Home›T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)›Art. 158 D.P.R. 115/2002 – Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
Art. 158 D.P.R. 115/2002 – Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. 1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27) b) l'imposta di bollo nel processo contabile; (27) c) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel processo civile e amministrativo; d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. 100
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In sintesi
Nei processi in cui è parte la pubblica amministrazione, le spese a suo carico sono prenotate a debito.
Sono prenotate il contributo unificato, l'imposta di bollo nel processo contabile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale e le notificazioni d'ufficio.
Sono anticipate dall'erario solo le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per gli atti chiesti dall'amministrazione.
In caso di vittoria della PA, le spese prenotate e anticipate sono recuperate dalla parte soccombente.
Indice dei contenuti
L'art. 158 disciplina un'ipotesi di grande rilievo pratico: cosa accade quando lo Stato o un altro ente pubblico è parte processuale. Il legislatore evita che l'amministrazione, già finanziata dal bilancio pubblico, debba esborsare per atti che lo stesso bilancio dovrebbe successivamente rimborsare. La tecnica è quella ricorrente della prenotazione a debito, qui ampliata a una pluralità di voci.
Il principio della neutralizzazione
Quando la PA agisce o resiste in giudizio, il pagamento del contributo unificato e delle imposte indirette darebbe luogo a un mero giro contabile: somme dall'amministrazione all'erario, con costi amministrativi. La prenotazione a debito elimina il passaggio: le voci sono annotate nei registri e divengono effettivamente esigibili solo se la controparte soccombe. In caso di soccombenza pubblica, lo Stato sopporta il costo strutturale ma senza esborsi formali.
Le voci prenotate
Il comma 1 indica con precisione le voci: a) contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario; b) imposta di bollo nel processo contabile (Corte dei conti); c) imposta di registro sulle sentenze nel processo civile e amministrativo, ai sensi dell'art. 59, c. 1, lett. a) e b), del DPR 131/1986; d) imposta ipotecaria e catastale per le trascrizioni e volture connesse a sentenze (D.Lgs. 347/1990); e) spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio nel processo civile.
Le voci anticipate
Il comma 2 individua una categoria residuale di esborsi effettivi: le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notificazioni e atti di esecuzione richiesti dall'amministrazione. La ragione è pragmatica: l'ufficiale giudiziario non è un dipendente dell'amministrazione e non può attendere la fine del processo per essere pagato. L'erario anticipa e poi recupera dalla soccombente.
Il recupero dalla controparte
Il comma 3 chiude il sistema: se la controparte viene condannata alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione, le voci prenotate e anticipate sono recuperate insieme alle altre spese sostenute. Il giudice, nel liquidare le spese di lite ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., quantifica anche queste poste. Il dispositivo della sentenza, divenuto esecutivo, costituisce titolo per la riscossione.
Casistica e ricadute
La norma riguarda lo Stato in senso stretto (ministeri, agenzie, amministrazioni autonome), gli enti pubblici economici nei limiti indicati dalla giurisprudenza e gli enti che agiscono in posizione di parte sostanziale dell'amministrazione. Resta esclusa la prenotazione per gli enti pubblici economici equiparati a privati e per le società partecipate operanti in regime di mercato. La corretta qualificazione del soggetto è essenziale per evitare contestazioni in sede di registrazione delle sentenze.
Coordinamento con il Codice del processo amministrativo
Nel processo davanti al TAR e al Consiglio di Stato si applicano le regole generali dell'art. 158 in coordinamento con gli artt. 13 e 14 del Codice del processo amministrativo. La prenotazione a debito copre contributo unificato e imposta di registro della sentenza; le spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio si computano secondo le tariffe vigenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio cita il Ministero
Caso 2: Caio promuove giudizio amministrativo
Domande frequenti
Perché lo Stato non paga il contributo unificato come una parte privata?
Per evitare un mero giro contabile: le voci sono prenotate a debito e divengono esigibili solo se la controparte soccombe.
