Autore: Andrea Marton

  • Art. 68 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 68 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 68 L. Fall. – Pagamento di cambiale scaduta

    Pagamento di cambiale scaduta

  • Art. 74 L. 354/1975 – Consigli di aiuto sociale

    Art. 74 L. 354/1975 – Consigli di aiuto sociale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario.
    Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.
    Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
    I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
    Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.
    Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
    1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
    2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
    3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124;
    4) con i fondi ordinari di bilancio;
    5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell’ente.
    Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell’assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall’articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall’ente a tale scopo.
    Il regolamento stabilisce l’organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

  • Art. 80 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 80 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Casa e debiti fiscali: esempi pratici sull’espropriazione immobiliare ex art. 76 DPR 602/1973

    Casa e debiti fiscali: esempi pratici sull’espropriazione immobiliare ex art. 76 DPR 602/1973

    In sintesi

    • Il Fisco non può pignorare l’unica abitazione principale non di lusso in cui il debitore risiede (art. 76, comma 1, lett. a).
    • Sono escluse dalla tutela le case di lusso e le categorie catastali A/8 e A/9.
    • Sugli altri immobili: espropriazione solo se il debito supera 120.000 euro.
    • Inoltre serve l’ipoteca iscritta e il decorso di sei mesi (art. 77).
    • La tutela vale verso l’Agente della riscossione, non verso i creditori privati.

    Cosa dice l’art. 76 DPR 602/1973

    Lett. a): «non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso […] e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente».
    Lett. b): «nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto».

    I requisiti dell’impignorabilità della prima casa

    Requisito Dettaglio
    Unico immobile Deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore
    Uso abitativo Adibito ad abitazione
    Residenza anagrafica Il debitore vi risiede anagraficamente
    Non di lusso Esclusi gli immobili di lusso e le categorie A/8 e A/9

    I requisiti sono cumulativi: se ne manca uno (ad es. il debitore possiede un secondo immobile, o la casa è accatastata A/8), la tutela non opera e si applica la lettera b).

    Quando il Fisco può procedere sugli altri immobili

    Fuori dall’ipotesi della prima casa protetta, l’espropriazione immobiliare è possibile solo se ricorrono tutte queste condizioni: debito complessivo oltre 120.000 euro, ipoteca già iscritta (art. 77) e decorso di almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione. Sono filtri pensati per riservare la vendita forzata ai debiti di importo rilevante.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Unica casa di residenza non di lusso

    Scenario. Il debitore possiede solo l’abitazione in cui risiede (categoria ordinaria).

    Inquadramento. L’Agente della riscossione non può espropriarla (art. 76, lett. a): è il caso tipico di tutela della prima casa.

    Cosa verificare

    • unicità dell’immobile;
    • residenza anagrafica;
    • categoria catastale (no A/8-A/9);
    • uso abitativo.

    Caso 2 – Debitore con due immobili

    Scenario. Oltre alla casa, il debitore ha un secondo immobile.

    Inquadramento. Viene meno il requisito dell’unico immobile: si applica la lettera b), con i filtri dei 120.000 euro, ipoteca e sei mesi.

    Cosa valutare

    • numero di immobili;
    • importo del debito vs 120.000 €;
    • ipoteca iscritta;
    • tempo trascorso.

    Caso 3 – Creditore privato (non il Fisco)

    Scenario. A procedere è una banca o un privato.

    Inquadramento. Il divieto dell’art. 76 non si applica: i creditori privati seguono le regole ordinarie del codice di procedura civile, senza la protezione “prima casa” prevista per il Fisco.

    Attenzione a

    • natura del creditore;
    • titolo esecutivo;
    • regole ordinarie di espropriazione;
    • strumenti di difesa civilistici.

    Spunti pratici

    • Requisiti cumulativi: unico immobile, residenza, uso abitativo, non di lusso.
    • Soglia 120.000 € per gli altri immobili.
    • Ipoteca + 6 mesi: presupposti dell’espropriazione.
    • La tutela è “solo Fisco”: i privati seguono altre regole.
    • Verifica la categoria catastale: A/8-A/9 escludono la protezione.

