In sintesi
- Le somme e i valori sequestrati, insieme al ricavato delle vendite, sono depositati presso i concessionari.
- Una convenzione fra Ministero della giustizia ed economia disciplina modalità tecniche e forme operative.
- L'obiettivo è garantire il vincolo di destinazione previsto dall'art. 154 (cassa delle ammende).
- Il sistema evita la frammentazione fra mille uffici e centralizza la gestione finanziaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 153 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.
2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità tecniche e le forme più idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.
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Commento
L'art. 153 affronta un problema pratico tutt'altro che marginale: dove tenere fisicamente il denaro che, in attesa di una destinazione definitiva, transita per le aule di giustizia. La risposta del legislatore è la centralizzazione presso i concessionari del servizio nazionale di riscossione (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione), istituzioni dotate di infrastrutture bancarie adeguate e di controlli amministrativi cogenti.
L'oggetto del deposito
La norma distingue due categorie: le somme e i valori in sequestro propriamente detti — denaro contante, titoli, gioielli, oro — e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati operata ai sensi degli artt. 151 e 152. In entrambi i casi il deposito presso il concessionario assicura tracciabilità, fruttificazione e tutela dal rischio di sottrazioni. La cancelleria non si trasforma più in una piccola cassa: il flusso finanziario è canalizzato verso operatori specializzati.
La convenzione tecnica
Il comma 2 demanda a una convenzione interministeriale (Ministero della giustizia di concerto con l'Economia) la definizione delle modalità tecniche. La fonte secondaria stabilisce, ad esempio, i tempi di accreditamento, le commissioni, le condizioni di custodia di valori non monetari, le procedure di consultazione del saldo da parte degli uffici giudiziari. Il decreto di approvazione della convenzione completa la cornice e adatta nel tempo la disciplina alle evoluzioni operative.
Vincolo di destinazione
Il riferimento all'art. 154 chiarisce la natura del deposito: le somme non entrano nel patrimonio del concessionario, ma restano legate alla destinazione che il procedimento giudiziario determinerà — restituzione all'avente diritto, devoluzione alla cassa delle ammende, confluenza nel fondo unico giustizia ai sensi del D.L. 143/2008. Il vincolo è opponibile a terzi e protegge il deposito anche da eventuali pretese creditorie verso il concessionario stesso.
Raccordo con il Fondo unico giustizia
La gestione moderna delle somme sequestrate ruota attorno al Fondo unico giustizia (FUG), affidato a Equitalia Giustizia s.p.a. e poi confluito nelle attuali strutture. Il FUG raccoglie i depositi giacenti, ne investe la liquidità in titoli di Stato e mette a disposizione gli interessi maturati a beneficio del bilancio dello Stato e, in parte, dell'amministrazione della giustizia. L'art. 153 va dunque letto in coordinazione con questa cornice, che ne ha completato l'attuazione operativa.
Profili di responsabilità
Il concessionario risponde della corretta custodia e dell'esecuzione delle disposizioni dell'ufficio. La cancelleria conserva il dossier documentale (titolo del sequestro, importi, vicende) e provvede ad aggiornare il registro previsto dall'art. 161, lett. c). Un disallineamento fra quanto risulta dai registri e quanto effettivamente depositato espone funzionari e concessionario a controlli della Corte dei conti.
Profili pratici
L'integrazione con il Fondo unico giustizia consente oggi una gestione finanziaria efficiente che valorizza la liquidità sequestrata anche durante la pendenza del procedimento.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e i 50.000 euro in contanti sequestrati
Caso 2: Caio: vendita di un veicolo confiscato
Domande frequenti
Dove finisce il denaro sequestrato nel corso di un'indagine?
Viene depositato presso il concessionario del servizio di riscossione, oggi Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo modalità fissate da convenzione interministeriale.
Chi stabilisce le condizioni operative del deposito?
Una convenzione fra Ministero della giustizia ed Economia, approvata con decreto, individua tecniche, tempi e forme di custodia.
Le somme depositate possono essere usate dal concessionario?
No. Restano vincolate alla destinazione fissata dal procedimento giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. 154.
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