Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

    In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita’, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attivita’ esercitate.

    2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

    3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”

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  • Art. 204 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Art. 204 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.

    2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione

    La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Platea
    ~1 milione di lavoratori somministrati l’anno
    Enti bilaterali
    Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Indennità di disponibilità — tempo pieno 1.000,00 €
    Indennità di disponibilità — part-time 500,00 €
    In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) 1.150,00 €
    In procedura di ricollocazione — part-time 575,00 €

    Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: comunicati ufficiali Nidil-CGIL (firmatario) e Assolavoro sul rinnovo 21/7/2025, importi convergenti su seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale

    Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.

    In termini pratici questo significa che:

    • I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
    • Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
    • Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.

    Struttura della retribuzione in busta paga

    La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:

    • Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
    • Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
    • Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
    • TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.

    La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica

    Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:

    • Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
    • L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
    • In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
    • Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.

    Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)

    I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:

    • Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio somministrato presso azienda metalmeccanica
    Tizio è inviato in missione presso un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanici Industria, con inquadramento al livello C3. La sua busta paga riflette il minimo tabellare C3 del CCNL Metalmeccanici vigente, aumenti compresi. È l’Agenzia che emette il cedolino, ma i valori sono quelli del contratto dell’utilizzatore: Tizio percepisce esattamente quanto un dipendente diretto allo stesso livello.
    Sempronio – Controversia sull’inquadramento
    Sempronio svolge di fatto mansioni di livello superiore rispetto a quello indicato nel contratto di missione. Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/2015 può richiedere all’Agenzia la rettifica dell’inquadramento. Se l’Agenzia non provvede per mancanza di indicazioni dall’utilizzatore, entrambi i soggetti rispondono in solido per le differenze retributive. Sempronio si rivolge al sindacato NIdiL-Cgil o a Felsa-Cisl per avviare una procedura di conciliazione.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 183 TULPS – Trasmissione ordinanze di confino al Ministero

    Art. 183 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

  • Tabelle retributive CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato 2026: minimi per livello

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Tabelle retributive CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato 2026: minimi per livello

    Quanto guadagnano portieri, custodi e addetti alle pulizie: struttura dei minimi, indennità accessorie e aumenti del rinnovo 2025-2028.

    In sintesi
    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    C1 (impiegato con funzioni direttive) 2.236,10 €
    C2 2.050,57 €
    C3 1.795,94 €
    B1 1.519,10 €
    C4 1.512,61 €
    B2 1.444,24 €
    B3 1.441,76 €
    D1 1.439,90 €
    A8-A9 1.361,48 €
    A3-A4 (portiere con anche il servizio di pulizia) 1.359,32 €
    B4 1.342,34 €
    A6-A7 1.299,79 €
    B5 1.264,51 €
    A1-A2-A5 (portiere: vigilanza e mansioni accessorie, con o senza alloggio) 1.240,42 €

    Importi = salario conglobato mensile del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri, custodi, addetti alle pulizie e impiegati di condominio), applicato a ~40.000 lavoratori e rinnovato da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS per il periodo 2025-2028. L’aumento è erogato in tre tranche annuali: 1° gennaio 2026 (quella in tabella), 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028 (a regime +209,20 € sul profilo A3/A4, riparametrato sugli altri). I profili A sono i portieri: chi ha l’alloggio di servizio (A1) ha un conglobato inferiore rispetto al portiere senza alloggio (A3). Al conglobato si aggiungono le indennità di funzione previste per alcuni profili (es. 155 € al C1, 58,64 € al D1), gli scatti di anzianità (10-23,33 € per scatto secondo il livello) e le indennità specifiche di mansione. Attenzione: esiste anche un CCNL minore Federproprietà-Confsal (rinnovo 22/1/2026): verifica in busta paga quale contratto applica il tuo condominio.

