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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nella procedura di vendita di beni confiscati alcune spese sono interamente anticipate dall'erario.
  • Si tratta di indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni d'ufficio.
  • Sono comprese anche spese e onorari degli ausiliari del magistrato e indennità di custodia.
  • Rientrano infine le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

Testo dell'articoloVigente

Art. 156 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

Commento

L'art. 156 ricalca la struttura dell'art. 155 ma si applica a un'ipotesi differente: la vendita non riguarda beni semplicemente sequestrati di cui non si trova il titolare, bensì beni già confiscati con provvedimento definitivo. La confisca trasferisce la proprietà allo Stato (art. 240 c.p.) e dunque la vendita avviene su patrimonio pubblico, con regole contabili peculiari.

Solo anticipazioni, niente prenotazioni a debito

La differenza più significativa rispetto all'art. 155 è l'assenza della categoria delle spese prenotate a debito. Nella vendita di beni confiscati non c'è più un contraente privato cui imputare contributo unificato o diritti di copia: lo Stato è simultaneamente venditore e destinatario del ricavato, quindi non avrebbe senso un'iscrizione a debito da recuperare verso sé stesso. Tutte le spese sono pertanto anticipate e poi reintegrate dal prezzo di vendita.

Le voci di spesa elencate

L'elenco del comma 1 ripete in parte quello dell'art. 155: indennità di trasferta o spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; spese e onorari spettanti agli ausiliari del magistrato (periti, traduttori, interpreti); indennità di custodia, dovuta a chi materialmente conserva il bene fino alla vendita; oneri per la pubblicità legale dei provvedimenti, comprensivi di annunci su quotidiani, portale delle vendite pubbliche e affissioni.

Rapporti con la disciplina dell'ANBSC

Per i beni confiscati alla criminalità organizzata opera la disciplina speciale del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) e l'attività dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC). L'art. 156 si applica residualmente alle ipotesi non assorbite dal codice antimafia, ad esempio per confische penali ordinarie ex art. 240 c.p. o confische di valore. La regia complessiva delle vendite confluisce comunque nelle procedure gestite dall'Agenzia o dagli istituti di vendite giudiziarie.

Imputazione contabile del ricavato

Il prezzo della vendita viene depositato presso il concessionario, secondo lo schema dell'art. 153. Dal ricavato si recuperano le spese anticipate. Il netto confluisce nei capitoli di bilancio dello Stato destinati al sistema giustizia o, per i beni di criminalità organizzata, nel Fondo unico giustizia con i vincoli di destinazione fissati dalla normativa speciale.

Coordinamento con i registri

Le anticipazioni di cui all'art. 156 vengono annotate nel registro delle spese pagate dall'erario (art. 161, lett. a) e nel registro dei crediti da recuperare (lett. c), così da consentire la verifica di gestione e l'esposizione nelle relazioni annuali sulle confische trasmesse al Parlamento.

Profili di responsabilità

La regolare gestione della vendita di beni confiscati è oggetto di verifica della Corte dei conti, attenta a evidenziare situazioni di sproporzione fra spese sostenute e ricavo ottenuto. Eventuali esuberi di costo non giustificati possono dare luogo a contestazioni di danno erariale a carico dei funzionari responsabili o dei custodi esterni che abbiano gonfiato indennità o spese di custodia oltre i parametri ordinari.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: confisca di un immobile e vendita

Caso 2: Caio: confisca di un veicolo aziendale

Domande frequenti

Perché nella vendita di beni confiscati non ci sono spese prenotate a debito?

Perché lo Stato è proprietario del bene e destinatario del ricavato: non avrebbe senso iscrivere debiti verso sé stesso.

Quali spese vengono anticipate dall'erario?

Notificazioni a richiesta d'ufficio, onorari degli ausiliari, indennità di custodia e oneri di pubblicità legale dei provvedimenti.

Come si recuperano queste spese?

Dal ricavato della vendita, prima della destinazione del netto al bilancio dello Stato o ai fondi previsti dalla normativa speciale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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