Testo dell'articoloVigente
Art. 166 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.
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Vedi anche
→art. 164 SPESE (Norme regolamentari sulla tenuta dei registr)→art. 165 SPESE (Liquidazione delle spese con ordine di pagam)→art. 167 SPESE (Liquidazione mensile delle indennità di tras)→art. 168 SPESE (Decreto di pagamento agli ausiliari del magi)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 168-bis D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all’ articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle medesime→Art. 163 D.P.R. 115/2002 – Determinazione dei modelli dei registri→Art. 169 D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi→Art. 162 D.P.R. 115/2002 – Attività dell’ufficio
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 166 risolve un problema concreto del processo: garantire la comparizione del testimone anche quando le condizioni economiche di chi è chiamato a deporre renderebbero impossibile il viaggio. La norma anticipa il pagamento dell'indennità di trasferta, normalmente erogata a posteriori, per non subordinare l'esercizio della funzione testimoniale alle disponibilità di cassa del singolo.
Il presupposto: impossibilità economica
La norma richiede che il testimone si trovi nell'impossibilità di sostenere le spese di viaggio. Il presupposto è dunque oggettivo e va dimostrato: stato di disoccupazione, percezione di redditi minimi, condizioni di indigenza documentate. Non basta l'inconveniente economico: serve un'effettiva impossibilità. Il funzionario competente valuta l'istanza sulla base delle dichiarazioni rese e degli eventuali documenti prodotti.
Competenza territoriale
Una particolarità: la liquidazione non è effettuata dall'ufficio davanti al quale il testimone è citato, ma da quello del luogo di residenza del testimone. La scelta è funzionale alla prossimità: il funzionario del luogo di residenza può più facilmente verificare la situazione del testimone, riceverne l'istanza in tempi rapidi e disporre il pagamento. Il decentramento territoriale evita ritardi che frustrerebbero l'utilità della norma.
Tempo dell'ordine di pagamento
L'ordine deve essere emesso prima della testimonianza, per consentire al testimone di disporre materialmente dei fondi necessari al viaggio. La tempistica è essenziale: un ordine emesso il giorno dell'udienza o successivamente non risolverebbe il problema. Nella pratica, l'istanza del testimone deve pervenire all'ufficio del luogo di residenza con congruo anticipo, in genere alcuni giorni rispetto alla data fissata.
Comunicazione e coordinamento
L'ordine di pagamento è comunicato all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire. La comunicazione assolve due funzioni: informa l'ufficio procedente dell'avvenuta anticipazione (utile per la successiva annotazione contabile) e attesta che il testimone ha ricevuto i fondi necessari per la trasferta. Questa documentazione esclude eventuali richieste di rinvio per motivi economici.
Profili di sistema
La norma si inserisce nel più ampio sistema di tutela del diritto di difesa e di accesso alla giustizia. Senza l'anticipazione, intere fasce di popolazione sarebbero di fatto escluse dalla possibilità di rendere testimonianza, con grave pregiudizio per l'accertamento della verità processuale. L'art. 166 ribadisce che il processo è un servizio pubblico e che lo Stato sopporta i costi del corretto funzionamento dell'apparato probatorio.
Coordinamento con il c.p.p.
Nel processo penale, l'anticipazione delle spese al testimone si integra con la disciplina degli artt. 142 e 143 del c.p.p., che regolano le citazioni e l'attività testimoniale. La sinergia fra il momento processuale (citazione regolare) e il momento amministrativo (erogazione delle spese) è essenziale per il rispetto effettivo del contraddittorio probatorio.
Casi pratici
Caso 1: Tizio testimone in altra regione
Caso 2: Caio testimone disabile
Domande frequenti
Come si comporta lo Stato se il testimone non ha soldi per il viaggio?
Il funzionario del luogo di residenza emette ordine di pagamento dell'indennità di trasferta prima della testimonianza.
A chi va presentata l'istanza?
All'ufficio del luogo di residenza del testimone, non a quello davanti al quale è chiamato a deporre.
L'ordine di pagamento viene comunicato?
Sì, all'ufficio procedente, per documentare l'avvenuta anticipazione e consentire la successiva annotazione contabile.