    Fonte: tabelle salari conglobati 2026-2028 pubblicate da Confedilizia (parte datoriale firmataria) + banca dati professionale, riscontro esatto al centesimo. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Come è costruita la retribuzione

    La paga base del portiere o del custode è il minimo mensile previsto dalla tabella del livello di inquadramento. A differenza di molti contratti industriali, qui il minimo è solo una parte del compenso: sul profilo del portiere si sommano numerose indennità accessorie legate alle caratteristiche concrete dello stabile (numero di unità immobiliari, scale, ascensori, citofoni, pulizia scale, cura del verde, conduzione caldaia, servizio di ricezione e consegna chiavi e corrispondenza). La busta paga è quindi la somma di minimo tabellare + indennità accessorie + eventuali aumenti di anzianità.

    Per i portieri con alloggio una quota del trattamento è rappresentata dall’alloggio gratuito messo a disposizione dal proprietario: è un elemento del rapporto, non monetizzato in busta, ma che incide su orario di reperibilità e obblighi di dimora (vedi la voce dedicata ai livelli).

    I quattro raggruppamenti di livelli

    • Profili A (portieri): dal portiere senza alloggio (A1) al portiere con alloggio, pulizia e mansioni di coordinamento (profili A più elevati). La presenza di alloggio e dell’incarico di pulizia distingue i sottolivelli.
    • Profili B (operai e addetti): operai di manutenzione, addetti alla pulizia di androni e scale, addetti a piscine, campi e spazi verdi.
    • Profili C (impiegati e quadri): dagli impiegati d’ordine ai quadri con funzioni di rilievo.
    • Profili D (mansioni assistenziali e sportive): addetti alla vigilanza, istruttori, operatori di servizi alla persona.

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: gli importi A1-A4 sono valori indicativi del minimo base; le cifre esatte e gli importi delle indennità accessorie sono fissati dalle tabelle ufficiali allegate al CCNL e pubblicate da Confedilizia. Al minimo vanno sempre sommate le indennità legate alle caratteristiche dello stabile.

    Dove trovare le tabelle ufficiali

    Le tabelle retributive aggiornate, con tutti gli importi al centesimo per ciascun profilo e per ciascuna indennità accessoria, sono pubblicate da Confedilizia nella sezione dedicata al contratto nazionale e diffuse dai sindacati firmatari. È bene verificare sempre l’ultima versione, perché gli importi cambiano alle decorrenze indicate.

    Casi pratici

    Tizio – portiere senza alloggio (A1)
    Tizio è portiere addetto alla sola vigilanza, senza alloggio (profilo A1). Percepisce il minimo del suo livello più le indennità accessorie calcolate sul numero di unità immobiliari, scale e citofoni dello stabile. Da gennaio 2026 il minimo viene incrementato della prima tranche del rinnovo, riproporzionata sul suo profilo rispetto ai del profilo A3.
    Caio – portiere con alloggio e pulizia (A4)
    Caio è portiere con alloggio che svolge anche la pulizia delle scale (profilo A4). Oltre al minimo, gode dell’alloggio gratuito e percepisce le indennità per pulizia scale e cura degli spazi. Ha diritto, come profilo A3/A4, all’una tantum di per l’ultravigenza, erogata in tre quote.
    Sempronio – addetto alle pulizie (profilo B)
    Sempronio è assunto solo per la pulizia di androne e scale, senza compiti di vigilanza: rientra nei profili B. Percepisce il minimo del proprio livello, senza le indennità tipiche del portiere, e gli aumenti del rinnovo riproporzionati sul suo profilo.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un portiere con questo CCNL?
    Dipende dal profilo (A1-A4 e successivi) e soprattutto dalle indennità accessorie legate allo stabile. Il minimo base indicativo parte intorno ai per i profili A1/A2 e ai per A3/A4, ma la busta paga reale somma minimo + indennità per unità, scale, ascensori, pulizia e altri servizi. Le cifre esatte sono nelle tabelle ufficiali del CCNL.
    Di quanto aumentano gli stipendi con il rinnovo 2025-2028?
    L’aumento a regime è di sul profilo di riferimento A3, riproporzionato sugli altri livelli, erogato in tre tranche: + da gennaio 2026, + da gennaio 2027 e + da gennaio 2028.
    Cosa sono le indennità accessorie del portiere?
    Sono compensi aggiuntivi al minimo, calcolati sulle caratteristiche concrete dello stabile: numero di unità immobiliari, scale, ascensori, citofoni, pulizia scale, cortili e spazi verdi, conduzione caldaia, raccolta rifiuti, apertura e chiusura del portone. Il rinnovo ha aggiunto una nuova indennità per il servizio di ricezione e consegna chiavi.
    L’alloggio gratuito conta come stipendio?
    L’alloggio dei portieri con alloggio (profili A2, A4 e simili) è un elemento del rapporto che il proprietario deve fornire gratuitamente, non una somma monetizzata in busta paga. Comporta però obblighi di dimora e di reperibilità nelle fasce stabilite.
    È prevista una somma per gli anni passati?
    Sì: per il periodo di ultravigenza 2023-2025 il rinnovo riconosce una una tantum di per i profili A3/A4 (riproporzionata per gli altri), pagata in tre quote tra la firma e giugno 2027.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

