Art. 83 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato

L’art. 2112 c.c. tutela i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva i diritti derivanti dal rapporto.
Per chi compra un’azienda questo è un tema economico primario: non basta conoscere il numero dei dipendenti. Bisogna verificare inquadramenti, retribuzioni, ferie, TFR, contenziosi, premi, contratti collettivi e debiti arretrati.
Anche il venditore deve preparare il fascicolo lavoro, per evitare contestazioni sul prezzo o garanzie successive. Il trasferimento mal gestito può generare conflitti sindacali e passività inattese.
Scenario. Dopo il closing emergono premi e straordinari non pagati.
Come si legge in pratica. La due diligence doveva ricostruire debiti verso dipendenti e garanzie del venditore. Il costo può incidere sul prezzo.
Scenario. Viene ceduto un ramo con 8 lavoratori, ma alcuni lavorano anche per altri reparti.
Come si legge in pratica. Serve verificare autonomia del ramo e assegnazione reale del personale. Una selezione artificiale può essere contestata.
Scenario. Il cessionario vuole applicare un contratto collettivo diverso e ridurre alcuni trattamenti.
Come si legge in pratica. Il passaggio richiede analisi puntuale dei diritti conservati, accordi collettivi e tempi. Non si cambia tutto automaticamente il giorno dopo.
Per acquisizioni con dipendenti: verifica lavoro, TFR e passività.
Art. 2112 c.c., art. 2558 c.c., art. 2560 c.c..
Nel trasferimento d’azienda, di regola il rapporto prosegue con il cessionario.
Sì, è una passività centrale.
Dipende dal perimetro reale dell’azienda o ramo.
Sì, quando ci sono dipendenti, CCNL o arretrati.
Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024, Artigiano e anche dipendente, Fringe benefit e Redditi assimilati al lavoro dipendente.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all' articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010 .
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Sono obbligati al pagamento dell’accisa, secondo le modalità previste dall’articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l’energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura.
2. Sono altresì obbligati al pagamento dell’accisa: a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW; c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all’ articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
3. Previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica: a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; b) da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.
4. Sono considerati consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Con la domanda di accesso, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
2. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene […] e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

L’art. 67 TUIR intercetta molti redditi che non sono stipendio, impresa o lavoro autonomo: vendite immobiliari, partecipazioni, cripto-attività e altri redditi diversi. Il problema pratico è ricostruire prezzo, costo e documenti prima della dichiarazione.
Le plusvalenze sembrano semplici: compro a 100, vendo a 150, pago sul 50. In realtà la parte difficile è capire se la plusvalenza è imponibile, quale costo si può usare, quali spese riducono il guadagno e quali documenti servono.
L’art. 67 TUIR non è una norma di calcolo puro: individua categorie di redditi diversi. Il primo passaggio è quindi qualificare correttamente l’operazione: immobile, terreno edificabile, partecipazione, cripto-attività, rapporto finanziario o altra fattispecie. Solo dopo si passa alla determinazione della base imponibile, che per molte ipotesi è disciplinata dall’art. 68 TUIR.
L’errore più frequente è ragionare solo sull’incasso. Fiscalmente contano anche costo fiscalmente riconosciuto, spese documentate, data di acquisto, data di vendita, natura del bene e regime applicabile. Due operazioni con lo stesso guadagno economico possono avere effetti fiscali diversi se cambia il bene ceduto o se mancano i documenti di costo.
Per gli immobili bisogna distinguere abitazione principale, seconda casa, terreni e aree edificabili. Per le quote societarie servono atti, versamenti e aumenti di capitale. Per le cripto-attività il problema diventa soprattutto ricostruttivo: senza storico operazioni, wallet, exchange e valori di carico, anche una plusvalenza apparentemente semplice diventa fragile.
Scenario. Tizio compra una seconda casa a 180.000 euro e la rivende dopo tre anni a 235.000 euro. Ha spese notarili, imposte e lavori documentati per 9.000 euro.
