- Quando l'avente diritto alla restituzione di cose sequestrate è ignoto o irreperibile, il magistrato ordina la vendita entro sessanta giorni.
- Il provvedimento di vendita stabilisce modalità e luogo dell'asta e va affisso per dieci giorni nell'albo del tribunale.
- Per i beni deperibili o di costosa custodia, la vendita può essere disposta in ogni momento, con comunicazione all'avente diritto.
- I beni invenduti vengono distrutti, in esenzione da tributi e oneri di annotazione nei pubblici registri.
Testo dell'articoloVigente
Art. 151 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.
Commento
L'art. 151 disciplina la sorte dei beni sequestrati in sede penale quando, terminate le esigenze processuali, il titolare del diritto alla restituzione non risulta identificabile o non è rintracciabile. La norma evita che la cancelleria si trasformi in deposito permanente di oggetti il cui costo di custodia eccederebbe rapidamente il loro valore di mercato.
Il presupposto: la restituzione impossibile
La situazione tipica riguarda cose sequestrate nel corso di indagini penali — denaro contante, gioielli, veicoli, merce — per le quali, dopo l'archiviazione o la sentenza definitiva, il giudice ha disposto la restituzione ma non si è in grado di consegnarle. Il cancelliere presenta gli atti al magistrato competente, che ordina la vendita entro un termine perentorio di sessanta giorni. La logica è quella della liquidazione: convertire il bene in denaro liquido, più facilmente custodibile e successivamente reclamabile per equivalente.
Modalità della vendita e pubblicità
Il provvedimento del magistrato non si limita a ordinare la vendita: fissa anche le modalità (asta pubblica, trattativa con istituti di vendite giudiziarie, vendita on-line) e il luogo. L'affissione per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario assolve la duplice funzione di rendere conoscibile l'operazione ai potenziali interessati e di consentire al titolare, se nel frattempo individuato, di intervenire prima dell'aggiudicazione.
Beni deperibili e urgenza
Il comma 3 introduce una deroga al termine sessantennale: se i beni sono soggetti a deterioramento o richiedono spese di custodia sproporzionate, la vendita può essere anticipata in qualunque momento. Il provvedimento va comunicato all'avente diritto ogni volta che sia possibile, ma la sua reperibilità non condiziona l'urgenza. Tipica applicazione riguarda derrate alimentari, animali vivi, materiali soggetti a obsolescenza tecnologica rapida.
Distruzione dei beni invenduti
Quando neppure l'asta porta acquirenti, il cancelliere redige l'elenco dei beni residui e il magistrato ne dispone la distruzione. L'esenzione fiscale prevista dal comma 6 evita che lo Stato si autotassi per chiudere la procedura: nessuna imposta di registro, nessuna tassa di archivio, nessun onere per la cancellazione da PRA, conservatoria o registri assimilati. Il comma 7 estende la disciplina ai beni semplicemente affidati alla cancelleria senza che vi sia stata richiesta di ritiro: una clausola di chiusura per evitare accumuli indefiniti.
Cassa delle ammende e raccordo con l'art. 154
Le somme ricavate non spariscono: dopo tre mesi dalla vendita, se nessuno ne ha rivendicato la titolarità, confluiscono nella cassa delle ammende ai sensi dell'art. 154, dedotte le spese di cui all'art. 155. La filiera procedurale è dunque integrata e mira a un duplice obiettivo — tutela del proprietario fino all'ultimo momento utile, recupero di risorse pubbliche quando la tutela diventa impraticabile. Il termine si raddoppia a sei mesi quando l'avente diritto resta ignoto fino alla definitività del provvedimento.
Profili pratici per le cancellerie
L'organizzazione del flusso richiede coordinamento fra cancelleria penale, ufficio del concessionario e istituti di vendite giudiziarie. La cancelleria conserva il dossier (verbale di sequestro, eventuale provvedimento di restituzione, notifiche tentate); il magistrato individua le modalità di alienazione più adatte; l'istituto pubblicizza l'asta sul portale vendite pubbliche del Ministero. La filiera, se gestita con tempestività, evita gli oneri elevati che la giurisprudenza contabile considera segnale di criticità organizzative.
Casi pratici
Caso 1: Tizio sequestrato: orologi mai reclamati
Caso 2: Caio e la merce alimentare in sequestro
Domande frequenti
Cosa accade alle cose sequestrate se il proprietario non viene trovato?
Il magistrato ordina la vendita entro sessanta giorni; il ricavato resta a disposizione per tre mesi e poi confluisce nella cassa delle ammende.
Si può vendere subito un bene deperibile?
Sì. Per beni che rischiano deterioramento o richiedono custodia costosa, il magistrato dispone la vendita in qualunque momento, anche prima del termine ordinario.
I beni che restano invenduti vengono distrutti?
Sì. Il cancelliere ne presenta l'elenco al magistrato che dispone la distruzione. Le operazioni sono esenti da tributi e oneri di pubblicità nei registri.
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