    Art. 20 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali

    Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali ( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell’interno Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, Il Guardasigilli: Orlando articolo precedente

  • Articolo 128 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 128 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 128 CCII – Gestione della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.

    2. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

    3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

  • Articolo 126 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 126 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 126 CCII – Accettazione del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’espletamento della funzione e dandone atto nell’accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

    2. Intervenuta l’accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.

  • Articolo 120 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 Bis CCII – Accesso

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle im- prese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

    2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano, anche modificato prima dell’omologazione, può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonchè fusioni, scissioni e trasformazioni.

    3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.

    4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

    5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell’articolo

    90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.

    6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE

    Tabelle retributive CCNL ANASTE 2025: minimi per livello, aumenti e scatti

    Il CCNL delle istituzioni socio-assistenziali ANASTE fissa dal 1° agosto 2025 minimi tabellari lordi da 1.295 € (1° livello) a 2.130 € (livello Q), con quattordici mensilità e dieci scatti triennali di anzianità.

    In sintesi

    Dal 1° agosto 2025 il CCNL ANASTE fissa minimi mensili lordi da 1.295 € (livello 1) a 2.130 € (livello Q), con 10 scatti triennali di anzianità. Il rinnovo 2023-2025 ha portato aumenti di 85 € sul 4° livello, parametrati proporzionalmente sugli altri.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)
    Platea stimata
    Circa 11.000 lavoratori nelle strutture ANASTE

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi — in vigore dal 1° agosto 2025
    Livello Minimo mensile lordo Scatto triennale Profili tipici
    Q (Quadri) 2.130,15 € + indennità funzione 77,47 € 35,12 € Direttori, responsabili di struttura con funzioni direttive
    Livello 10 1.972,13 € 33,57 € Alta professionalità con autonomia operativa e coordinamento
    Livello 9 1.893,48 € 30,99 € Professionisti con albo (psicologi, assistenti sociali senior)
    Livello 8 1.769,59 € 30,47 € Infermieri professionali, terapisti della riabilitazione
    Livello 7 1.752,93 € 29,95 € Impiegati di concetto con autonomia, coordinatori di reparto
    Livello 6 1.696,37 € 28,92 € Animatori, operatori tecnici assistenziali qualificati
    Livello 5 1.637,06 € 28,41 € Operatori sociosanitari (OSS) con anzianità, cuochi qualificati
    Livello 4 1.562,10 € 27,89 € OSS, operatori di assistenza, operai specializzati
    Livello 3S 1.525,03 € 27,63 € Operatori assistenziali con qualifica professionale regionale
    Livello 3 1.487,96 € 27,37 € Operatori di assistenza in formazione, addetti alla segreteria
    Livello 2 1.390,12 € 26,86 € Ausiliari, portieri, addetti alle pulizie qualificati
    Livello 1 1.295,43 € 25,31 € Mansioni manuali elementari, personale di pulizia e fatica

    Nota: importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. Il divisore orario contrattuale è 164; il divisore giornaliero è 26. La quattordicesima è conglobata nei minimi (14 mensilità). I dati sono aggiornati al testo consolidato del 3 novembre 2025.

