Testo dell'articoloVigente
Art. 171 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.
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Vedi anche
→art. 169 SPESE (Decreto di pagamento per la demolizione di o)→art. 170 SPESE (Opposizione al decreto di pagamento ad ausil)→art. 172 SPESE→art. 173 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 168-bis D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all’ articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle medesime→Art. 168 D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia→Art. 174 D.P.R. 115/2002 – Pagamenti eseguibili dall’ufficio postale→Art. 167 D.P.R. 115/2002 – Ordine di pagamento dell’indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 171 apre il Capo III del Titolo VII, dedicato alle modalità di pagamento delle spese di giustizia. La norma è breve ma ha funzione architettonica: stabilisce che il decreto di pagamento emesso dal magistrato è l'unico titolo abilitante l'esborso a carico dell'erario, indipendentemente dal tipo di spesa.
Funzione del decreto come titolo
Il decreto è atto giurisdizionale di natura amministrativa: liquida l'importo dovuto al beneficiario (avvocato del patrocinio, perito, custode, ausiliario, testimone) e ne ordina il pagamento al funzionario delegato. Senza decreto non vi può essere uscita di cassa dell'erario, anche se il diritto al compenso esiste in astratto.
Generalità applicativa
La regola vale per tutte le fattispecie del testo unico: indennità ai testimoni (art. 50), compensi agli ausiliari e ai periti (artt. 49-52), onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio (art. 82), spese di custodia dei beni sequestrati, spese di mantenimento dei detenuti, indennità per le notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari. La struttura del decreto è standardizzata dal modello allegato al regolamento.
Forma e contenuto
Il decreto deve indicare il beneficiario con dati anagrafici e codice fiscale, l'importo lordo e le ritenute fiscali, il capitolo di spesa, il riferimento al procedimento. La firma del magistrato è essenziale; il funzionario di cancelleria appone visto di regolarità formale. Il decreto è impugnabile con opposizione ai sensi dell'articolo 170 entro venti giorni dalla comunicazione.
Rapporto con la fase esecutiva
Dopo l'emissione, il decreto è trasmesso all'ufficio che cura il pagamento (concessionario o ufficio postale) tramite il modello compilato ai sensi dell'articolo 177. La trasmissione attiva la procedura di accreditamento sul conto del beneficiario o, in subordine, il pagamento in contanti.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 168 (definizione delle spese ripetibili), con l'articolo 170 (opposizione al decreto), con l'articolo 177 (modello di pagamento), con gli articoli 82 e 130 (liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio). La giurisprudenza di legittimità ha confermato la natura di titolo esecutivo del decreto ai fini esclusivi del rapporto con l'erario: il beneficiario può agire in sede di opposizione ma non può utilizzare il decreto contro terzi per pretese diverse dal compenso liquidato. La distinzione fra decreto di pagamento e decreto di liquidazione ha valore solo terminologico: la prassi ministeriale e la giurisprudenza li considerano sinonimi nella struttura del DPR 115/2002.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilità continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Compenso al perito
Caso 2: Liquidazione del difensore
Domande frequenti
Chi può emettere il decreto di pagamento?
Il magistrato del procedimento da cui scaturisce la spesa: penale, civile, amministrativo, contabile o tributario. Il decreto è atto monocratico, anche nei collegi giudicanti.
Il decreto è impugnabile?
Si, con opposizione al magistrato che lo ha emesso ai sensi dell'articolo 170 entro venti giorni dalla comunicazione, da parte del beneficiario o dell'amministrazione che ne contesta l'importo.
Può essere pagato il compenso senza decreto?
No: l'articolo 171 è tassativo. Senza decreto del magistrato, il funzionario delegato non può emettere ordinativo di pagamento e l'erario non può liquidare alcuna somma.