Testo dell'articoloVigente
Art. 144 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. 93
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Vedi anche
→art. 141 SPESE (Liquidazione di onorari e spese al difensore)→art. 143 SPESE (Spese nel processo minorile per adozioni int)→art. 145 SPESE (Spese nel processo di interdizione e inabili)→art. 146 SPESE (Spese nella procedura fallimentare con assen)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 142 D.P.R. 115/2002 – Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (abrogato)→Art. 147 D.P.R. 115/2002 – Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale→Art. 140 D.P.R. 115/2002 – Nomina del difensore→Art. 148 D.P.R. 115/2002 – Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 144 disciplina un'ipotesi peculiare di patrocinio: l'ammissione d'ufficio della procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale ex codice della crisi d'impresa) quando manchi il denaro necessario per le spese processuali. La norma assicura la prosecuzione delle procedure concorsuali anche in assenza di attivo, tutelando l'interesse pubblico al corretto accertamento dell'insolvenza.
La specificita della procedura fallimentare
Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e procedura concorsuale che ha come oggetto il patrimonio dell'imprenditore insolvente. Le sue spese (compenso del curatore, indennita, accertamenti, comunicazioni ai creditori) sono normalmente prelevate dall'attivo fallimentare. Quando l'attivo e inesistente o insufficiente, sorge la necessita di un intervento pubblico per garantire la continuita della procedura.
Il presupposto applicativo
L'articolo 144 richiede un atto formale del giudice delegato: il decreto che attesta non essere disponibile il denaro necessario per le spese. Il decreto e adottato su segnalazione del curatore o d'ufficio in qualsiasi momento della procedura. Conferisce ai successivi atti processuali del curatore copertura economica del patrocinio. Non e richiesta istanza del curatore stesso, ne valutazione reddituale del soggetto fallito: si tratta di ammissione d'ufficio fondata oggettivamente sull'incapacita patrimoniale della massa.
Gli effetti dell'ammissione
Dal decreto del giudice delegato, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme della parte sul patrocinio, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione d'ufficio. Operano quindi le regole sulle spese prenotate e anticipate, sulla liquidazione del compenso ai difensori, sui recuperi erariali. Restano escluse le norme sulla domanda dell'interessato, sulle dichiarazioni reddituali, sulle ipotesi di mala fede: si tratta di profili strutturalmente incompatibili con il fondamento oggettivo dell'ammissione fallimentare.
L'adattamento al codice della crisi
L'articolo 144 e formalmente riferito al fallimento, istituto sostituito dalla liquidazione giudiziale a decorrere dal 15 luglio 2022 (entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, d.lgs. 14/2019). La norma resta applicabile mutatis mutandis alla liquidazione giudiziale, anche se il successivo articolo 147 (modificato nel 2024) ha integrato esplicitamente la disciplina alle nuove procedure. Il rinvio implicito assicura continuita applicativa pur in assenza di novella formale dell'articolo 144.
Cross-reference
L'articolo 144 si legge con la disciplina della liquidazione giudiziale del codice della crisi (artt. 121 ss. d.lgs. 14/2019), con la vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) per i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022, con gli articoli 137-141 (patrocinio tributario) e 146-148 (fallimento e procedure concorsuali nel d.P.R. 115/2002). La Cassazione civile, sez. I, ha precisato che l'ammissione d'ufficio fonda obbligazioni erariali immediate e che il decreto del giudice delegato e impugnabile solo se contesta la sussistenza del presupposto (assenza di denaro). Sul piano operativo, la prassi delle sezioni fallimentari mostra che il decreto e di norma adottato nelle prime fasi della procedura, quando il curatore segnala l'inattivita dell'inventario e l'assenza di liquidita. Le spese che vengono poi sostenute dall'erario sono ordinariamente recuperate, in caso di sopravvenuta liquidita (es. recuperi su azioni revocatorie), in via prededucibile sull'attivo cosi formato, secondo il regime dell'articolo 146 d.P.R. 115/2002 e degli articoli 221-222 del codice della crisi.
Casi pratici
Caso 1: Fallimento senza attivo
Caso 2: Successiva liquidita da revocatoria
Domande frequenti
Quando il fallimento e ammesso al patrocinio?
Quando il giudice delegato attesta con decreto che nella procedura non e disponibile il denaro necessario per le spese. L'ammissione e d'ufficio, non su istanza.
Vale anche per la liquidazione giudiziale del nuovo codice?
Si, l'articolo 144 si applica mutatis mutandis. Il codice della crisi (d.lgs. 14/2019) ha sostituito il fallimento ma la regola sul patrocinio d'ufficio continua a operare.
Quali norme sono incompatibili e quindi non si applicano?
Quelle sulla domanda dell'interessato, sulle dichiarazioni reddituali, sulla mala fede: profili strutturalmente non riferibili a un'ammissione d'ufficio oggettiva.