    Come leggere la tabella retributiva

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile minima garantita dal CCNL per ciascun livello di inquadramento. È il valore al di sotto del quale il datore di lavoro non può scendere, indipendentemente da accordi individuali. Su questo importo si costruisce la busta paga con l'aggiunta di voci ulteriori:

    • Scatti di anzianità: 10 scatti triennali di importo fisso per livello, non assorbibili dagli aumenti contrattuali;
    • Indennità di funzione: riconosciuta ai quadri (77,47 €/mese), per le funzioni direttive;
    • Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo: calcolate sulla quota oraria;
    • Superminimi individuali: eventuali importi aggiuntivi concordati al momento dell'assunzione o nel tempo;
    • Tredicesima e quattordicesima: già incorporate nel calcolo dei minimi tabellari come 14 mensilità annue.

    L'aumento del rinnovo 2023-2025 e l'una tantum

    Il verbale del 23 luglio 2025 ha definito un aumento di 85 € mensili lordi sul 4° livello, con decorrenza 1° agosto 2025, parametrato proporzionalmente sugli altri livelli secondo i rispettivi coefficienti retributivi. L'aumento è strutturale e confluisce nel nuovo minimo tabellare.

    Accanto all'aumento strutturale, il contratto ha previsto un'una tantum di 300 € lordi complessivi a titolo di copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 23 luglio 2025, erogata in tre rate mensili di 100 € (settembre, ottobre, novembre 2025). L'una tantum è frazionata per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2023:

    • Assunti entro il 31 dicembre 2022: 300 €;
    • Assunti nel corso del 2024: 200 €;
    • Assunti nel 2025 (prima della firma): 100 €.

    L'una tantum non è computabile ai fini del TFR né di istituti contrattuali o legali che prendono a base la retribuzione ordinaria.

    Maggiorazioni retributive: straordinario, notturno e festivo

    Il CCNL ANASTE stabilisce le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria ordinaria:

    Maggiorazioni percentuali sulla quota oraria
    Tipologia Maggiorazione
    Lavoro straordinario diurno +25%
    Lavoro straordinario notturno +40%
    Lavoro festivo (giornata intera) +50%
    Lavoro festivo (part-time) +15%
    Lavoro notturno ordinario (turno) +20%

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. In caso di lavoro straordinario notturno si applica la maggiorazione più alta (+40%).

    Scatti di anzianità: regole e calcolo

    Il CCNL ANASTE prevede 10 scatti di anzianità, ciascuno maturato dopo un triennio di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro o gruppo aziendale. Gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti contrattuali successivi. Ogni scatto ha un importo fisso per livello (indicato nella tabella sopra).

    L'anzianità si calcola dalla data di assunzione; in caso di trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato si computa integralmente. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.

    Casi pratici

    Tizio — OSS al 4° livello, busta paga agosto 2025
    Tizio è un operatore sociosanitario inquadrato al livello 4 con tre anni di anzianità (uno scatto maturato). Il suo minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è 1.562,10 €, a cui si aggiunge uno scatto di 27,89 €. La retribuzione base mensile lorda è quindi circa 1.590 €. Se a settembre lavora anche un turno notturno (8 ore), aggiunge circa 76 € di maggiorazione (quota oraria 9,52 € × 8 × 1,20).
    Caia — Infermiera professionale, confronto ante e post rinnovo
    Caia è infermiera professionale inquadrata al livello 8. Prima del rinnovo il suo minimo era inferiore agli attuali 1.769,59 €. Con l'aumento dell'agosto 2025 (proporzionato all'incremento di 85 € sul livello 4) ha ricevuto un aumento strutturale di circa 95–100 € mensili lordi. Caia ha inoltre diritto all'una tantum di 300 €, erogata in tre rate da settembre a novembre 2025.
    Sempronio — Direttore di struttura (Quadro), verifica della busta paga
    Sempronio è direttore di una RSA aderente ad ANASTE, inquadrato come Quadro. Il suo minimo contrattuale è 2.130,15 € più l'indennità di funzione di 77,47 €, per un totale di 2.207,62 € mensili lordi. Ha maturato 4 scatti di anzianità (4 × 35,12 = 140,48 €), portando la retribuzione base a circa 2.348 € lordi mensili, prima di qualsiasi superminimo individuale.

