In sintesi
- Individua il titolo di pagamento delle spese liquidate dal magistrato.
- Il decreto di pagamento ha efficacia generale per tutte le voci del testo unico.
- Riguarda compensi a difensori, ausiliari, periti, custodi e testi.
- Si pone come atto formale necessario per la materiale erogazione delle somme.
- Apre la sezione del DPR 115/2002 dedicata alla procedura di pagamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 171 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 171 apre il Capo III del Titolo VII, dedicato alle modalita' di pagamento delle spese di giustizia. La norma e' breve ma ha funzione architettonica: stabilisce che il decreto di pagamento emesso dal magistrato e' l'unico titolo abilitante l'esborso a carico dell'erario, indipendentemente dal tipo di spesa.
Funzione del decreto come titolo
Il decreto e' atto giurisdizionale di natura amministrativa: liquida l'importo dovuto al beneficiario (avvocato del patrocinio, perito, custode, ausiliario, testimone) e ne ordina il pagamento al funzionario delegato. Senza decreto non vi può essere uscita di cassa dell'erario, anche se il diritto al compenso esiste in astratto.
Generalita' applicativa
La regola vale per tutte le fattispecie del testo unico: indennita' ai testimoni (art. 50), compensi agli ausiliari e ai periti (artt. 49-52), onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio (art. 82), spese di custodia dei beni sequestrati, spese di mantenimento dei detenuti, indennita' per le notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari. La struttura del decreto e' standardizzata dal modello allegato al regolamento.
Forma e contenuto
Il decreto deve indicare il beneficiario con dati anagrafici e codice fiscale, l'importo lordo e le ritenute fiscali, il capitolo di spesa, il riferimento al procedimento. La firma del magistrato e' essenziale; il funzionario di cancelleria appone visto di regolarita' formale. Il decreto e' impugnabile con opposizione ai sensi dell'articolo 170 entro venti giorni dalla comunicazione.
Rapporto con la fase esecutiva
Dopo l'emissione, il decreto e' trasmesso all'ufficio che cura il pagamento (concessionario o ufficio postale) tramite il modello compilato ai sensi dell'articolo 177. La trasmissione attiva la procedura di accreditamento sul conto del beneficiario o, in subordine, il pagamento in contanti.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 168 (definizione delle spese ripetibili), con l'articolo 170 (opposizione al decreto), con l'articolo 177 (modello di pagamento), con gli articoli 82 e 130 (liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio). La giurisprudenza di legittimita' ha confermato la natura di titolo esecutivo del decreto ai fini esclusivi del rapporto con l'erario: il beneficiario può agire in sede di opposizione ma non può utilizzare il decreto contro terzi per pretese diverse dal compenso liquidato. La distinzione fra decreto di pagamento e decreto di liquidazione ha valore solo terminologico: la prassi ministeriale e la giurisprudenza li considerano sinonimi nella struttura del DPR 115/2002.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Compenso al perito
Caso 2: Caso 2 — Liquidazione del difensore
Domande frequenti
Chi puo' emettere il decreto di pagamento?
Il magistrato del procedimento da cui scaturisce la spesa: penale, civile, amministrativo, contabile o tributario. Il decreto e' atto monocratico, anche nei collegi giudicanti.
Il decreto e' impugnabile?
Si, con opposizione al magistrato che lo ha emesso ai sensi dell'articolo 170 entro venti giorni dalla comunicazione, da parte del beneficiario o dell'amministrazione che ne contesta l'importo.
Puo' essere pagato il compenso senza decreto?
No: l'articolo 171 e' tassativo. Senza decreto del magistrato, il funzionario delegato non puo' emettere ordinativo di pagamento e l'erario non puo' liquidare alcuna somma.
Vedi anche