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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la liquidazione del compenso al difensore tributario dell'ammesso.
  • Per gli avvocati: liquidazione ai sensi dell'art. 82 (tariffe forensi ridotte).
  • Per gli iscritti agli elenchi non avvocati: tariffa vigente per i ragionieri.
  • Parere preventivo del relativo consiglio dell'ordine professionale.
  • Riduzione della meta degli importi liquidati, in linea con la regola generale dell'art. 130.

Testo dell'articoloVigente

Art. 141 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

Commento

L'articolo 141 conclude la disciplina speciale del patrocinio tributario regolando la liquidazione dei compensi al difensore. La norma applica un doppio binario tariffario in funzione della categoria professionale di appartenenza e mantiene la regola generale della riduzione della meta dell'articolo 130.

Il regime per gli avvocati

Per il difensore avvocato, l'onorario e le spese sono liquidati ai sensi dell'articolo 82 del medesimo d.P.R. 115/2002: parametri forensi del DM 55/2014 calibrati sulla complessita del giudizio, sul valore della controversia e sull'attivita svolta, con riduzione della meta secondo l'articolo 130. La procedura segue il modulo ordinario del decreto del giudice di liquidazione, eventualmente sentito il consiglio dell'ordine.

Il regime per i non avvocati

Per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 (commercialisti, consulenti del lavoro, periti) si applica la tariffa vigente per i ragionieri. La scelta del legislatore di richiamare la tariffa ragionieristica e tradizionale e oggi obsoleta: in realta i singoli ordini professionali hanno proprie tariffe (DM 140/2012 per i dottori commercialisti, DM 73/2010 per i consulenti del lavoro). La giurisprudenza ha chiarito che il rinvio va inteso come riferimento alla tariffa professionale di appartenenza, da applicare in via analogica.

Il parere del consiglio dell'ordine

Il magistrato che procede alla liquidazione richiede il parere del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza del difensore. Il parere non e vincolante ma costituisce elemento istruttorio importante: il consiglio dell'ordine esprime valutazione sulla congruita tariffaria dell'attivita svolta in funzione della complessita tecnica della controversia. La prassi mostra che i magistrati si discostano raramente dai pareri tariffari motivati.

La riduzione della meta

Gli importi liquidati sono ridotti della meta. La regola e ripetizione della previsione generale dell'articolo 130 e si applica sia all'avvocato sia al non avvocato. La riduzione opera sull'onorario professionale e non sulle spese vive documentate, secondo i principi consolidati per il patrocinio civile.

I problemi pratici della liquidazione

La liquidazione del compenso ai non avvocati ha generato negli anni vari problemi interpretativi: l'individuazione della tariffa applicabile in concreto (commercialista o ragioniere?), il rapporto con i parametri pure forensi quando le materie sono al confine giuridico-contabile, la rilevanza del nuovo regime di parametri introdotti da DM successivi al 2002. La Cassazione tributaria ha cercato di razionalizzare il quadro applicando di volta in volta la tariffa professionale piu prossima all'attivita svolta, con preferenza per il DM specifico dell'ordine di appartenenza.

Cross-reference

L'articolo 141 si legge con gli articoli 82 (liquidazione difensore civile), 130 (riduzione meta), 137-140 (patrocinio tributario), 12 d.lgs. 546/1992 (difensori abilitati). Si coordina con il DM 55/2014 (parametri forensi), il DM 140/2012 (parametri commercialisti), il DM 73/2010 (parametri consulenti del lavoro). La Cassazione civile, sez. trib., con orientamento consolidato, ha precisato che il rinvio alla tariffa dei ragionieri va attualizzato ai parametri professionali oggi vigenti per ciascun ordine. Per la prassi, alcuni magistrati richiedono al difensore di indicare in nota spese la tariffa applicabile e i parametri specifici, agevolando la successiva liquidazione. Sul piano economico, il combinato dell'articolo 141 con la riduzione della meta dell'articolo 130 rende la difesa del patrocinio tributario poco remunerativa, con conseguente concentrazione delle nomine su un numero ristretto di professionisti, spesso giovani in fase di costruzione del proprio portafoglio professionale. Le iniziative deontologiche degli ordini, in alcune sedi, hanno promosso liste di disponibilita per ridistribuire equamente le nomine.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Liquidazione all'avvocato

Caso 2: Caso 2 — Liquidazione al commercialista

Domande frequenti

Come si calcola il compenso del difensore tributario?

Per gli avvocati: parametri forensi del DM 55/2014 ex art. 82. Per i non avvocati: tariffa vigente per i ragionieri, oggi sostituita dai parametri specifici dell'ordine di appartenenza.

Il parere dell'ordine e vincolante?

No, ma costituisce elemento istruttorio importante. Nella prassi i magistrati si discostano raramente dai pareri tariffari motivati del consiglio professionale.

La riduzione della meta si applica anche al tributario?

Si, opera sia per gli avvocati sia per gli altri professionisti iscritti. Riguarda l'onorario, non le spese vive documentate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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