← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Indica il concessionario come soggetto ordinariamente incaricato del pagamento.
  • Le somme provengono dalle entrate trattenute sul bilancio dell'erario.
  • Il riferimento normativo e' il d.lgs. 237/1997 che disciplina i versamenti tributari.
  • Il pagamento postale e' previsto come modalita' residuale ex art. 174.
  • Garantisce la fluidita' del circuito di esborso senza appesantire la tesoreria centrale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 173 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all' articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.

2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.

Commento

L'articolo 173 individua il soggetto ordinario incaricato del pagamento delle spese di giustizia: il concessionario della riscossione, che dispone delle entrate erariali e dalle stesse trattiene le somme da erogare. La norma costruisce un meccanismo di compensazione interna che evita movimentazioni di tesoreria.

Il ruolo del concessionario

Il concessionario (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) e' incaricato dei pagamenti per conto dell'erario nelle materie indicate dal d.lgs. 237/1997, articolo 2: ritenute, imposte dirette e indirette, tributi minori. La sua posizione di soggetto incassante consente di destinare immediatamente quota delle entrate al pagamento delle spese di giustizia, senza passaggi in tesoreria provinciale.

Il rinvio al d.lgs. 237/1997

Il rinvio normativo serve a delimitare l'ambito delle entrate utilizzabili: si tratta delle riscossioni gestite dal concessionario in regime di concessione, non di entrate riscosse da altri agenti. Il decreto del 1997 ha disciplinato il passaggio dal vecchio sistema delle esattorie comunali al concessionario unico, oggi assorbito dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La compensazione interna

Il meccanismo descritto al comma 1 e' di natura contabile: il concessionario, anziche' versare integralmente le entrate alla tesoreria e ricevere a parte i fondi per i pagamenti, trattiene le somme necessarie e versa il netto. La procedura semplifica la cassa e riduce i tempi di pagamento, ma richiede un rigoroso sistema di riscontro contabile, disciplinato negli articoli successivi.

L'ipotesi residuale del pagamento postale

Il comma 2 rinvia all'articolo 174 per il pagamento tramite ufficio postale. Tale modalita' interviene quando il concessionario non può operare: assenza di sportelli nel Comune di riferimento, difficolta' di funzionamento, scelta del beneficiario. L'ufficio postale opera in nome e per conto dell'erario, con compensi regolati dalla convenzione di cui all'articolo 189.

Cross-reference

L'articolo si coordina con l'articolo 174 (pagamento postale), con l'articolo 176 (modalita' tecniche di erogazione), con gli articoli 177-183 (procedura di rendicontazione), con il d.lgs. 237/1997 (riscossione tramite concessionari). Va letto anche alla luce dell'evoluzione organizzativa che ha assorbito Equitalia in Agenzia delle entrate-Riscossione (d.l. 193/2016, conv. l. 225/2016). Il sistema di compensazione interna previsto dal comma 1 garantisce tempi di pagamento ridotti rispetto al circuito ordinario di tesoreria, ma comporta la necessita' di rendicontazioni mensili dettagliate per consentire il controllo della Ragioneria generale dello Stato. L'evoluzione verso la piattaforma pagoPA sta trasformando anche il lato pagamenti, con prospettive di unificazione informatica.

Sul piano operativo le cancellerie utilizzano modulistica standardizzata e flussi informatici integrati nel processo civile telematico, riducendo i tempi di trasmissione e gli errori di compilazione. La gestione dei rapporti fra ufficio emittente, concessionario e funzionario delegato richiede tracciabilita' continua delle pratiche e tempestivo aggiornamento dei registri contabili.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Pagamento tipico al difensore

Caso 2: Caso 2 — Comune senza sportello del concessionario

Domande frequenti

Chi e' il concessionario nominato dalla norma?

Storicamente Equitalia, oggi Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico subentrato dal 1 luglio 2017 nelle funzioni di riscossione coattiva e di pagamento per conto dell'erario.

Da quali entrate provengono le somme?

Dalle entrate riscosse dal concessionario per conto dell'erario ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 237/1997, e da quelle del testo unico stesso (contributo unificato, diritti, imposte processuali).

Quando interviene l'ufficio postale?

Solo nei casi previsti dall'articolo 174: assenza di sportelli del concessionario, particolari circostanze ostative, scelta del creditore. E' modalita' residuale rispetto al pagamento ordinario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.