Testo dell'articoloVigente
Art. 172 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
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Vedi anche
→art. 170 SPESE (Opposizione al decreto di pagamento ad ausil)→art. 171 SPESE→art. 173 SPESE→art. 174 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 169 D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi→Art. 175 D.P.R. 115/2002 – Ufficio competente ad eseguire il pagamento→Art. 168-bis D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all’ articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle medesime→Art. 168 D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 172 sancisce il principio di responsabilità personale di chi dispone l'uscita di denaro pubblico per spese di giustizia. La norma rinvia alla disciplina generale dell'illecito amministrativo-contabile, oggi raccolta nel codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) e nelle norme di settore.
Soggetti responsabili
La responsabilità grava sui magistrati che emettono il decreto di pagamento e sui funzionari amministrativi (cancellieri, funzionari delegati, ufficiali giudiziari) che intervengono nella procedura di liquidazione. Si tratta di responsabilità personale e diretta, non sostitutiva di quella dell'amministrazione di appartenenza.
Presupposti soggettivi
L'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 richiede dolo o colpa grave: l'errore meramente colposo non integra responsabilità contabile. La giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato la colpa grave nella violazione di regole tecniche elementari, nella mancata verifica di documentazione richiesta, nell'applicazione di parametri palesemente errati.
Tipologie di danno
Il danno erariale può consistere in liquidazione di compensi non dovuti (perito non nominato, attività inesistente), in applicazione di parametri superiori a quelli legali (parametri forensi DM 55/2014 oltre il massimo), in errori di calcolo aritmetico non rettificati. Il danno è quantificato nella somma effettivamente uscita dalle casse erariali, eventualmente maggiorata di rivalutazione e interessi.
Procedura del giudizio contabile
La Procura regionale della Corte dei conti, su segnalazione dell'amministrazione, avvia istruttoria con invito a dedurre. In caso di azione, il giudizio si svolge davanti alla sezione giurisdizionale regionale, con possibilità di appello alle sezioni giurisdizionali centrali e ricorso in Cassazione per soli motivi di giurisdizione.
Cross-reference
L'articolo va letto con la legge 20/1994 (responsabilità amministrativo-contabile), con il codice della giustizia contabile (d.lgs. 174/2016), con gli articoli 28 e 97 della Costituzione (responsabilità dei funzionari e buon andamento dell'amministrazione). Si coordina inoltre con la disciplina disciplinare dei magistrati (d.lgs. 109/2006) e con i regolamenti di organizzazione del Ministero della giustizia. La giurisprudenza contabile ha precisato che la responsabilità del magistrato per la liquidazione delle spese di giustizia non incide sulla garanzia di indipendenza, ma riguarda l'esercizio di una funzione amministrativa accessoria al giudizio. Il principio della soggezione esclusiva alla legge non esclude il controllo sulla gestione delle risorse pubbliche da parte della Corte dei conti.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilità continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Liquidazione fuori parametri
Caso 2: Cancelliere distratto
Domande frequenti
Chi giudica la responsabilità?
La Corte dei conti, sezioni giurisdizionali regionali, su iniziativa della Procura regionale. L'azione si prescrive in cinque anni dal fatto.
Bastano errori involontari per essere responsabili?
No, occorre dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994. L'errore lieve resta a carico dell'amministrazione.
La responsabilità è solo dei magistrati?
No, riguarda anche i funzionari amministrativi che intervengono nella procedura: cancellieri, funzionari delegati, ufficiali giudiziari, secondo il rispettivo grado di colpa.