    Per difendere la casa da un’azione del Fisco puoi far verificare requisiti, soglie e opposizioni.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 76 (espropriazione immobiliare), art. 77 (ipoteca), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Il Fisco può pignorare la prima casa?

    No, se è l’unico immobile del debitore, non di lusso (escluse A/8 e A/9), adibito ad abitazione e con residenza anagrafica: l’Agente non dà corso all’espropriazione (art. 76, comma 1, lett. a).

    Quando può procedere sugli altri immobili?

    Se il credito complessivo supera 120.000 euro, è stata iscritta ipoteca (art. 77) e sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione (lett. b).

    Basta avere la residenza per salvare la casa?

    Serve la combinazione di requisiti: unico immobile, uso abitativo, residenza anagrafica e categoria non di lusso (no A/8 e A/9). Se manca un requisito, la tutela non opera.

    La tutela vale anche per i creditori privati?

    No. Il divieto dell’art. 76 riguarda l’Agente della riscossione; i creditori privati seguono le regole ordinarie del codice di procedura civile.

    Cosa fare se si avvia l’espropriazione sulla casa?

    Verificare i requisiti dell’art. 76, il debito, l’ipoteca e i sei mesi; quindi valutare opposizione, rateizzazione o autotutela nei termini.

  • Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B.: Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

    Art. 82 T.U.B. – Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14 Articolo 369

    “1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o piu’ creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.

    3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Articolo 110 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 110 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 110 CCII – Adesioni alla proposta di concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.

    2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.

    3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l’approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all’udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

  • Art. 94 CPI – Menzione di riserva

    Art. 94 CPI – Menzione di riserva

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da: a) il segno T racchiuso da un cerchio; b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale; c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

    2. Tale menzione prova l’avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

    3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

  • Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di comitato

    Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 – Procedura di comitato

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n, 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n, 182/2011.

  • Art. 21 Imp. Reg. – atti con più disposizioni

    Art. 21 Imp. Reg. – atti con più disposizioni

    Art. 21 Imp. Reg. – Atti che contengono più disposizioni

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

    2. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa.

    3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

  • Art. 89 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni particolari

    Art. 89 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni particolari

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 , al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 .

    2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile , l' IVASS , con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.

  • CCNL Florovivaismo: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    In caso di malattia, gli operai florovivaisti OTI hanno diritto a un periodo di comporto entro cui il rapporto e protetto dal licenziamento. L’INPS eroga l’indennita di malattia dal quarto giorno (i primi tre sono a carico del datore secondo CCNL). In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene con indennita e rendita. Per gli OTD le tutele sono ridotte e legate alla durata del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Contratto nazionale operai agricoli e florovivaisti (con accordi di rinnovo periodici; ultimo aggiornamento retributivo 2024-2025)
    Vigenza
    Rinnovato con riferimento al biennio 2024-2025; integrato dai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio – tutele operai florovivaisti
    Evento Indennita A carico di Durata massima
    Malattia (giorni 1-3, carenza) 50% retribuzione (CCNL) Datore di lavoro 3 giorni per evento
    Malattia (dal 4° giorno) 50% (giorni 4-20) / 66,67% (dal 21°) INPS (integrazione datore da CPL) Fino al comporto
    Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) 60% fino al 90° giorno; 75% dal 91° INAIL Inabilita temporanea assoluta
    Inabilita permanente parziale Rendita INAIL (% danno biologico) INAIL Permanente
    Periodo di comporto OTI Conservazione del posto 180 giorni in 12 mesi (indicativo CPL)

    Malattia: periodo di carenza e integrazione

    I primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) sono a carico del datore di lavoro nella misura fissata dal CCNL (di norma il 50% della retribuzione). Dal quarto giorno subentra l’INPS con l’indennita di malattia: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni dal 4° al 20°, e il 66,67% dal 21° giorno in poi.

    Il CCNL e i CPL spesso prevedono un’integrazione datoriale dell’indennita INPS per portare il trattamento complessivo a percentuali piu alte (es. 75-100% della retribuzione), specie per gli OTI con anzianita di servizio.