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio minimo per un OSS in una RSA nel 2025?
    Un OSS (operatore sociosanitario) con qualifica riconosciuta è inquadrato al livello 3S o 4 del CCNL ANASTE. Il minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è di 1.525,03 € lordi mensili per il livello 3S e di 1.562,10 € per il livello 4. A questi importi si aggiungono gli eventuali scatti di anzianità maturati.
    Quando sono entrati in vigore gli ultimi aumenti contrattuali ANASTE?
    Gli ultimi aumenti sono scattati il 1° agosto 2025, in attuazione del verbale di accordo del 23 luglio 2025 sul rinnovo del CCNL 2023-2025. L'aumento di 85 € mensili lordi è calcolato sul 4° livello e parametrato proporzionalmente agli altri livelli.
    Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE prevede un massimo di 10 scatti triennali di anzianità. Ogni scatto matura dopo tre anni di servizio continuativo presso la stessa istituzione. Gli importi per scatto variano per livello (da 25,31 € al 1° livello a 35,12 € per i Quadri).
    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL ANASTE?
    Sì, il CCNL ANASTE prevede sia la tredicesima (in dicembre) sia la quattordicesima (erogata il 1° luglio). Il diritto alla quattordicesima si matura con 12 mesi di servizio; in caso contrario spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi effettivi.
    Come si calcola la quota oraria e giornaliera della retribuzione ANASTE?
    Il CCNL ANASTE utilizza un divisore orario di 164 e un divisore giornaliero di 26. Ad esempio, con il minimo del livello 4 (1.562,10 €), la quota oraria è circa 9,52 € e quella giornaliera circa 60,08 €.
    Il CCNL ANASTE si applica a tutte le RSA private?
    No. Il CCNL ANASTE si applica alle strutture aderenti all'Associazione Nazionale Strutture Terza Età. Esistono altri CCNL applicati nel settore (Cooperative sociali, UNEBA, AIOP). L'applicazione dipende dall'associazione datoriale cui aderisce il datore di lavoro, indicata nel cedolino e nella lettera di assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le tabelle retributive riportano i minimi in vigore dal 1° agosto 2025. Per verifiche individuali sulla busta paga, per interpretazioni contrattuali o per contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    Minimi tabellari per i 9 livelli professionali del CCNL Unionmeccanica Confapi, aumenti previsti dall’accordo del 24 luglio 2025, scatti di anzianità e differenze rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica).

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (Unionmeccanica) fissa minimi tabellari da circa 1.640 € (1° livello) a oltre 3.124 € (9° livello/quadro) lordi mensili. L’accordo economico del 24 luglio 2025 prevede un aumento complessivo di 100 € al 5° livello di riferimento, distribuito in tre tranche: 27,90 € da giugno 2025, 22,10 € da settembre 2025 e 50 € da giugno 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo testo base
    26 maggio 2021 (vigenza 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2024)
    Accordo economico biennio
    24 luglio 2025 (approvato dai lavoratori il 26 settembre 2025 con il 98,58% dei voti)
    Ambito applicativo
    Piccole e medie imprese metalmeccaniche, oreficerie, installazione impianti aderenti a Confapi
    Platea stimata
    Circa 400.000 lavoratori
    Codice CNEL
    C018

