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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Tratta il recupero spese nei processi di assenza o morte presunta e nelle esecuzioni.
  • Per assenza/morte presunta: recupero dai soggetti indicati nell'art. 50 c.c. e dal revocato.
  • Nelle esecuzioni: privilegio sui beni venduti ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c.
  • Tutela il credito erariale nelle procedure ad esito patrimoniale tipico.
  • Coordina norme civili sostanziali con disciplina speciale del patrocinio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 135 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell' articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile , sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Commento

L'articolo 135 affronta due categorie processuali in cui il recupero ordinario delle spese (artt. 133-134) sarebbe inadeguato per la natura speciale del rito o per il tipo di parte coinvolta. Detta regole proprie per le dichiarazioni di assenza e morte presunta e per le esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Le dichiarazioni di assenza e morte presunta

I procedimenti di dichiarazione di assenza e morte presunta sono di volontaria giurisdizione che producono effetti patrimoniali rilevanti: l'apertura dell'eredita presunta, la legittimazione degli eredi a disporre dei beni, il pagamento delle assicurazioni. La parte ammessa al patrocinio in tali procedimenti e tipicamente un parente che agisce per accertare lo status del proprio caro scomparso.

I soggetti tenuti al rimborso

Il comma 1 individua i soggetti dai quali lo Stato recupera le spese: i soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile (i possessori temporanei dei beni del presunto morto: presunti eredi, legatari, donatari, beneficiari di assicurazioni). Si tratta di soggetti che traggono vantaggio diretto dall'esito del procedimento e per cui la solidarieta erariale e giustificata. Inoltre, lo Stato recupera dalla parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione (es. perche risulta che possedeva risorse adeguate).

I processi esecutivi

Il comma 2 tratta il recupero nelle esecuzioni mobiliari e immobiliari, sia che il debitore esecutato sia l'ammesso o sia il creditore procedente ammesso. Le spese del patrocinio godono di un privilegio speciale ai sensi degli articoli 2755 e 2770 c.c. sul prezzo ricavato dalla vendita forzata, dall'assegnazione del bene o dalle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Il privilegio sostanziale

L'articolo 2755 c.c. attribuisce privilegio generale sui mobili per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di mobili nell'interesse comune dei creditori. L'articolo 2770 c.c. attribuisce privilegio speciale sugli immobili per le spese di giustizia di espropriazione immobiliare. La collocazione e fra i privilegi di pari grado ai crediti dei prestatori di lavoro, prevalente sui crediti chirografari ma posposta ai crediti garantiti da ipoteca anteriore.

Cross-reference

L'articolo 135 si legge con gli articoli 49-58 c.c. (assenza e morte presunta), 2755 e 2770 c.c. (privilegi), 555 ss. c.p.c. (espropriazione immobiliare), 513 ss. c.p.c. (espropriazione mobiliare), 134 (rivalsa generale). Si coordina con la legge fallimentare (oggi codice della crisi d'impresa, d.lgs. 14/2019) per quanto attiene al concorso dei privilegi nelle procedure concorsuali. La Cassazione civile ha precisato che il privilegio dell'articolo 2770 c.c., come richiamato dall'articolo 135 d.P.R. 115/2002, opera anche per le spese del patrocinio del creditore procedente, non solo per quelle del debitore esecutato (Cass. civ., sez. III, n. 19245/2019). Nella prassi delle cancellerie delle esecuzioni, le spese del patrocinio vengono iscritte fra le voci preferenziali nel piano di riparto, con priorita sui crediti chirografari ma con il rango proprio dei privilegi codicistici. Per i procedimenti di assenza e morte presunta, l'ufficio finanziario apre la partita di recupero contestualmente alla pubblicazione della sentenza, notificando ai presunti eredi le richieste di rimborso secondo le tariffe ridotte.

Domande frequenti

Chi paga le spese del processo di assenza o morte presunta?

I soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile (presunti eredi, legatari, donatari) e la parte ammessa se l'ammissione viene revocata.

Le spese hanno una garanzia nelle esecuzioni?

Si, godono dei privilegi degli articoli 2755 e 2770 c.c. sul prezzo ricavato dalla vendita o assegnazione dei beni mobili e immobili.

Il privilegio prevale sull'ipoteca?

Solo se l'ipoteca e successiva. Il privilegio mobiliare/immobiliare ex artt. 2755-2770 c.c. ha rango proprio nei piani di riparto, con priorita sui chirografi ma posposto a ipoteche anteriori.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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