In sintesi
- L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri tutte le voci rilevanti.
- L'annotazione riguarda spese pagate dall'erario e spese prenotate a debito.
- Va annotato anche l'importo del credito recuperabile.
- Tutte le vicende successive (incassi, sgravi, rimborsi) devono essere registrate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 162 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 162 individua il soggetto operativo dell'annotazione prevista dagli articoli precedenti: è l'ufficio che procede, cioè la cancelleria dell'autorità giudiziaria davanti alla quale si svolge il procedimento. La norma chiude il sistema di responsabilità: l'ufficio non si limita a tenere i registri ma è il titolare dell'annotazione in tempo reale.
Chi è l'ufficio procedente
Per "ufficio che procede" si intende quello davanti al quale è radicata la fase processuale in corso: il giudice di pace per le controversie di sua competenza, il tribunale per il merito ordinario, la corte d'appello per le impugnazioni, la procura della Repubblica per la fase delle indagini, e così via. Quando il procedimento passa da una fase all'altra, anche la tenuta dei registri segue il flusso, con eventuali trasferimenti documentali. Il principio assicura la prossimità fra annotazione e atto contabile.
Oggetto dell'annotazione
Il comma 1 elenca quattro oggetti: spese pagate dall'erario, spese prenotate a debito, importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso. L'elenco coincide con la triplice articolazione dei registri di cui all'art. 161, ma aggiunge il riferimento esplicito alle "vicende successive": pagamenti parziali, dilazioni, sgravi, transazioni, prescrizioni, eventi che modificano l'esigibilità del credito.
Tempestività e continuità
L'annotazione non è un adempimento di fine procedura: deve avvenire in tempo reale, in coincidenza con la maturazione dell'evento contabile. Una liquidazione di spese al CTU va annotata al momento dell'emissione del provvedimento; un'incasso di rata va registrato al momento dell'accredito. La continuità delle annotazioni riflette l'attualità della posizione finanziaria.
Coordinamento con il concessionario
Quando il credito viene affidato al concessionario per il recupero coattivo, l'ufficio annota nei propri registri il momento del trasferimento e mantiene la posizione aperta fino alla comunicazione di esito (incasso integrale, parziale o irrecuperabilità). Il dialogo informativo fra ufficio e concessionario è essenziale per evitare doppioni di azione o, all'opposto, perdite di credito per omessa attivazione del recupero.
Verifiche e controlli
L'ispettorato del Ministero della giustizia, le commissioni di vigilanza e la Corte dei conti possono in ogni momento accedere ai registri e verificare la regolarità delle annotazioni. La presenza di lacune o di voci non documentate può attivare procedimenti di responsabilità contabile a carico del funzionario o del dirigente.
Profili documentali
Ogni annotazione richiede un atto giustificativo conservato in fascicolo: provvedimento di liquidazione, fattura, ricevuta di pagamento, comunicazione di sgravio. La completezza documentale è essenziale in sede di ispezione e di contenzioso e costituisce presupposto per la difesa dell'amministrazione contro eventuali contestazioni. Il sistema mira a una piena tracciabilità dell'intera vita economica del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: passaggio dal tribunale alla corte d'appello
Caso 2: Caio: sgravio per intervenuta prescrizione
Domande frequenti
Chi annota le spese e i crediti nei registri?
L'ufficio giudiziario che procede, cioè la cancelleria dell'autorità davanti alla quale si svolge il procedimento.
L'annotazione va fatta subito o a fine processo?
Va fatta in tempo reale, in coincidenza con la maturazione dell'evento contabile, per riflettere l'attualità della posizione finanziaria.
Cosa accade se la procedura passa da un ufficio all'altro?
La tenuta dei registri segue il flusso del procedimento, con eventuali trasferimenti documentali fra cancellerie.
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