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi per livello – vigenti dal 1° giugno 2026
    Livello Minimo mensile (€) Scatto biennale (€) Profilo esemplificativo
    1.639,96 ~18,49 Lavoratore in fase di prima formazione (in progressiva eliminazione)
    1.811,11 ~21,00 Operaio comune, attività manuali di supporto
    2.009,48 ~24,00 Operaio qualificato, mansioni standard di produzione
    2.096,58 ~26,00 Operaio specializzato, impiegato esecutivo
    2.245,87 ~29,00 Operaio altamente specializzato, impiegato tecnico
    2.407,97 ~32,00 Tecnico di produzione, capo squadra
    2.583,36 ~36,00 Impiegato direttivo, tecnico senior
    8° (e 8° Quadro) 2.809,37 ~40,00 Quadro di livello intermedio
    9° (e 9° Quadro) 3.124,30 ~45,96 Quadro di alto livello, dirigente di fatto

    Nota: i dati sono aggiornati al 1° giugno 2026, dopo la terza tranche dell’accordo del 24 luglio 2025. ti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto. La retribuzione mensile va moltiplicata per 13 mensilità per ottenere la RAL minima di base. Non è prevista la quattordicesima mensilità da contratto collettivo nazionale (diversamente dal CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica che non la prevede nemmeno; eventuali accordi aziendali possono introdurla).

    Aumenti programmati dall’accordo del 24 luglio 2025

    L’accordo economico firmato il 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL ha definito gli incrementi retributivi per il biennio 2025-2026 in attesa del rinnovo contrattuale definitivo. Il parametro di riferimento è il 5° livello; gli aumenti sugli altri livelli sono calcolati in proporzione al coefficiente di ciascuna categoria.

    Piano degli aumenti tabellari 2025-2026 (riferimento 5° livello)
    Decorrenza Aumento mensile (5° liv.) Natura
    1° giugno 2025 +27,90 € Anticipo IPCA, già corrisposto
    1° settembre 2025 +22,10 € Seconda tranche accordo
    1° giugno 2026 +50,00 € Terza tranche accordo

    L’aumento complessivo ammonta a 100 € lordi al 5° livello entro giugno 2026, pari a circa il 4,66% del minimo di riferimento. Comprende la rivalutazione IPCA (indice dei prezzi armonizzato) del biennio.

    Come si legge la busta paga nel CCNL PMI Confapi

    Il minimo tabellare è la voce base della retribuzione garantita dal CCNL. Su di esso si stratificano ulteriori componenti:

    • Scatti di anzianità biennali: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 5 scatti (quindi 10 anni). L’importo dello scatto è fissato per livello dal contratto.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore; può essere dichiarato «assorbibile» (scompare in presenza di futuri aumenti contrattuali) o «non assorbibile» (rimane fisso).
    • Indennità per lavori disagiati o turni: maggiorazioni per turno notturno, lavoro festivo, condizioni ambientali penalizzanti (calore, rumore, polveri).
    • Welfare contrattuale: strumenti di welfare per un valore di 200 € annui erogati entro il 28 febbraio di ciascun anno (confermati anche per il 2025 con dichiarazione comune del 17 gennaio 2025).
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro dicembre, calcolata su 173 ore della retribuzione globale di fatto.

    Differenza rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)

    È fondamentale non confondere questo contratto con il CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica e Assistal. I due contratti si applicano a platee diverse:

    • Il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica) si applica alle grandi e medie imprese aderenti a Confindustria, con circa 1,5 milioni di lavoratori. Dopo il rinnovo del 22 novembre 2025, prevede minimi più elevati (da 1.840 € a 3.026 €) e un sistema di welfare più ricco (Metasalute, flexible benefit 250 €).
    • Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (Unionmeccanica) si applica alle PMI aderenti a Confapi, con circa 400.000 lavoratori. Prevede minimi tabellari mediamente inferiori (dato strutturale, non indicativo di trattamento peggiore: l’orario è lo stesso, i diritti normativi analoghi) e un sistema di welfare basato su EBM Salute e Fondapi.