Calcolo pratico. La differenza non va calcolata guardando solo i due prezzi. Si parte dal prezzo di vendita, si sottrae il costo di acquisto e si verificano le spese incrementative documentate. Se i lavori sono reali ma non fatturati o non pagati correttamente, diventano difficili da usare.
Scenario. Caio eredita un terreno agricolo. Dopo una variante urbanistica, il terreno diventa edificabile e un costruttore offre 420.000 euro.
Come si gestisce. Le aree edificabili sono delicate: il decorso del tempo non risolve automaticamente il problema. Serve ricostruire valore di carico, destinazione urbanistica, eventuale rivalutazione e documenti di provenienza.
Scenario. Sempronio ha comprato il 30% di una SRL per 25.000 euro. Dopo alcuni anni vende la quota a 110.000 euro.
Come si gestisce. La plusvalenza non è solo l’incasso. Bisogna ricostruire costo fiscalmente riconosciuto, aumenti di capitale, versamenti soci, spese direttamente collegate alla cessione e regime applicabile.
Scenario. Tizia compra cripto-attività su due exchange esteri, fa swap durante l’anno e a dicembre riconverte parte del portafoglio in euro. Non ha scaricato lo storico operazioni.
Come si gestisce. Il problema non è solo sapere se c’è guadagno, ma provarlo. Senza export CSV, movimenti tra wallet, saldi e prezzi di carico, la ricostruzione fiscale diventa fragile.
Serve supporto quando l’operazione riguarda immobili venduti prima dei cinque anni, terreni edificabili, quote societarie, portafogli crypto o redditi esteri. In questi casi la consulenza serve prima della dichiarazione, non dopo l’avviso: richiedi un check-up fiscale e patrimoniale.
Art. 67 TUIR sui redditi diversi, art. 68 TUIR sulla determinazione delle plusvalenze, calcolatore valore catastale per immobili.
Non sempre. Conta il periodo di possesso, l’uso dell’immobile e la tipologia del bene.
Possono ridurla se sono documentati, inerenti e fiscalmente riconoscibili.
No. Bisogna ricostruire storico operazioni, acquisti, vendite, swap e saldi.
Prima del rogito o della dichiarazione, non quando il consulente deve chiudere il modello fiscale.
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. L’energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, e la relativa imposta è esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I vigenti a tale momento.
2. Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa e consumata per uso proprio; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.
3. È esente dall’accisa l’energia elettrica: a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all’esercizio dei medesimi impianti; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione; c) utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.
4. È considerato uso promiscuo l’utilizzo contestuale dell’energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa.
Spiegazione
Tutela il diritto all’immagine: se l’immagine di una persona (o dei suoi stretti congiunti) viene esposta o pubblicata fuori dei casi consentiti dalla legge, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, il giudice può, su richiesta dell’interessato, ordinare che cessi l’abuso, fermo restando il risarcimento dei danni.
Come funziona e quando si applica
È una delle norme cardine dei diritti della personalità, da leggere insieme agli artt. 96-97 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), che indicano quando l’immagine può essere usata senza consenso (notorietà, ufficio pubblico, finalità di giustizia, fatti di interesse pubblico). Fuori da questi casi serve il consenso della persona ritratta.
Esempio pratico
Pubblicare la foto di una persona su un sito o sui social senza il suo consenso, e in modo lesivo della sua reputazione, integra l’abuso dell’immagine: l’interessato può chiedere la rimozione e il risarcimento.
Domande frequenti
Posso pubblicare la foto di un’altra persona?
Solo con il suo consenso, salvo i casi previsti dalla legge sul diritto d’autore (persona nota, cariche pubbliche, interesse pubblico, giustizia) e comunque senza ledere decoro e reputazione.
Cosa posso fare se usano la mia immagine senza permesso?
Chiedere al giudice di far cessare l’abuso (rimozione) e il risarcimento dei danni.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.