Testo dell'articoloVigente
Art. 189 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. 2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999; b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.
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Vedi anche
→art. 187 SPESE→art. 188 SPESE→art. 190 SPESE→art. 192 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 191 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle modalità di pagamento (abrogato)→Art. 186 D.P.R. 115/2002 – Funzionari delegati→Art. 185 D.P.R. 115/2002 – Aperture di credito→Art. 193 D.P.R. 115/2002 – Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 189 disciplina la regolazione dei rapporti fra l'amministrazione statale e Poste Italiane S.p.A. per i pagamenti delle spese di giustizia. La norma demanda alla convenzione la determinazione concreta delle condizioni economiche e operative, riconoscendo la peculiarità dell'operatore postale rispetto al concessionario fiscale.
Lo strumento convenzionale
Il comma 1 stabilisce che i rapporti con Poste Italiane sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia. Il doppio concerto riflette la doppia natura della convenzione: gestione finanziaria (MEF) e gestione del servizio giustizia (Ministero della giustizia). La forma del decreto interministeriale garantisce trasparenza e pubblicità degli accordi.
Contenuto della convenzione
Il comma 2 individua i contenuti minimi: a) compensi anche forfettizzati (in alternativa al compenso unitario per operazione), compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999 (retroattività di copertura per gli anni di applicazione dell'articolo); b) modalità e cadenza temporale del pagamento dei compensi (mensile, trimestrale, secondo le esigenze di liquidità di Poste); c) penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali (ritardi nei pagamenti, errori sistematici, mancata trasmissione dei prospetti).
Differenze rispetto al concessionario
Mentre l'articolo 188 disciplina il compenso del concessionario in modo unilaterale (decreto MEF), per Poste Italiane il legislatore preferisce lo strumento bilaterale della convenzione. La differenza si spiega con la diversa natura giuridica dei soggetti: Agenzia delle entrate-Riscossione è ente pubblico economico controllato; Poste Italiane S.p.A. è società quotata, anche se a controllo pubblico, e richiede regolazione contrattuale più articolata.
La forfettizzazione dei compensi
L'opzione per compensi forfettizzati semplifica la gestione amministrativa: anziché contare ogni operazione, si stabilisce un importo periodico calcolato su parametri concordati (numero medio di operazioni, volume erogato, costi di struttura). La forfettizzazione riduce i costi di amministrazione ma richiede revisione periodica per riflettere l'evoluzione del servizio.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 174 (pagamento postale), con l'articolo 180 (flussi documentali postali), con l'articolo 188 (compenso del concessionario, modello alternativo), con la l. 124/2015 (riforma di Poste Italiane). La progressiva trasformazione di Poste Italiane in operatore privatizzato ha richiesto aggiornamento delle convenzioni per riflettere le nuove logiche di mercato pur mantenendo gli obblighi di servizio pubblico postale e di pagamento. La giurisprudenza non ha sviluppato un contenzioso significativo sull'articolo, segno della sostanziale stabilità del rapporto convenzionale. Le revisioni delle convenzioni intervengono periodicamente, con negoziazione fra Ministeri e Poste Italiane sui parametri economici e operativi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica del sistema dei pagamenti.
Casi pratici
Caso 1: Convenzione periodica
Caso 2: Applicazione di penalità
Domande frequenti
Come si regolano i rapporti con Poste Italiane?
Tramite convenzione approvata con decreto interministeriale MEF e Ministero della giustizia. La convenzione disciplina compensi, modalità e penalità del servizio.
I compensi sono per operazione o forfettari?
La convenzione può prevedere compensi unitari o forfettari, in alternativa o in combinazione. La forfettizzazione semplifica la gestione amministrativa riducendo i costi di rendicontazione.
Cosa succede in caso di inadempimento?
La convenzione prevede penalità specifiche per ritardi, errori sistematici o mancata trasmissione dei documenti. Le penalità sono trattenute dai compensi periodici dovuti a Poste Italiane.