In sintesi
- Disciplina il pagamento alternativo tramite ufficio postale.
- Il pagamento postale e' attivato su richiesta del beneficiario.
- Diventa obbligatorio se nel Comune non vi sono sportelli del concessionario.
- Si applica anche per circostanze ostative al funzionamento del concessionario.
- Garantisce la capillarita' territoriale del servizio di pagamento erariale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 174 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 174 individua i casi in cui il pagamento delle spese di giustizia e' eseguito dall'ufficio postale anziche' dal concessionario. La norma combina la facolta' del beneficiario di richiedere il canale postale con l'obbligo subentrante per ragioni di copertura territoriale o di funzionamento.
Pagamento postale su richiesta
Il comma 1 attribuisce al beneficiario la facolta' di scegliere il pagamento postale. La scelta può essere giustificata da preferenza personale, dalla disponibilita' di un conto corrente postale, dalla maggiore comodita' dello sportello postale rispetto a quello del concessionario. La scelta e' espressa nel modello di pagamento o in apposita istanza al magistrato.
Pagamento postale obbligatorio
Il comma 2 individua due ipotesi di pagamento postale necessario: assenza nel Comune di sportelli del concessionario; particolari circostanze ostative al regolare funzionamento (interruzione del servizio, riorganizzazione, indisponibilita' tecnica). In questi casi, la scelta del beneficiario e' irrilevante: il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale come unica modalita' disponibile.
La logica della capillarita'
La norma riflette la situazione geografica italiana, dove molti Comuni piccoli sono privi di sportelli del concessionario ma dispongono di ufficio postale. Il ricorso al canale postale garantisce che il beneficiario possa ricevere il pagamento senza dover raggiungere il Comune capoluogo o un centro vicino, riducendo costi e tempi di erogazione.
Profili contabili
Quando opera il canale postale, le somme sono accreditate sul conto corrente postale del beneficiario o erogate in contanti allo sportello, secondo modulistica disciplinata dagli articoli 176 e 177. Il funzionario delegato della cancelleria coordina la trasmissione del modello di pagamento all'ufficio postale competente. La filiale di Poste Italiane riceve i fondi e li accredita o eroga, con rendicontazione mensile alla Ragioneria centrale.
Cross-reference
L'articolo si lega all'articolo 173 (regola generale del pagamento tramite concessionario), all'articolo 176 (mezzi di pagamento), all'articolo 180 (gestione operativa postale), all'articolo 189 (convenzione con Poste Italiane). La distinzione fra canale ordinario e postale, pur mantenuta dal testo unico, e' progressivamente attenuata dalla diffusione dei pagamenti elettronici e dei conti bancari, che riducono il peso dello sportello fisico. La giurisprudenza amministrativa e contabile non ha sviluppato un contenzioso significativo sull'articolo, segno della sostanziale fluidita' applicativa della norma. Restano questioni operative sulla tempistica del pagamento e sull'imputazione dei compensi convenzionati, regolate dalla prassi e dalla convenzione con Poste Italiane S.p.A. richiamata dall'articolo 189.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Scelta del canale postale
Caso 2: Caso 2 — Comune montano senza concessionario
Domande frequenti
Quando posso chiedere il pagamento postale?
In qualsiasi momento, come scelta del beneficiario. La richiesta va espressa nel modello di pagamento o in istanza separata al magistrato che ha emesso il decreto.
Cosa succede se nel mio Comune non c'e' il concessionario?
Il pagamento e' obbligatoriamente eseguito dall'ufficio postale, anche senza richiesta espressa. La regola tutela i beneficiari residenti in piccoli centri.
Cambia qualcosa nei tempi di pagamento?
In linea di principio no, ma il canale postale puo' avere tempi leggermente diversi a seconda della convenzione con Poste Italiane e della disponibilita' degli sportelli.
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