    Un lavoratore che riceve la lettera di assunzione deve verificare quale CCNL viene applicato e confrontare le condizioni: se l’azienda aderisce a Confapi il CCNL è Unionmeccanica; se è iscritta a Confindustria, il CCNL applicato è Federmeccanica.

    Divisori retributivi e calcolo orario

    Il CCNL fissa i divisori convenzionali per il calcolo delle voci orarie e giornaliere:

    • Retribuzione giornaliera = minimo mensile ÷ 26
    • Retribuzione oraria = minimo mensile ÷ 173

    Questi divisori si usano per calcolare trattenute (malattia, permessi non retribuiti) e integrazioni (straordinario, festivo). Esempio: un lavoratore al 5° livello (2.245,87 €) ha una retribuzione oraria di circa 12,98 € e una giornaliera di circa 86,38 €.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al 5° livello, aumento settembre 2025
    Tizio lavora in una piccola azienda metalmeccanica aderente a Confapi. Il suo cedolino di agosto 2025 riporta un minimo tabellare di 2.145,87 €. Dal 1° settembre 2025 l’accordo del 24 luglio 2025 fa scattare l’aumento di 22,10 €: il nuovo minimo è 2.195,87 € (già aumentato di 27,90 € da giugno 2025). Il datore di lavoro applica l’aumento automaticamente, senza necessità di alcun nuovo accordo individuale.
    Caia – Impiegata tecnica al 7° livello con 6 anni di anzianità
    Caia è inquadrata al 7° livello da 6 anni. Il suo minimo tabellare da giugno 2026 è 2.583,36 €. Avendo maturato 3 scatti biennali (indicativamente circa 36 € ognuno), la sua retribuzione base sale a circa 2.691 € lordi mensili, oltre a eventuali superminimi. La RAL minima di base (13 mensilità) è quindi circa 34.983 € annui lordi.
    Sempronio – Confronto tra CCNL applicabili prima dell’assunzione
    Sempronio riceve due offerte di lavoro come tecnico di produzione (6° livello): una da un’azienda iscritta a Federmeccanica, una da un’azienda iscritta a Confapi. Confrontando i CCNL, il minimo al 6° livello è 2.407,97 € (Confapi PMI, giugno 2026) rispetto a 2.542,98 € del livello B2 Federmeccanica (giugno 2026). La differenza è nell’impianto welfare: Metasalute e flexible benefit 250 € per Federmeccanica, EBM Salute e welfare 200 € per Confapi. Sempronio si rivolge al sindacato per valutare le condizioni totali.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare al 5° livello nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Secondo le tabelle in vigore dal 1° giugno 2026, il minimo al 5° livello è di 2.245,87 € lordi mensili, dopo la tranche di +50 € scattata il 1° giugno 2026. Per il testo aggiornato delle tabelle fare riferimento ai siti di FIM-CISL, FIOM-CGIL o UILM-UIL.
    Quando scadeva il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Il testo base firmato il 26 maggio 2021 era in vigore fino al 31 dicembre 2024. Con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025, le parti (Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) hanno prorogato l’ultrattività durante la trattativa. L’accordo economico del 24 luglio 2025 ha definito gli aumenti per il biennio 2025-2026, in attesa del rinnovo contrattuale definitivo.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare è un inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In caso di mancato accordo, è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.
    Come si calcola la retribuzione oraria e giornaliera?
    Il CCNL fissa divisori convenzionali: retribuzione giornaliera = minimo mensile ÷ 26; retribuzione oraria = minimo mensile ÷ 173. Esempio con il 5° livello (2.195,87 €): circa 84,46 € al giorno e 12,69 € all’ora.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL PMI Confapi?
    Sì. Il CCNL prevede scatti di anzianità biennali (ogni 2 anni di servizio presso lo stesso datore), fino a un massimo di 5 scatti. L’importo per scatto varia per livello (indicativamente da 18,49 € per il 1° livello a 45,96 € per il 9° livello, secondo le tabelle del contratto).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I dati retributivi sono aggiornati all’accordo economico del 24 luglio 2025 (CCNL Unionmeccanica Confapi, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.