In sintesi
- Disciplina la scelta del difensore per l'ammesso al patrocinio nel processo tributario.
- Doppia opzione: difensore ex art. 80 (lista patrocinio generale) o iscritto albi tributari.
- Gli albi tributari ex art. 12, c. 2, d.lgs. 546/1992 includono commercialisti, consulenti del lavoro, periti.
- La scelta amplia il novero rispetto al patrocinio civile (riservato agli avvocati).
- Riflette la pluralita di figure professionali abilitate alla difesa tributaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 140 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 140 disciplina la scelta del difensore per la parte ammessa al patrocinio nel processo tributario, riconoscendo la peculiare pluralita di figure professionali ammesse alla difesa in materia fiscale. La norma amplia significativamente il novero dei difensori scelibili rispetto al patrocinio civile, riservato esclusivamente agli avvocati.
La doppia opzione del difensore
L'articolo prevede due categorie di difensori scelibili. Prima: il difensore scelto ai sensi dell'articolo 80, vale a dire fra gli avvocati iscritti nelle liste per il patrocinio civile. Seconda: il difensore scelto fra gli iscritti agli albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, d.lgs. 546/1992. La doppia opzione consente di scegliere fra avvocato generalista o professionista specializzato in materia tributaria.
Le figure professionali abilitate nel tributario
L'articolo 12 d.lgs. 546/1992 elenca le figure abilitate alla difesa tributaria: avvocati iscritti all'albo, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti negli albi della categoria, consulenti del lavoro iscritti negli albi, periti commerciali iscritti, consulenti tributari iscritti, ragionieri commercialisti iscritti. La pluralita riflette la natura interdisciplinare del contenzioso tributario, che richiede competenze giuridico-fiscali combinate con preparazione contabile e ragionieristica.
La ratio dell'ampia opzione
Il legislatore ha riconosciuto che limitare la difesa del patrocinio tributario ai soli avvocati avrebbe pregiudicato l'accesso effettivo al beneficio per due ragioni. Prima: molti contribuenti, anche non ammessi, sono assistiti da commercialisti o consulenti del lavoro di fiducia; restringere il patrocinio agli avvocati avrebbe spezzato il rapporto fiduciario. Seconda: in alcune materie (dichiarazioni IRPEF, IRAP, accertamenti analitico-induttivi) la competenza tecnica del commercialista e spesso preferibile a quella generalista dell'avvocato.
Il rapporto con l'iscrizione agli elenchi
I difensori che intendono assistere parti ammesse al patrocinio tributario devono essere iscritti agli elenchi tenuti presso le corti tributarie. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato e a discrezione del consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, che verifica i requisiti deontologici e di competenza. L'iscrizione viene aggiornata annualmente.
Cross-reference
L'articolo 140 si legge con gli articoli 137 (rinvio generale), 138 (commissione), 141 (liquidazione), 80 (scelta difensore civile), 12 d.lgs. 546/1992 (difensori tributari abilitati). Si coordina con la riforma della giustizia tributaria (legge 130/2022) che non ha modificato sostanzialmente le categorie di difensori abilitati, e con i regolamenti deontologici delle varie professioni (codice deontologico forense, codice deontologico dei dottori commercialisti). La Cassazione tributaria ha precisato che la scelta del difensore non avvocato non priva la difesa del patrocinio della qualita tecnica necessaria, anche per giudizi di legittimita: i commercialisti iscritti all'apposito albo possono difendere in Cassazione tributaria (Cass. civ., sez. trib., n. 17852/2020). Sul piano operativo, la prassi degli elenchi mostra distribuzione disomogenea: in molte sedi il numero di commercialisti iscritti supera quello degli avvocati, in altre prevale la componente forense. Per il contribuente ammesso, la scelta puo essere agevolata dalla consultazione preventiva dell'elenco aggiornato presso la segreteria della corte tributaria.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Scelta del commercialista
Caso 2: Caso 2 — Scelta dell'avvocato tributarista
Domande frequenti
Chi puo difendere l'ammesso nel processo tributario?
Avvocati iscritti alle liste del patrocinio civile (art. 80) oppure professionisti iscritti agli albi tributari ex art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992 (commercialisti, consulenti del lavoro, periti).
Posso scegliere il mio commercialista di fiducia?
Si, purche sia iscritto all'apposito elenco dei difensori per il patrocinio tributario tenuto dalla corte di giustizia tributaria competente.
Il commercialista puo difendere anche in Cassazione tributaria?
Si, se iscritto all'apposito albo dei difensori abilitati al patrocinio in Cassazione, secondo le specifiche norme del d.lgs. 546/1992 e dell'ordinamento professionale.
Vedi anche