← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbliga l'ufficio ad acquisire la fattura prima di compilare il modello.
  • Si applica solo se il beneficiario e' soggetto IVA.
  • La fattura può essere emessa con IVA a esigibilita' differita.
  • Il riferimento e' l'articolo 6, comma 5, DPR 633/1972 (cd. IVA per cassa).
  • Garantisce la corretta gestione fiscale del pagamento erariale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 178 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell' articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

Commento

L'articolo 178 disciplina l'acquisizione della fattura quando il beneficiario del pagamento e' soggetto IVA. La norma collega la procedura amministrativa di liquidazione alla disciplina fiscale dell'imposta sul valore aggiunto, garantendo il corretto adempimento degli obblighi documentali.

L'obbligo di acquisizione preventiva

Il comma 1 impone all'ufficio cancelleria, prima di compilare il modello di pagamento ex articolo 177, di acquisire la fattura emessa dal beneficiario. L'ordine cronologico e' rigido: prima la fattura, poi il modello. Senza fattura, il modello non può essere compilato e il pagamento e' bloccato.

Chi e' soggetto IVA

Sono soggetti IVA i professionisti (avvocati, periti, ingegneri, medici-legali, commercialisti), gli imprenditori (custodi giudiziari che operano in forma di impresa, ausiliari che svolgono attività professionale abituale). Restano fuori i testimoni privati cittadini, gli ausiliari occasionali, i pubblici dipendenti per le indennita' ricevute in ragione del loro ruolo.

IVA a esigibilita' differita

Il comma 2 consente al beneficiario di emettere fattura con IVA a esigibilita' differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5, DPR 633/1972 (cd. IVA per cassa pubblica). Significa che il debito IVA verso l'erario sorge non al momento dell'emissione della fattura, ma al momento del pagamento da parte dell'ente pubblico. La regola tutela il professionista dal rischio di anticipare l'IVA prima di incassare il compenso.

Conseguenze contabili

L'esigibilita' differita comporta che il professionista annoti la fattura nei registri IVA come da emettere ma non riporti l'imposta nella liquidazione del periodo. Quando l'erario paga, il professionista include l'IVA nella prima liquidazione successiva. L'ente pagatore, dal canto suo, opera la ritenuta IRPEF 20% sul compenso ex articolo 25 DPR 600/1973 e versa l'IVA insieme al netto al beneficiario.

Cross-reference

L'articolo si lega all'articolo 177 (compilazione del modello di pagamento), all'articolo 6, comma 5, DPR 633/1972 (esigibilita' differita), all'articolo 25 DPR 600/1973 (ritenute), agli articoli 22-25 DPR 633/1972 (fatturazione obbligatoria). La disciplina dell'IVA differita per i pagamenti pubblici e' stata estesa nel tempo per favorire i professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione e ridurre il rischio finanziario di anticipare imposte non ancora incassate. Con l'introduzione dello split payment (l. 190/2014 art. 1, c. 629-633) la disciplina si e' ulteriormente articolata: per le forniture verso enti pubblici, l'IVA e' versata direttamente dall'amministrazione all'erario, mentre il fornitore riceve solo il netto. Le due discipline (esigibilita' differita e split payment) operano su piani diversi ma rinviano entrambe il flusso IVA al momento del pagamento.

Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Perito che emette fattura

Caso 2: Caso 2 — Custode imprenditore

Domande frequenti

Devo sempre emettere fattura prima di essere pagato?

Si, se sei soggetto IVA. La fattura precede il modello di pagamento e la sua mancata acquisizione blocca la liquidazione.

Cos'e' l'IVA a esigibilita' differita?

E' il regime per cui l'IVA diventa esigibile non al momento dell'emissione della fattura ma al momento del pagamento da parte dell'ente pubblico. Tutela il professionista da anticipi finanziari.

Vale lo split payment per i pagamenti dell'erario?

Si, dal 1 luglio 2017 lo split payment si applica anche ai professionisti che fatturano alla pubblica amministrazione. L'ente paga il netto al professionista e l'IVA all'erario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.