In sintesi
- Disciplina il compenso spettante al concessionario per ciascun pagamento.
- E' trattenuto direttamente in occasione del primo versamento utile alla tesoreria.
- La misura del compenso e' fissata con decreto del MEF.
- Tiene conto degli elementi che concorrono alla formazione del costo del servizio.
- Garantisce la sostenibilita' economica del servizio di pagamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 188 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
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Commento
L'articolo 188 disciplina il compenso che spetta al concessionario per i pagamenti eseguiti per conto dell'erario nell'ambito delle spese di giustizia. La norma e' fondamentale per la sostenibilita' economica del servizio e per la corretta imputazione contabile.
Il principio del compenso unico
Il comma 1 stabilisce che per ogni pagamento effettuato spetta al concessionario un compenso, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. Il meccanismo del trattenimento diretto evita movimentazioni di tesoreria e semplifica la rendicontazione: il concessionario sottrae il compenso dalle somme da versare e versa solo la differenza.
La determinazione della misura
Il comma 2 rinvia a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la fissazione della misura del compenso. La determinazione tiene conto degli elementi che concorrono alla formazione del costo del servizio: spese di personale, infrastruttura informatica, costi di gestione degli sportelli, ammortamenti. L'aggiornamento periodico riflette l'evoluzione dei costi e l'efficienza operativa.
Caratteristiche del compenso
Il compenso e' commisurato a ciascuna operazione di pagamento (singolo accreditamento o erogazione in contanti), non al totale del flusso. La regola riflette il principio della retribuzione del servizio effettivamente reso. In caso di ritentativo per mancato accreditamento (articolo 181), il compenso resta unico nonostante i tentativi multipli, perché commisurato all'operazione richiesta e non al numero di esecuzioni.
Profili di efficienza
La struttura del compenso e' stata progressivamente rivista per riflettere l'introduzione delle tecnologie informatiche, che hanno ridotto i costi unitari di pagamento. La digitalizzazione del processo, con accreditamenti automatici via IBAN, ha permesso una riduzione del compenso unitario rispetto agli anni di operazioni cartacee, pur mantenendo la sostenibilita' del servizio.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 173 (ruolo del concessionario), con l'articolo 181 (compenso unico in caso di ritentativo), con l'articolo 187 (perdita del compenso in caso di errore imputabile al concessionario), con il d.lgs. 237/1997 (disciplina generale del concessionario), con i decreti ministeriali di aggiornamento del compenso. La giurisprudenza ha avuto poche occasioni di pronunciarsi sull'articolo, dato il carattere prevalentemente tecnico-economico. L'integrazione con pagoPA e l'evoluzione delle convenzioni con AdER modificano il quadro economico, con prospettive di ulteriore riduzione dei costi unitari. Resta fondamentale il principio della retribuzione adeguata del servizio, presupposto della sua sostenibilita' nel tempo.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Compenso ordinario
Caso 2: Caso 2 — Perdita del compenso
Domande frequenti
Quanto guadagna il concessionario per un pagamento?
La misura e' fissata con decreto del MEF, periodicamente aggiornata. L'importo unitario per pagamento si attesta su poche unita' di euro, riflettendo l'efficienza acquisita con la digitalizzazione.
Il compenso si paga anche se l'accredito fallisce?
Si, ma e' unico: anche in caso di ritentativi, il concessionario ha diritto a un solo compenso ai sensi dell'articolo 181, comma 2. La perdita totale del compenso ricorre solo per errori imputabili al concessionario stesso.
Come si versa il compenso?
E' trattenuto direttamente dal concessionario in occasione del primo versamento utile alla tesoreria provinciale. Non vi e' pagamento separato: il concessionario versa il netto, gia' decurtato del compenso.
Vedi anche