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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Beneficiario e parti processuali possono opporsi al decreto di pagamento agli ausiliari, ai custodi e alle imprese demolitrici.
  • Il PM è legittimato a proporre opposizione nei processi penali.
  • L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011 (rito sommario di cognizione).
  • I commi 2 e 3 sono stati abrogati dal D.Lgs. 150/2011, che ha unificato il rito.

Testo dell'articoloVigente

Art. 170 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall' articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .)) 29

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 29

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 29

Commento

L'art. 170 disciplina il mezzo di impugnazione del decreto di pagamento previsto dagli artt. 168, 168-bis e 169. La norma assicura il contraddittorio sostanziale sulle decisioni economiche del magistrato, completando il sistema che combina provvisoria esecutività e successivo controllo giurisdizionale.

Soggetti legittimati

Il comma 1 individua tre categorie di legittimati: il beneficiario del decreto (perito, custode, impresa demolitrice, operatore di intercettazioni), le parti processuali e il pubblico ministero. L'ampia legittimazione riflette l'eterogeneità degli interessi coinvolti: il beneficiario può ritenere insufficiente l'importo liquidato, la parte può contestare una liquidazione che ricadrà sulle sue spese in caso di soccombenza, il PM ha interesse alla regolarità della spesa pubblica nei processi penali.

Il rito unificato del D.Lgs. 150/2011

L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011, parte del cosiddetto "decreto semplificazione" dei riti. La norma ha unificato i procedimenti speciali frammentati in numerose leggi, ricondotti a tre modelli base: rito ordinario, rito del lavoro e rito sommario di cognizione. L'opposizione all'art. 170 segue il rito sommario di cognizione, caratterizzato da una struttura agile basata su istanza, contraddittorio e decisione del giudice.

L'abrogazione dei commi 2 e 3

I commi 2 e 3 dell'art. 170 originario, che disciplinavano profili procedurali specifici (termini, modalità di proposizione, competenza), sono stati abrogati dal D.Lgs. 150/2011. La materia confluisce ora interamente nell'art. 15 del decreto, che assorbe e razionalizza le precedenti previsioni. Il comma 1 funge da norma di rinvio, indicando i soggetti legittimati e il regime applicabile.

Competenza e termini

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011, la competenza è del giudice civile del luogo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto. Il termine per l'opposizione è di trenta giorni dalla comunicazione del decreto (venti per il PM). L'atto introduttivo è il ricorso, depositato nelle forme del rito sommario. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, salvo il regolamento di competenza nei casi previsti.

Effetti dell'opposizione

L'opposizione non sospende l'esecutività provvisoria del decreto (può essere sospesa su richiesta motivata, secondo la disciplina generale). L'esito può essere conferma, riduzione o aumento dell'importo liquidato. In caso di riduzione, il beneficiario che ha già incassato deve restituire la differenza. La decisione del giudice è autonomamente esecutiva e costituisce titolo per le eventuali azioni di restituzione o integrazione.

Profili pratici

L'opposizione costituisce un meccanismo di equilibrio essenziale: senza di essa, la decisione del magistrato sulle spese sarebbe sottratta a ogni controllo successivo. Il rito sommario di cognizione, agile e rapido, contempera l'esigenza di certezza con la possibilità di un riesame puntuale. La prassi mostra che le opposizioni più frequenti riguardano le liquidazioni dei consulenti tecnici nei processi civili complessi.

Casi pratici

Caso 1: Tizio condannato si oppone alla liquidazione del CTU

Caso 2: Caio perito che ritiene insufficiente il compenso

Domande frequenti

Chi può opporsi al decreto di pagamento di un perito o di un custode?

Il beneficiario, le parti processuali e il pubblico ministero (nei procedimenti penali).

Qual è il rito applicabile all'opposizione?

Il rito sommario di cognizione disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011.

L'opposizione sospende il pagamento?

No in via automatica. La sospensione può essere chiesta al giudice; altrimenti il decreto resta provvisoriamente esecutivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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