Testo dell'articoloVigente
Art. 173 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all' articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
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Vedi anche
→art. 171 SPESE→art. 172 SPESE→art. 174 SPESE→art. 175 SPESE→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 170 D.P.R. 115/2002 – Opposizione al decreto di pagamento→Art. 176 D.P.R. 115/2002 – Modalità di pagamento→Art. 169 D.P.R. 115/2002 – Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi→Art. 177 D.P.R. 115/2002 – Modello di pagamento
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 173 individua il soggetto ordinario incaricato del pagamento delle spese di giustizia: il concessionario della riscossione, che dispone delle entrate erariali e dalle stesse trattiene le somme da erogare. La norma costruisce un meccanismo di compensazione interna che evita movimentazioni di tesoreria.
Il ruolo del concessionario
Il concessionario (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) è incaricato dei pagamenti per conto dell'erario nelle materie indicate dal d.lgs. 237/1997, articolo 2: ritenute, imposte dirette e indirette, tributi minori. La sua posizione di soggetto incassante consente di destinare immediatamente quota delle entrate al pagamento delle spese di giustizia, senza passaggi in tesoreria provinciale.
Il rinvio al d.lgs. 237/1997
Il rinvio normativo serve a delimitare l'ambito delle entrate utilizzabili: si tratta delle riscossioni gestite dal concessionario in regime di concessione, non di entrate riscosse da altri agenti. Il decreto del 1997 ha disciplinato il passaggio dal vecchio sistema delle esattorie comunali al concessionario unico, oggi assorbito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
La compensazione interna
Il meccanismo descritto al comma 1 è di natura contabile: il concessionario, anziché versare integralmente le entrate alla tesoreria e ricevere a parte i fondi per i pagamenti, trattiene le somme necessarie e versa il netto. La procedura semplifica la cassa e riduce i tempi di pagamento, ma richiede un rigoroso sistema di riscontro contabile, disciplinato negli articoli successivi.
L'ipotesi residuale del pagamento postale
Il comma 2 rinvia all'articolo 174 per il pagamento tramite ufficio postale. Tale modalità interviene quando il concessionario non può operare: assenza di sportelli nel Comune di riferimento, difficoltà di funzionamento, scelta del beneficiario. L'ufficio postale opera in nome e per conto dell'erario, con compensi regolati dalla convenzione di cui all'articolo 189.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 174 (pagamento postale), con l'articolo 176 (modalità tecniche di erogazione), con gli articoli 177-183 (procedura di rendicontazione), con il d.lgs. 237/1997 (riscossione tramite concessionari). Va letto anche alla luce dell'evoluzione organizzativa che ha assorbito Equitalia in Agenzia delle entrate-Riscossione (d.l. 193/2016, conv. l. 225/2016). Il sistema di compensazione interna previsto dal comma 1 garantisce tempi di pagamento ridotti rispetto al circuito ordinario di tesoreria, ma comporta la necessità di rendicontazioni mensili dettagliate per consentire il controllo della Ragioneria generale dello Stato. L'evoluzione verso la piattaforma pagoPA sta trasformando anche il lato pagamenti, con prospettive di unificazione informatica.
Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilità continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.
Casi pratici
Caso 1: Pagamento tipico al difensore
Caso 2: Comune senza sportello del concessionario
Domande frequenti
Chi è il concessionario nominato dalla norma?
Storicamente Equitalia, oggi Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico subentrato dal 1 luglio 2017 nelle funzioni di riscossione coattiva e di pagamento per conto dell'erario.
Da quali entrate provengono le somme?
Dalle entrate riscosse dal concessionario per conto dell'erario ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 237/1997, e da quelle del testo unico stesso (contributo unificato, diritti, imposte processuali).
Quando interviene l'ufficio postale?
Solo nei casi previsti dall'articolo 174: assenza di sportelli del concessionario, particolari circostanze ostative, scelta del creditore. È modalità residuale rispetto al pagamento ordinario.