    Periodo di comporto e protezione dal licenziamento

    Durante la malattia, il datore non puo licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo fino al superamento del periodo di comporto. Per gli operai florovivaisti OTI il comporto e di norma fissato dai CPL in 180 giorni nell’arco di 12 mesi (comporto secco) o in 240-270 giorni per malattie oncologiche o gravi patologie (comporto per sommatoria con maggiorazione).

    Superato il comporto, il datore puo risolvere il rapporto con preavviso e TFR, senza obbligo di motivare con cause disciplinari.

    Infortunio sul lavoro: INAIL e obblighi aziendali

    Il settore florovivaistico ha profili di rischio specifici: uso di mezzi agricoli (trattori, pale), esposizione a prodotti fitosanitari, lavori in quota (potatura), microclima sfavorevole (serre calde e umide). L’iscrizione INAIL e obbligatoria per tutti i lavoratori.

    In caso di infortunio, il datore deve: denuncia entro 2 giorni all’INAIL; anticipo dell’indennita (poi rimborsato da INAIL); comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per infortuni gravi. Il lavoratore conserva il posto durante l’inabilita temporanea (non si applica il comporto ordinario per infortuni sul lavoro).

    Casi pratici

    Tizio – Malattia prolungata: calcolo indennita
    Tizio e OTI con retribuzione giornaliera di 52 € lordi. Si ammala per 30 giorni. Giorni 1-3: 50% x 52 = 26 €/giorno (a carico datore, per 3 giorni = 78 €). Giorni 4-20: INPS 50% x 52 = 26 €/giorno per 17 giorni = 442 €. Giorni 21-30: INPS 66,67% x 52 = 34,67 €/giorno per 10 giorni = 346,70 €. Totale: circa 866 € lordi di trattamento (piu eventuale integrazione CPL).
    Caia – Infortunio in serra: procedure
    Caia scivola su una superficie bagnata in serra e si frattura un polso: inabilita temporanea di 45 giorni. Il datore denuncia l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. INAIL eroga: 60% della retribuzione media giornaliera per 45 giorni. Il posto di Caia e conservato per tutta la durata dell’inabilita temporanea, senza consumare il periodo di comporto per malattia comune.
    Sempronio – Superamento del comporto: licenziamento legittimo?
    Sempronio e OTI e ha accumulato 200 giorni di malattia negli ultimi 12 mesi. Il CPL fissa il comporto a 180 giorni. Il datore notifica il recesso per superamento del comporto con preavviso e TFR. Sempronio verifica che i 200 giorni non includano assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale (escluse dal calcolo del comporto). Escludendo 25 giorni di infortunio, i giorni utili sono 175: inferiori al comporto. Il licenziamento sarebbe illegittimo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di comporto nel florovivaismo?
    Di norma 180 giorni nell’arco di 12 mesi per gli OTI, secondo i CPL. Alcune province prevedono estensioni per patologie gravi (oncologiche, croniche).
    L'infortunio sul lavoro consuma il periodo di comporto?
    No. Il periodo di inabilita per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computa nel comporto per malattia comune. Il datore non puo licenziare per superamento del comporto durante o computando periodi di infortunio.
    Gli OTD hanno tutele in caso di malattia?
    Tutele ridotte: l’INPS eroga l’indennita solo se il lavoratore ha sufficienti contributi accreditati. Il contratto a termine si esaurisce alla scadenza indipendentemente dalla malattia, salvo specifiche clausole contrattuali.
    Come si denuncia un infortunio sul lavoro?
    Il lavoratore comunica immediatamente al datore. Il datore ha l’obbligo di denuncia all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni). Per infortuni mortali o con pericolo di vita, la denuncia e immediata.
    Il datore integra l'indennita INPS durante la malattia?
    Dipende dal CCNL e dal CPL applicabile. Molti CPL prevedono un’integrazione datoriale per portare il trattamento complessivo (INPS + integrazione) a percentuali piu alte, specie per i lavoratori OTI con anzianita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 163 D.P.R. 115/2002

    Art. 163 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.