Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 176 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall' articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

2. È ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall' articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

3. È ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall' articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

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In sintesi

  • Indica i mezzi tecnici di pagamento utilizzabili.
  • Mezzo ordinario è l'accreditamento su conto corrente bancario o postale.
  • È ammesso il pagamento in contanti entro la soglia del DPR 367/1994.
  • Consentito il pagamento a soggetto delegato con firma autenticata.
  • Disciplina anche l'accreditamento su conti cointestati e particolari.
Indice dei contenuti

L'articolo 176 disciplina i mezzi tecnici utilizzabili per eseguire il pagamento delle spese di giustizia. La norma ha funzione operativa: orienta concessionario e ufficio postale verso strumenti idonei a garantire tracciabilità, sicurezza e tempestività dell'esborso.

Mezzo ordinario: accreditamento

Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, ovvero tramite altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale. La scelta del mezzo specifico spetta al creditore, che indica nel modello di pagamento le coordinate. Sono ammessi bonifico, accreditamento diretto, assegno circolare in alcune ipotesi residuali.

Pagamento in contanti

Il creditore può chiedere il pagamento in contanti, ma solo fino all'importo indicato dall'articolo 13 del DPR 367/1994, soglia eventualmente aggiornata con decreto del MEF. La soglia ordinaria si attesta intorno a 1.000 euro, in linea con la normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche). Oltre il limite, il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili.

Pagamento a soggetto delegato

Il comma 2 ammette il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, purché munito di delega con firma autenticata nelle forme dell'articolo 21, comma 2, DPR 445/2000. La delega deve essere specifica per l'operazione e contenere generalità del delegante e del delegato, importo, riferimento al decreto di pagamento. La firma autenticata può essere apposta da notaio, segretario comunale, dirigente pubblico o cancelliere.

Accreditamento su conti cointestati

Il comma 3 (non riportato per intero nello stralcio) ammette l'accreditamento su conti correnti cointestati, purché il beneficiario sia uno dei contitolari. La regola facilita la gestione familiare delle entrate ma richiede attenzione nei rapporti fiscali: la somma resta riferibile al beneficiario per il principio della titolarità del credito.

Cross-reference

L'articolo si coordina con il DPR 367/1994 (soglia contanti per pagamenti pubblici), con il d.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio), con l'articolo 21 DPR 445/2000 (autentica della firma), con l'articolo 177 (modello di pagamento). La progressiva digitalizzazione del sistema dei pagamenti ha reso marginale il ricorso al contante. La piattaforma pagoPA, già operativa per gli incassi, sta progressivamente assorbendo anche i pagamenti in uscita, riducendo gli spazi del pagamento in contanti alle sole ipotesi residuali. Il pagamento in contanti a soggetto delegato resta un'eccezione gestita con attenzione, perché espone a rischi di contestazione successiva sulla effettiva consegna delle somme al beneficiario.

Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilità continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.

Casi pratici

Caso 1: Bonifico su conto bancario

Caso 2: Delega in contanti

Domande frequenti

Qual è il mezzo ordinario di pagamento?

L'accreditamento su conto corrente bancario o postale del beneficiario, o altro mezzo elettronico del circuito bancario/postale a scelta del creditore.

Posso chiedere il pagamento in contanti?

Si, ma solo fino al limite stabilito dall'articolo 13 DPR 367/1994 (oggi circa 1.000 euro). Oltre la soglia il pagamento deve essere tracciabile.

Può incassare un terzo per me?

Si, con delega scritta e firma autenticata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, DPR 445/2000. La delega deve essere specifica per l'operazione e contenere tutti i dati identificativi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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