Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 185 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

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In sintesi

  • Disciplina le aperture di credito a sostegno del sistema dei pagamenti.
  • Sono disposte con decreto dirigenziale ministeriale per ciascun ramo di giurisdizione.
  • Coinvolgono Ministero giustizia, difesa, economia, Consiglio di Stato e Corte dei conti.
  • Le amministrazioni non statali comunicano al MEF gli accreditamenti dei fondi.
  • Garantisce la disponibilità di cassa per la regolazione contabile mensile.
Indice dei contenuti

L'articolo 185 disciplina lo strumento finanziario alla base del sistema dei pagamenti delle spese di giustizia: l'apertura di credito a favore del funzionario delegato. La norma costruisce un meccanismo distribuito che riflette l'organizzazione plurisettoriale della giurisdizione italiana.

Le aperture di credito

Il comma 1 individua quattro circuiti: a) Ministero della giustizia per il processo civile e penale (giurisdizione ordinaria); b) Ministero della difesa per il processo penale militare; c) Ministero dell'economia e delle finanze per il processo tributario; d) regolamenti specifici dell'autonomia finanziaria di Consiglio di Stato/TAR e Corte dei conti per il processo amministrativo e contabile. L'apertura di credito è disposta con decreto dirigenziale ed è lo strumento contabile che mette a disposizione del funzionario delegato i fondi necessari alle regolazioni mensili.

L'autonomia finanziaria delle magistrature speciali

Per la giustizia amministrativa e contabile, il sistema non passa attraverso un ministero ma direttamente attraverso i regolamenti che disciplinano l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Si tratta di applicazione del principio di indipendenza delle magistrature speciali rispetto al potere esecutivo, garantita anche sul piano della gestione delle risorse.

Amministrazioni non statali

Il comma 2 disciplina l'ipotesi delle amministrazioni diverse da quelle statali (Regioni e altri enti pubblici territoriali coinvolti, ad esempio, nella giurisdizione tributaria provinciale prima della riforma): tali amministrazioni comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione. Si garantisce così il riscontro contabile centralizzato anche dei flussi non statali.

Cross-reference

L'articolo si coordina con l'articolo 183 (emissione degli ordinativi), con l'articolo 186 (individuazione del funzionario delegato), con la l. 196/2009 (contabilità generale dello Stato), con il regolamento sull'autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa (DPR 73/2013) e della Corte dei conti. La giurisprudenza ha avuto poche occasioni di pronunciarsi sull'articolo, dato il carattere prevalentemente organizzativo. Resta significativo il principio dell'organizzazione plurale del sistema, che riflette la pluralità delle giurisdizioni: ciascun ramo ha la propria filiera amministrativa di gestione delle spese, sebbene la procedura tecnica sia unificata dal DPR 115/2002. La digitalizzazione e l'integrazione informatica fra i diversi sistemi riducono le frammentazioni operative pur mantenendo l'indipendenza delle giurisdizioni speciali.

Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilità continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.

Casi pratici

Caso 1: Apertura di credito per il TAR

Caso 2: Apertura di credito ministeriale

Domande frequenti

Chi dispone le aperture di credito?

Ministero della giustizia (civile/penale), della difesa (penale militare), dell'economia (tributario), Consiglio di Stato e Corte dei conti per le rispettive giurisdizioni, ciascuno con decreto dirigenziale.

Perché la diversità di circuito?

Riflette la pluralità delle giurisdizioni italiane (ordinaria, militare, tributaria, amministrativa, contabile) e il principio di autonomia organizzativa e finanziaria delle magistrature speciali.

Le Regioni hanno un ruolo?

Solo come amministrazioni non statali eventualmente coinvolte: comunicano al MEF gli accreditamenti dei fondi trasferiti al funzionario delegato per la regolazione contabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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