In sintesi
- Ai registri del T.U. si applicano articoli del decreto ministero giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
- Si applica anche il decreto ministero giustizia 24 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n. 128).
- Le norme richiamate disciplinano tenuta, vidimazione e conservazione dei registri di cancelleria.
- Il rinvio assicura un quadro regolamentare unico per tutti i registri giudiziari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 164 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
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Commento
L'art. 164 opera un rinvio mobile a due decreti ministeriali che disciplinano in via generale la tenuta dei registri di cancelleria. Il rinvio evita duplicazioni normative e collega i registri delle spese di giustizia al regime comune che governa tutta la documentazione amministrativa degli uffici giudiziari.
Il decreto 264/2000
Si tratta del regolamento del Ministero della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, che disciplina forme e modalità di tenuta dei registri previsti dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali. Gli articoli richiamati (1-12 e 15-20) regolano: l'istituzione del registro, l'individuazione del responsabile, la vidimazione iniziale e periodica, la cadenza degli aggiornamenti, le modalità di correzione degli errori, la conservazione e l'archiviazione finale. Si tratta di una cornice procedurale ampia.
Il decreto 24 maggio 2001
Il secondo richiamo è al decreto del Ministero della giustizia del 24 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001. Il provvedimento contiene specifiche tecniche relative ai supporti utilizzabili, ai modelli di vidimazione e ad alcuni profili di scambio informatico fra uffici. È stato in larga parte assorbito dai successivi sviluppi dell'informatica giudiziaria, ma resta giuridicamente vigente e applicabile in via residuale.
La portata del rinvio
Il rinvio dell'art. 164 ha funzione integrativa: i registri delle spese di giustizia, pur disciplinati nelle linee essenziali dagli artt. 160-163 del T.U., assumono in concreto la forma e seguono le procedure dei registri di cancelleria. Vidimazione, numerazione progressiva, sigillo dei volumi, modalità di chiusura annuale, archiviazione presso la sede centrale dell'ufficio sono regolate dalle norme richiamate.
Coordinamento con i sistemi informativi
Per i registri telematici, le indicazioni dei decreti vanno lette in chiave evolutiva: la vidimazione cartacea è sostituita dalla firma digitale, la conservazione fisica dalla conservazione documentale a norma. Le piattaforme della giustizia (SIAMM, SICP, SIECIC) integrano questi requisiti, rendendo l'applicazione delle norme richiamate sostanzialmente automatica.
Implicazioni pratiche
Per il funzionario di cancelleria, conoscere la disciplina richiamata è essenziale per evitare nullità formali e per rispondere correttamente in sede di ispezione. I registri delle spese di giustizia, pur essendo tecnicamente "contabili", soggiacciono alle stesse regole di tenuta dei registri di ruolo o di sentenze. La trasversalità della disciplina garantisce coerenza con il complessivo sistema documentale degli uffici giudiziari.
Continuità storica della disciplina
I decreti richiamati risalgono ai primi anni Duemila, prima della grande spinta verso la digitalizzazione del processo. La loro vigenza formale, ancorché in larga parte assorbita dai sistemi telematici, fornisce un sostrato giuridico stabile su cui poggiano gli aggiornamenti operativi. La continuità evita lacune normative e garantisce la riconoscibilità dei principi-base anche nei nuovi assetti tecnologici.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: vidimazione del registro crediti
Caso 2: Caio: correzione di un errore di annotazione
Domande frequenti
Quali norme regolano la tenuta materiale dei registri delle spese di giustizia?
Gli articoli 1-12 e 15-20 del decreto ministero giustizia 264/2000 e il decreto ministeriale 24 maggio 2001.
Cosa disciplinano in concreto quelle norme?
Istituzione, vidimazione, modalità di aggiornamento, correzione degli errori, conservazione e archiviazione dei registri di cancelleria.
Le regole valgono anche per i registri telematici?
Sì, in chiave evolutiva: la firma digitale sostituisce la vidimazione cartacea e la conservazione a norma sostituisce l'archiviazione fisica.
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