Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora irrogata.

  • Cessione d’azienda e debiti nascosti: esempi pratici sull’art. 2560 c.c.

    Cessione d’azienda e debiti nascosti: esempi pratici sull’art. 2560 c.c.

    In sintesi

    • Nella cessione d’azienda i debiti non si gestiscono solo con una clausola.
    • L’art. 2560 c.c. guarda anche ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.
    • La due diligence deve precedere firma e prezzo.
    • Fisco, dipendenti, fornitori e leasing vanno verificati separatamente.
    • Le garanzie del venditore devono essere concrete e azionabili.

    Prima degli esempi: comprare azienda non significa comprare solo asset

    L’art. 2560 c.c. è centrale nelle cessioni d’azienda perché affronta il tema dei debiti dell’azienda ceduta. Il compratore spesso guarda clienti, marchio, attrezzature e fatturato, ma il rischio reale può stare nei debiti contabili, fiscali, lavoristici e contrattuali.

    La regola impone di leggere libri contabili, contratti e passività prima di firmare. Una clausola in cui il venditore dichiara che non ci sono debiti è utile, ma non sostituisce la verifica documentale.

    La due diligence deve avere un perimetro pratico: debiti verso fornitori, banche, dipendenti, Erario, INPS, leasing, contenziosi, garanzie prestate e contratti che proseguono con l’azienda. Solo così il prezzo ha senso.

    Due diligence minima

    • situazione contabile aggiornata;
    • libri IVA e contabili;
    • estratti debiti fiscali;
    • contratti dipendenti;
    • elenco contenziosi e garanzie.

    Caso 1: debiti fornitori non comunicati

    Scenario. Dopo l’acquisto emergono fatture fornitori registrate ma non pagate.

    Come si legge in pratica. Se i debiti risultavano dai libri contabili obbligatori, il compratore non può trattarli come sorpresa assoluta. Va verificata responsabilità e garanzia contrattuale del venditore.

    Documenti

    • mastrini fornitori;
    • scadenzario;
    • libri contabili;
    • contratto cessione;
    • garanzie venditore.

    Caso 2: cartella fiscale dopo il closing

    Scenario. L’acquirente riceve notizia di debiti fiscali riferiti a periodi precedenti.

    Come si legge in pratica. Serve distinguere debito dell’impresa ceduta, responsabilità fiscale specifica e garanzie contrattuali. Prima del closing si dovevano chiedere estratti e certificazioni.

    Controlli fiscali

    • cassetto fiscale;
    • estratto Agenzia Riscossione;
    • dichiarazioni;
    • versamenti F24;
    • clausole indennizzo.

    Caso 3: leasing del macchinario non chiaro

    Scenario. Il prezzo include macchinari, ma alcuni sono in leasing e richiedono consenso della società finanziaria.

    Come si legge in pratica. Non basta indicare il bene in inventario. Bisogna verificare proprietà, debito residuo, subentro e autorizzazioni.

    Verifiche asset

    • contratto leasing;
    • debito residuo;
    • canoni scaduti;
    • consenso concedente;
    • valore nel prezzo.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di comprare o vendere un’azienda: due diligence fiscale e contrattuale.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2560 c.c., art. 2558 c.c., art. 2112 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Una clausola elimina tutti i debiti?

    No. Serve verificare norme applicabili e documenti contabili.

    Cosa guardare prima del prezzo?

    Debiti, contratti, dipendenti, fisco, banche, leasing e contenziosi.

    Il compratore risponde dei debiti fiscali?

    Va verificata la disciplina specifica e le certificazioni richieste.

    Serve una due diligence anche per piccole aziende?

    Sì, proporzionata al valore e al rischio dell’operazione.

  • Art. 209-bis RD 12/1941 – Determinazione della sede ordinaria di servizio

    Art. 209-bis RD 12/1941 – Determinazione della sede ordinaria di servizio

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Determinazione della sede ordinaria di servizio). Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis. 110a

  • Art. 121 TUEL – [Abrogato]

    Art. 121 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Il numero dei contratti a termine è contingentato (di norma entro il 20% degli stabili, salvo diversa previsione del CCNL). Oltre i 12 mesi serve una causale; sono ammesse al massimo 4 proroghe in 24 mesi e gli intervalli di stop&go tra contratti. Matura il diritto di precedenza alle assunzioni a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il tetto di contingentamento e le causali

    Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.

    Il tetto di contingentamento

    Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

    Le causali

    Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.

    Proroghe, rinnovi e precedenza

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
    Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
    Caia — superato il tetto del 20%
    L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Il CCNL può aver fissato una percentuale diversa da quella legale del 20%.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
    Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B. – Adempimenti iniziali.

    In vigore dal 01/09/1996

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    “1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
    2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.”

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  • Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B. – Banche comunitarie.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorita’ competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione a tale autorita’ per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia puo’ adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

    2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita’ della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita’ della stessa, la Banca d’Italia puo’ adottare le misure necessarie per la stabilita’ finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorita’ competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine e all’ABE.

    3. Quando i provvedimenti dell’autorita’ competente dello Stato d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia puo’ ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita’, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ competente dello Stato d’origine.”

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  • Art. 143 Cod. Amb. – proprietà delle infrastrutture

    Art. 143 Cod. Amb. – proprietà delle infrastrutture

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

    2. Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’ articolo 823, secondo comma, del codice civile .

  • Art. 74 L. 218/1995 – Entrata in vigore

    Art. 74 L. 218/1995 – Entrata in vigore

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma. addì 31 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO articolo precedente

  • Art. 21 Cont. Trib. – termine per il ricorso

    Art. 21 Cont. Trib. – termine per il ricorso

    Art. 21 Cont. Trib. – Termine per la proposizione del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

    2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito […] di cui all’art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzio- ne, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

  • Art. 109 CPI – Durata della protezione

    Art. 109 CPI – Durata della protezione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.

    2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

    3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

  • Art. 34 L. 689/1981 – Esclusione della depenalizzazione

    Art. 34 L. 689/1981 – Esclusione della depenalizzazione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a); b) dall' articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall' articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 , in materia elettorale.