Art. 351 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Sull’istanza di cui all’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile [1] nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso all’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire [2].
Articolo sostituito dall’art. 56, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall’art. 75, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51
[1] Le parole «non impugnabile» sono state aggiunte dall’art. 27, comma 1c, numero 1, L. 12 novembre 2011, n. 183.
[2] Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1c, numero 2, L. 12 novembre 2011, n. 183.