Contingenza: voce storica derivante dalla scala mobile, differente per livello e inglobata nella struttura retributiva.
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): 10,33 euro fissi mensili, derivante dall’accordo interconfederale del 1986.
    • Scatti di anzianità biennali: il CCNL riconosce 5 aumenti biennali di servizio presso lo stesso datore. L’importo varia da 6,79 euro (livello F) a 14,72 euro per scatto (livelli AS e ASQ).
    • Indennità di funzione (ASQ): 51,65 euro mensili riservati ai quadri del livello ASQ.
    • Superminimo individuale: importo concordato direttamente con il datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi aziendali di secondo livello: eventuale contrattazione integrativa aziendale o territoriale.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre in misura pari alla retribuzione mensile globale.
    • Welfare contrattuale: contribuzione al Fondo Altea (sanità integrativa) e al Fondo ARCO (previdenza complementare).

    Differenza tra CCNL Laterizi Industria e CCNL PMI

    Occorre distinguere con attenzione tra due contratti distinti che governano lo stesso settore produttivo:

    • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento Industria (Confindustria Ceramica · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil): si applica alle aziende aderenti a Confindustria e Assobeton. È il contratto trattato in questa guida.
    • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento PMI (Confapi / Confimi): si applica alle piccole e medie imprese aderenti a Confapi o Confimi Aniem. Ha tabelle retributive, scatti e preavvisi differenti.

    La corretta applicazione dipende dall’associazione datoriale cui aderisce l’impresa. In caso di dubbio, il lavoratore può verificare il CCNL indicato sul cedolino (di norma riportato nel frontespizio) o rivolgersi ai sindacati di categoria.

    Divisori contrattuali e calcolo orario

    Per convertire la retribuzione mensile in giornaliera o oraria, il CCNL Laterizi Industria stabilisce i seguenti divisori:

    • Divisore giornaliero: 26 (retribuzione mensile / 26 = retribuzione giornaliera).
    • Divisore orario: 174 (retribuzione mensile / 174 = retribuzione oraria per settimana da 40 ore).
    • Divisore annuale: 217,5 (usato per alcune indennità e calcoli specifici).

    Questi divisori rilevano per il calcolo di ferie, ROL, malattia, straordinari, integrazioni salariali e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello C con anzianità
    Tizio è inquadrato al livello C da sei anni. Il suo minimo tabellare dal 1° ottobre 2025 è 1.484,23 €. Aggiungendo contingenza (517,52 €), EDR (10,33 €) e tre scatti biennali (3 × 8,32 = 24,96 €), la sua retribuzione base mensile supera i 2.037 € lordi. A luglio 2026 arriverà la seconda tranche di 55 €, portando il totale a oltre 2.092 €, prima di tredicesima e premi.
    Caia – Impiegata di livello A assunta nel 2026
    Caia viene assunta a gennaio 2026 come impiegata di livello A in un’azienda di prefabbricati. Il suo minimo tabellare è 2.020,38 € più contingenza e EDR per un totale di 2.558,72 € lordi mensili. Non avendo anzianità, non matura ancora scatti. A luglio 2026 il suo totale crescerà di 55 € proporzionati al suo parametro di livello A.
    Sempronio – Quadro ASQ in una fornace
    Sempronio è responsabile di stabilimento inquadrato al livello ASQ. Il suo totale retributivo mensile è 2.999,45 € già dal 1° ottobre 2025, compresa l’indennità di funzione. Con cinque scatti biennali accumulati (5 × 14,72 = 73,60 €) la retribuzione base supera i 3.073 €, oltre a eventuali superminimi e premi aziendali.

    Domande frequenti

    Quali sono i livelli del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento?
    Il contratto prevede 9 livelli: F, E, D, C, CS, B, A, AS e ASQ. Il livello F è il più basso (personale in ingresso), il livello ASQ è il più elevato (quadri con indennità di funzione).
    Di quanto aumentano gli stipendi nel 2026?
    Dal 1° luglio 2026 scatta la seconda tranche di aumento: 55 euro lordi mensili sul parametro 136 (livello medio). L’importo varia proporzionalmente sugli altri livelli. La prima tranche da 90 euro era già partita da ottobre 2025.
    Il minimo tabellare è uguale per operai e impiegati?
    Sì, il CCNL Laterizi utilizza un sistema di classificazione unico (livelli A, B, C ecc.) che comprende sia operai sia impiegati inquadrati allo stesso livello. Il minimo tabellare è lo stesso indipendentemente dalla categoria contrattuale di appartenenza.
    Che cos’è la contingenza e l’EDR?
    La contingenza è la componente retributiva storica derivante dagli accordi sulla scala mobile degli anni Ottanta. L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è un importo fisso di 10,33 euro mensili, introdotto nel 1986 in sostituzione di un punto di contingenza e previsto da tutti i principali CCNL industriali.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano: contingenza (circa 511-534 € a seconda del livello), EDR (10,33 €), scatti di anzianità biennali (da 6,79 a 14,72 € per scatto), eventuali superminimi individuali, indennità per lavori disagiati (turni, caldo, polveri) e premi aziendali di secondo livello.
    Come si calcolano la retribuzione giornaliera e oraria?
    La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 174 (su base 40 ore settimanali). Il divisore annuale è 217,5.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 146 Cod. Amb. – risparmio idrico

    Art. 146 Cod. Amb. – risparmio idrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a: a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite; b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell’acqua sia interni che esterni, l’obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico; c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; d) promuovere l’informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo; e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione; f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

    2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell’installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

    3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all’ente di governo dell’ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.

  • Art. 125 TUEL – Articolo 125

    Art. 125 TUEL – Articolo 125

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

  • Art. 92 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio sociale e termine per l’approvazione

    Art. 92 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio sociale e termine per l’approvazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all' articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

    3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.

    4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all' IVASS , specificando le ragioni della proroga.