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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina le spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Spese a carico del creditore istante se ha chiesto la liquidazione con colpa.
  • Spese a carico del debitore persona fisica se ne e responsabile col proprio comportamento.
  • La corte d'appello accerta in sede di revoca a chi sia imputabile l'apertura.
  • Norma aggiornata al codice della crisi (d.lgs. 14/2019) col d.lgs. 164/2024.

Testo dell'articoloVigente

Art. 147 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.)) 61

Commento

L'articolo 147 disciplina l'assegnazione delle spese processuali e del compenso del curatore in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La norma e stata aggiornata nel 2024 per coordinarla con il codice della crisi d'impresa e per superare le precedenti formulazioni riferite al fallimento.

La revoca della liquidazione giudiziale

La revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale e provvedimento della corte di appello adottato a seguito dell'impugnazione della sentenza che ha dichiarato lo stato di crisi (artt. 51-53 codice della crisi, ex artt. 18-19 vecchia legge fall.). Quando la corte d'appello accerta l'insussistenza dei presupposti per l'apertura (es. assenza dello stato di insolvenza, difetto di legittimazione attiva, vizi procedurali), revoca la sentenza con effetti retroattivi sostanziali.

L'imputabilita della apertura

La revoca apre la questione di chi debba sostenere le spese gia maturate (compenso del curatore, costi di amministrazione, costi degli atti di accertamento). La norma sposta la responsabilita su chi ha causato colpevolmente l'apertura della procedura: il creditore istante o il debitore persona fisica.

La responsabilita del creditore istante

Le spese sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura. La colpa va valutata in concreto: e tipica l'ipotesi del creditore che ha agito sulla base di crediti contestati o di fatti palesemente non integranti insolvenza, senza adeguata istruttoria preventiva. La responsabilita riflette l'abuso del processo concorsuale: chi attiva indebitamente una procedura che incide pesantemente sulla sfera giuridica del debitore deve sopportare le conseguenze economiche dell'errore.

La responsabilita del debitore

Le spese sono a carico del debitore persona fisica se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura. La fattispecie tipica e quella della reticenza o dell'occultamento di documentazione che, esibita tempestivamente, avrebbe consentito di evitare la dichiarazione. La responsabilita opera solo per le persone fisiche, escludendo gli imprenditori societari per i quali e difficile imputare un comportamento personale autonomo rispetto alla societa.

Il ruolo della corte d'appello

L'attribuzione delle spese e effettuata dalla stessa corte d'appello che revoca la liquidazione giudiziale. La corte accerta a chi sia imputabile l'apertura della procedura sulla base degli atti processuali e degli elementi acquisiti in sede di impugnazione. La decisione e contestuale alla revoca e ha efficacia immediata, salva l'eventuale impugnazione in Cassazione.

Cross-reference

L'articolo 147 si legge con il codice della crisi d'impresa (artt. 51-53 sull'apertura, artt. 121 ss. liquidazione giudiziale), con la vecchia legge fallimentare (artt. 18-19 sulla revoca, applicabili a procedure aperte prima del 15 luglio 2022), con gli articoli 144-146 e 148 del d.P.R. 115/2002. La Cassazione civile, sez. I, ha precisato che la colpa del creditore istante puo configurarsi in presenza di omessa preventiva diffida, di credito contestato in modo non manifestamente infondato, o di mancato accertamento della reale situazione patrimoniale del debitore. La giurisprudenza di merito ha condannato creditori istanti a pagare spese significative (anche 15-20 mila euro fra compenso curatore e costi amministrativi) quando le ragioni dell'istanza sono risultate inconsistenti. Sul piano operativo, la corte d'appello in sede di revoca emette decreto motivato sulle spese, immediatamente esecutivo. La modifica del 2024 (d.lgs. 164/2024) ha allineato la formulazione terminologica al nuovo codice della crisi, sostituendo le espressioni «fallimento» e «sentenza dichiarativa di fallimento» con quelle attualmente vigenti, senza alterare la sostanza della disciplina.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Creditore in colpa

Caso 2: Caso 2 — Debitore reticente

Domande frequenti

Cosa succede alle spese se la liquidazione giudiziale e revocata?

Vengono attribuite al creditore istante (se ha agito con colpa) o al debitore persona fisica (se ne e responsabile col suo comportamento). La corte d'appello che revoca accerta l'imputabilita.

Quando il creditore agisce «con colpa»?

Quando ha proposto istanza senza adeguata istruttoria preventiva, sulla base di crediti palesemente contestati o di fatti non integranti insolvenza. La valutazione e in concreto sui presupposti dell'istanza.

Anche le societa rispondono?

No, la norma menziona il debitore persona fisica. La responsabilita per comportamento del debitore non si estende automaticamente agli amministratori di societa che possono pero rispondere ad altro titolo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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