Quali sono le voci prenotate a debito nei processi con la PA?
Contributo unificato, imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio.
Cosa succede se la PA perde la causa?
Le voci prenotate restano a carico dell'erario senza ulteriore recupero; le voci anticipate per gli ufficiali giudiziari restano spesa pubblica.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 158 disciplina un'ipotesi di grande rilievo pratico: cosa accade quando lo Stato o un altro ente pubblico è parte processuale. Il legislatore evita che l'amministrazione, già finanziata dal bilancio pubblico, debba esborsare per atti che lo stesso bilancio dovrebbe successivamente rimborsare. La tecnica è quella ricorrente della prenotazione a debito, qui ampliata a una pluralità di voci.
Il principio della neutralizzazione
Quando la PA agisce o resiste in giudizio, il pagamento del contributo unificato e delle imposte indirette darebbe luogo a un mero giro contabile: somme dall'amministrazione all'erario, con costi amministrativi. La prenotazione a debito elimina il passaggio: le voci sono annotate nei registri e divengono effettivamente esigibili solo se la controparte soccombe. In caso di soccombenza pubblica, lo Stato sopporta il costo strutturale ma senza esborsi formali.
Le voci prenotate
Il comma 1 indica con precisione le voci: a) contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario; b) imposta di bollo nel processo contabile (Corte dei conti); c) imposta di registro sulle sentenze nel processo civile e amministrativo, ai sensi dell'art. 59, c. 1, lett. a) e b), del DPR 131/1986; d) imposta ipotecaria e catastale per le trascrizioni e volture connesse a sentenze (D.Lgs. 347/1990); e) spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio nel processo civile.
Le voci anticipate
Il comma 2 individua una categoria residuale di esborsi effettivi: le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per notificazioni e atti di esecuzione richiesti dall'amministrazione. La ragione è pragmatica: l'ufficiale giudiziario non è un dipendente dell'amministrazione e non può attendere la fine del processo per essere pagato. L'erario anticipa e poi recupera dalla soccombente.
Il recupero dalla controparte
Il comma 3 chiude il sistema: se la controparte viene condannata alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione, le voci prenotate e anticipate sono recuperate insieme alle altre spese sostenute. Il giudice, nel liquidare le spese di lite ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., quantifica anche queste poste. Il dispositivo della sentenza, divenuto esecutivo, costituisce titolo per la riscossione.
Casistica e ricadute
La norma riguarda lo Stato in senso stretto (ministeri, agenzie, amministrazioni autonome), gli enti pubblici economici nei limiti indicati dalla giurisprudenza e gli enti che agiscono in posizione di parte sostanziale dell'amministrazione. Resta esclusa la prenotazione per gli enti pubblici economici equiparati a privati e per le società partecipate operanti in regime di mercato. La corretta qualificazione del soggetto è essenziale per evitare contestazioni in sede di registrazione delle sentenze.
Coordinamento con il Codice del processo amministrativo
Nel processo davanti al TAR e al Consiglio di Stato si applicano le regole generali dell'art. 158 in coordinamento con gli artt. 13 e 14 del Codice del processo amministrativo. La prenotazione a debito copre contributo unificato e imposta di registro della sentenza; le spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio si computano secondo le tariffe vigenti.
Casi pratici
Caso 1: Tizio cita il Ministero
Caso 2: Caio promuove giudizio amministrativo
Domande frequenti
Perché lo Stato non paga il contributo unificato come una parte privata?
Per evitare un mero giro contabile: le voci sono prenotate a debito e divengono esigibili solo se la controparte soccombe.
Quali sono le voci prenotate a debito nei processi con la PA?
Contributo unificato, imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, spese forfettizzate per notificazioni d'ufficio.
Cosa succede se la PA perde la causa?
Le voci prenotate restano a carico dell'erario senza ulteriore recupero; le voci anticipate per gli ufficiali giudiziari restano spesa pubblica.