← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina il ritentativo di accreditamento quando il pagamento iniziale fallisce.
  • Il concessionario riesegue l'accreditamento nei giorni successivi.
  • Per pagamenti multipli al medesimo beneficiario spetta un solo compenso.
  • Le somme non accreditate sono riversate alla tesoreria provinciale entro 3 giorni lavorativi.
  • Garantisce la chiusura tempestiva delle pendenze contabili.

Testo dell'articoloVigente

Art. 181 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.

2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.

3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.

4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.

5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

Commento

L'articolo 181 disciplina la gestione del pagamento in caso di mancato accreditamento sul conto corrente del beneficiario. La norma costruisce un meccanismo a due livelli: ritentativo nei giorni successivi e, in caso di esito definitivamente negativo, riversamento alla tesoreria provinciale.

Il ritentativo entro pochi giorni

Il comma 1 prevede che, in caso di mancato accreditamento per insufficienza o assenza di fondi sul conto del beneficiario, il concessionario disponga l'accreditamento per l'intero o per il residuo nei giorni immediatamente successivi. Il tentativo prosegue fino alla concorrenza della somma spettante. La regola tutela il beneficiario da problemi temporanei (sospensione del conto, cap di operativita') che si risolvono in pochi giorni.

Il principio del compenso unico

Il comma 2 stabilisce che, nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento, il concessionario ha diritto a un solo compenso. La regola evita che il fallimento del primo tentativo si traduca in costo aggiuntivo per l'erario: l'attività di ritentativo e' compresa nel compenso ordinario previsto dall'articolo 188.

Riversamento alla tesoreria

Il comma 3 disciplina l'ipotesi del fallimento definitivo: le somme non accreditate vanno riversate dal concessionario alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, unitamente ai compensi trattenuti. Il termine e' di tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di mancato accredito. L'imputazione e' ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme.

Funzione contabile

Il riversamento serve a chiudere la pendenza contabile e a consentire l'eventuale nuovo tentativo di pagamento attraverso ulteriori istanze del beneficiario. La cancelleria emittente, informata del fallimento, deve emettere un nuovo decreto di pagamento o richiedere al beneficiario nuove coordinate di accreditamento.

Cross-reference

L'articolo si lega all'articolo 176 (mezzi di pagamento), all'articolo 179 (controllo formale), all'articolo 187 (recupero somme indebite), all'articolo 188 (compenso del concessionario). La giurisprudenza non ha sviluppato un contenzioso significativo sull'articolo, segno della sostanziale fluidita' applicativa della norma. Le questioni operative sono regolate da prassi della Ragioneria generale dello Stato e circolari interne dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. La progressiva digitalizzazione del sistema di pagamento e l'integrazione con pagoPA stanno riducendo l'incidenza dei mancati accreditamenti, perché le coordinate IBAN possono essere verificate in tempo reale prima dell'invio dell'ordinativo. Restano marginali ipotesi di errore che la norma regola con equilibrio fra tutela del creditore e protezione dell'erario.

Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Ritentativo successo

Caso 2: Caso 2 — Fallimento definitivo

Domande frequenti

Cosa succede se il mio conto non accetta l'accreditamento?

Il concessionario ritenta l'accreditamento nei giorni immediatamente successivi. Se il problema persiste, le somme sono riversate alla tesoreria e occorre un nuovo decreto di pagamento.

Pago di piu' se l'accreditamento fallisce?

No: il concessionario ha diritto a un solo compenso anche se sono necessari piu' tentativi. Il costo dei ritentativi e' compreso nel compenso ordinario.

In quanto tempo deve essere riversata la somma?

Entro tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata originari dello Stato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.