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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la compilazione del prospetto riepilogativo mensile dei pagamenti.
  • E' redatto da concessionario e filiale di Poste Italiane su modello standard.
  • Contiene pagamenti ordinati cronologicamente, mancati accreditamenti e contanti decaduti.
  • Prevede la sottoscrizione del funzionario addetto come garanzia di veridicita'.
  • Funge da strumento principale di rendicontazione contabile mensile.

Testo dell'articoloVigente

Art. 182 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

2. 2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati: a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico; b) i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti; c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza; d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.

5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

Commento

L'articolo 182 disciplina il prospetto riepilogativo mensile dei pagamenti eseguiti dal concessionario e dalla filiale di Poste Italiane. La norma e' fondamentale per la trasparenza contabile e per il controllo della Ragioneria generale dello Stato sulle uscite di tesoreria.

Soggetti obbligati

Il comma 1 individua due soggetti obbligati: il concessionario (Agenzia delle entrate-Riscossione) e la filiale di Poste Italiane S.p.A. Ciascuno compila un proprio prospetto, conforme rispettivamente all'allegato 4 (concessionario) e all'allegato 5 (Poste) del DPR 115/2002. Il prospetto e' riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti (cancelleria emittente), garantendo riconducibilita' al procedimento di origine.

Contenuto del prospetto

Il comma 2 individua i dati obbligatori: a) pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico; b) mancati accreditamenti, con specificazione se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti (per evitare duplicazioni); c) mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza (i contanti non ritirati allo sportello entro il termine indicato); d) sottoscrizione del funzionario addetto come garanzia di veridicita' e responsabilita' personale.

Dati aggiuntivi del concessionario

Il comma 3 (parzialmente riportato nello stralcio) prevede dati aggiuntivi per il prospetto del concessionario: importo dei compensi trattenuti per ciascun pagamento (ex articolo 188), descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme trattenute. La completezza dei dati permette al funzionario delegato e alla Ragioneria di verificare la corretta imputazione contabile e l'esatto ammontare dei compensi spettanti al concessionario.

Funzione di controllo

Il prospetto e' lo strumento principale di rendicontazione mensile delle spese di giustizia: consente il riscontro fra i pagamenti effettivamente eseguiti e i decreti emessi dalla cancelleria, l'individuazione di anomalie (mancati accreditamenti ricorrenti, contanti non ritirati), il calcolo dei compensi dovuti al concessionario. Il funzionario delegato lo utilizza per la successiva fase di emissione degli ordinativi (articolo 183).

Cross-reference

L'articolo si coordina con l'articolo 181 (mancato accreditamento), con l'articolo 183 (riscontro e ordinativi), con l'articolo 187 (recupero somme indebitamente pagate), con l'articolo 188 (compenso del concessionario), con gli allegati 4 e 5 al DPR 115/2002 (modello del prospetto). La progressiva digitalizzazione ha sostituito i prospetti cartacei con flussi informatici strutturati, ma il contenuto resta inalterato per garantire i controlli della Ragioneria generale dello Stato. La giurisprudenza contabile ha occasionalmente esaminato la responsabilita' dei funzionari per prospetti incompleti o falsi: in tali casi può configurarsi danno erariale ex articolo 172, con azione della Procura regionale della Corte dei conti. La regolare tenuta del prospetto e' quindi non solo adempimento amministrativo ma anche presidio di legalita' della spesa pubblica per la giustizia.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Prospetto regolare

Caso 2: Caso 2 — Anomalia rilevata

Domande frequenti

Chi compila il prospetto?

Il concessionario e la filiale di Poste Italiane, ciascuno per la propria competenza. Il prospetto e' riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, con cadenza mensile.

Cosa deve contenere?

Pagamenti del mese in ordine cronologico, mancati accreditamenti, mancati pagamenti in contanti per decadenza, compensi trattenuti, capitoli di entrata, sottoscrizione del funzionario addetto.

A cosa serve il prospetto?

E' lo strumento principale di rendicontazione contabile mensile delle spese di giustizia. Consente i controlli della Ragioneria e l'emissione degli ordinativi ex articolo 183.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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