In sintesi
- Disciplina la revoca dell'ammissione per cambio condizioni reddituali o condotta processuale.
- Modifiche reddituali sopravvenute: revoca con effetto dal momento dell'accertamento.
- Insussistenza ab origine dei presupposti: revoca con effetto retroattivo.
- Azione o resistenza con mala fede o colpa grave: revoca retroattiva e recupero spese.
- Strumento di tutela dell'efficienza del patrocinio contro abusi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 136 disciplina l'istituto della revoca dell'ammissione al patrocinio, distinguendo tre fattispecie con effetti differenziati. La revoca attua il principio che il sostegno pubblico al diritto di difesa deve essere riservato a chi ne ha effettiva necessita e lo utilizza correttamente.
La revoca per modifiche reddituali sopravvenute
Il comma 1 disciplina la revoca quando, nel corso del processo, sopravvengono modifiche delle condizioni di reddito che fanno superare i limiti dell'articolo 76. Il magistrato che procede dispone la revoca con decreto. Tipiche le ipotesi: l'ammesso ottiene un nuovo lavoro, riceve un'eredita, vince al lotto, percepisce un risarcimento. Anche un aumento del reddito di un componente del nucleo familiare puo determinare la revoca.
La revoca per insussistenza originaria
Il comma 2 prevede due ipotesi di revoca di provvedimenti del consiglio dell'ordine (ammissione anticipata e provvisoria ex art. 126). Prima: l'insussistenza ab origine dei presupposti (dichiarazione mendace o errore valutativo del consiglio). Seconda: la condotta processuale dell'interessato che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La mala fede e colpa grave come autonomo motivo di revoca
Quest'ultimo profilo merita attenzione: indipendentemente dalle condizioni reddituali, l'uso dello strumento processuale in modo strumentale o palesemente infondato giustifica la revoca. Non si tratta di sanzione disciplinare ma di esclusione dal beneficio: chi abusa del patrocinio per cause inammissibili o per azioni meramente vessatorie perde il diritto al sostegno pubblico.
L'efficacia temporale della revoca
Il comma 3 distingue gli effetti temporali. Per modifiche reddituali, la revoca ha efficacia dal momento dell'accertamento della modifica (indicato nel decreto del magistrato): le spese gia maturate restano coperte dal patrocinio, quelle successive no. In tutti gli altri casi (insussistenza ab origine, mala fede), la revoca opera retroattivamente, con recupero di tutti gli esborsi gia sostenuti dallo Stato.
Cross-reference
L'articolo 136 si legge con gli articoli 76 (limiti reddito), 79 (dichiarazione e obblighi di comunicazione), 78 (cause di esclusione oggettiva), 112 (revoca generica), 125 (false dichiarazioni penali), 126 (ammissione anticipata), 96 c.p.c. (responsabilita aggravata processuale). La Cassazione civile ha precisato che la mala fede o colpa grave ex comma 2 va valutata in concreto sulla base della manifesta infondatezza dell'azione o della consapevolezza dell'inammissibilita (Cass. civ., sez. III, n. 28415/2020). La revoca per condotta processuale presuppone provvedimento motivato del magistrato e e impugnabile nei modi ordinari (ricorso al presidente del tribunale o reclamo). Sul piano operativo, le sezioni civili dei tribunali hanno sviluppato prassi differenziate: alcune procedono d'ufficio alla revoca quando ravvisano abuso del processo, altre richiedono istanza del controinteressato. La giurisprudenza di merito ha rilevato che la revoca per mala fede e strumento sotto-utilizzato, anche per la difficolta di provare la consapevolezza dolosa dell'infondatezza. Per la parte revocata, il provvedimento e adottato con decreto motivato impugnabile entro venti giorni.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Nuovo lavoro durante il processo
Caso 2: Caso 2 — Causa vessatoria
Domande frequenti
Quando il giudice revoca l'ammissione?
In tre casi: modifiche reddituali sopravvenute oltre soglia, insussistenza originaria dei presupposti, azione o resistenza con mala fede o colpa grave.
La revoca opera dal passato o dal futuro?
Dipende. Per modifiche reddituali ha effetto dal momento dell'accertamento. Per insussistenza ab origine o mala fede ha efficacia retroattiva: si recuperano tutte le spese sostenute.
Cosa significa mala fede o colpa grave?
La manifesta infondatezza dell'azione, la consapevolezza dell'inammissibilita, l'uso vessatorio dello strumento. La valutazione e in concreto, sulla base degli atti processuali.
Vedi anche