In sintesi
- Nella procedura esecutiva su entrate iscritte a ruolo (art. 48 DPR 602/1973), il concessionario annota come prenotati a debito contributo unificato, spese di notifica d'ufficio e diritti di copia.
- L'annotazione consente di evitare esborsi anticipati per la riscossione coattiva.
- A fine processo l'ufficio giudiziario certifica la conformità delle spese annotate alle norme di legge.
- Il sistema integra T.U. spese di giustizia e disciplina della riscossione coattiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 157 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. In applicazione dell' articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.
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Commento
L'art. 157 disciplina un'ipotesi tecnica ma economicamente rilevante: la procedura esecutiva promossa dal concessionario della riscossione per recuperare entrate iscritte a ruolo. Il rinvio all'art. 48 del DPR 602/1973 consente al concessionario di azionare l'esecuzione forzata sui beni del debitore senza dover anticipare le spese processuali, che vengono invece annotate come prenotate a debito.
Le entrate iscritte a ruolo
Sono entrate iscritte a ruolo i tributi erariali, locali e di altri enti per i quali la legge prevede la riscossione coattiva tramite cartella di pagamento. Quando il debitore non paga, il concessionario (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) può procedere al pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. Le spese di questa fase — bolli, contributo unificato per le opposizioni, diritti di copia per le visure — sarebbero astrattamente a carico del creditore procedente.
La prenotazione a debito
Per evitare che il concessionario debba anticipare somme considerevoli, il legislatore prevede la prenotazione a debito: il concessionario annota le voci nei registri di cui all'art. 161 ma non le paga. Il credito dell'erario verso il debitore esecutato si arricchisce di queste poste, che concorrono al recupero finale insieme al tributo originario. Si tratta di un meccanismo di neutralizzazione contabile.
Le voci elencate
Il comma 1 individua tre categorie: il contributo unificato (dovuto quando la procedura genera un giudizio incidentale, ad esempio un'opposizione all'esecuzione), le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia per le riproduzioni di atti necessari alla procedura. L'elenco è tassativo: altre eventuali spese seguono il regime ordinario dell'anticipazione.
Attestazione a fine processo
Il comma 2 chiude il cerchio: l'ufficio giudiziario presso cui pende il processo, su richiesta del concessionario, attesta a fine procedura la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge. È un controllo di legittimità contabile: il funzionario verifica gli importi, le tariffe applicate e l'esistenza dei presupposti delle singole voci. Senza questa attestazione, il concessionario non può inserire le spese nel quadro di recupero da imputare al debitore.
Coordinamento con il c.p.c.
Le opposizioni all'esecuzione esattoriale (artt. 615-617 c.p.c.) e le opposizioni agli atti esecutivi seguono le regole ordinarie del processo civile, ma con la specialità della prenotazione a debito per le spese del concessionario. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese all'esito del giudizio e, in caso di soccombenza del debitore, gli imputa anche le poste prenotate a debito ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Rapporti con la riforma della riscossione
La trasformazione di Equitalia in Agenzia delle entrate-Riscossione non ha alterato la sostanza dell'art. 157, ma ha ridefinito i soggetti operativi. Le procedure si svolgono oggi in larga parte in via telematica, con scambio di flussi fra sistemi informativi della giustizia e dell'Agenzia. L'attestazione finale dell'ufficio giudiziario resta passaggio insostituibile, perché solo essa fornisce il titolo per il recupero verso il debitore.
Domande frequenti
Perché il concessionario non paga subito le spese della procedura esecutiva?
Perché il legislatore prevede la prenotazione a debito: le spese sono annotate ma non esborsate, in attesa del recupero finale sul debitore.
Quali spese rientrano nella prenotazione?
Contributo unificato, spese per notificazioni d'ufficio e diritti di copia. Sono tre voci tassative.
A cosa serve l'attestazione finale dell'ufficio?
A certificare che le spese annotate dal concessionario sono conformi alle norme di legge, condizione per inserirle nel quadro di recupero verso il debitore.
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