Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 L. 218/1995 – Entrata in vigore
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma. addì 31 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO articolo precedente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 74 della L. 218/1995 fissa le date di entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore, nella sua parte prevalente, il 1° settembre 1995. Fanno eccezione gli articoli 64-71 - che disciplinano il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri e la cooperazione giudiziaria internazionale - i quali entrano in vigore il 31 dicembre 1996. Questa entrata in vigore differita per le norme sul riconoscimento era funzionale a consentire l'abrogazione contestuale del vecchio procedimento di delibazione (articoli 796-805 c.p.c.) e il passaggio al nuovo sistema di riconoscimento automatico in modo coordinato e senza vuoti di disciplina.Indice dei contenuti
La struttura bifasica dell'entrata in vigore
La L. 218/1995, promulgata il 31 maggio 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1995, e caratterizzata da una struttura bifasica dell'entrata in vigore. La gran parte della legge (norme di conflitto in materia di persone, famiglia, societa, obbligazioni, diritti reali, successioni, e le norme sulla giurisdizione) e entrata in vigore il 1° settembre 1995, lasciando un trimestre dall'adozione per consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo sistema. Le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere (articoli 64-71) hanno avuto invece una vacatio legis piu lunga, fino al 31 dicembre 1996, per ragioni di coordinamento sistematico.
Le ragioni dell'entrata in vigore differita per gli articoli 64-71
Il differimento dell'entrata in vigore degli articoli 64-71 era funzionale alla contestuale abrogazione degli articoli 796-805 c.p.c. sul procedimento di delibazione (articolo 73). Il legislatore ha voluto evitare il rischio di un vuoto normativo: se le norme sul riconoscimento automatico fossero entrate in vigore prima dell'abrogazione delle norme sulla delibazione, vi sarebbe stato un periodo di doppio regime. Al contrario, con l'entrata in vigore contestuale (entrambe le modifiche al 31 dicembre 1996), il passaggio dal sistema della delibazione al sistema del riconoscimento automatico e avvenuto in modo brusco ma coordinato, senza lacune normative.
La formula di promulgazione e pubblicazione
L'articolo 74 contiene anche la formula di stile della promulgazione: «La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato». Seguono le firme del Presidente della Repubblica (Scalfaro) e del Presidente del Consiglio (Dini), con il visto del Guardasigilli (Mancuso). Questa formula non ha contenuto normativo autonomo, ma risponde ai requisiti formali prescritti per la validita degli atti legislativi.
Il coordinamento con il diritto transitorio
L'articolo 74 deve essere letto in coordinamento con l'articolo 72 in materia di disposizioni transitorie. La data del 1° settembre 1995 e il dies a quo della regola transitoria per la grande maggioranza delle norme della L. 218/1995: i giudizi iniziati dopo quella data sono soggetti alla nuova legge, quelli iniziati prima sono soggetti alle norme previgenti. Per le norme degli articoli 64-71, il dies a quo rilevante e invece il 31 dicembre 1996. Questa articolazione temporale richiede attenzione pratica in tutti i casi in cui si discuta dell'efficacia intertemporale della riforma del 1995.
Il contesto storico della riforma del 1995
La L. 218/1995 e stata una riforma attesa da decenni dalla dottrina italiana di diritto internazionale privato. Le disposizioni delle Preleggi del 1942 erano ritenute ormai anacronistiche, ispirate a un'eccessiva rigidita del criterio della nazionalita e prive degli strumenti tecnici elaborati dalla dottrina e dalla prassi internazionale nel secondo dopoguerra. La riforma ha allineato l'Italia agli standard europei e internazionali, introducendo criteri di collegamento flessibili, il rinvio, l'ordine pubblico internazionale, e un sistema moderno di riconoscimento delle decisioni straniere. L'entrata in vigore in due tempi rifletteva la consapevolezza del legislatore della delicatezza della transizione per il settore del riconoscimento, dove la prassi dei tribunali (corte d'appello come giudice della delibazione) doveva essere riorganizzata.
Rilievo pratico dell'articolo 74 oggi
A trent'anni dall'entrata in vigore della riforma, l'articolo 74 mantiene rilievo principalmente come disposizione di riferimento per questioni di diritto intertemporale: quando si discute se a una fattispecie si applichi la L. 218/1995 o le norme previgenti, la data del 1° settembre 1995 (o del 31 dicembre 1996 per le norme del Titolo IV) costituisce lo spartiacque fondamentale. Nelle controversie transnazionali aventi ad oggetto situazioni nate negli anni Novanta, la questione della legge applicabile in base alle date di entrata in vigore e ancora rilevante e richiede un'attenta verifica delle disposizioni transitorie lette in combinato con l'articolo 74.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Da quando e entrata in vigore la L. 218/1995?
La gran parte della legge e entrata in vigore il 1 settembre 1995. Gli articoli 64-71 (riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri, cooperazione giudiziaria) sono entrati in vigore il 31 dicembre 1996.
Perche gli articoli 64-71 hanno un'entrata in vigore differita al 31 dicembre 1996?
Per coordinare l'entrata in vigore del nuovo sistema di riconoscimento automatico con la contestuale abrogazione del vecchio procedimento di delibazione (articoli 796-805 c.p.c.), evitando un periodo di doppio regime o di vuoto normativo.
Come si determina la data rilevante per l'applicazione della L. 218/1995 a una fattispecie concreta?
Si guarda alla data di inizio del giudizio (articolo 72 comma 1): se posteriore al 1 settembre 1995 (o al 31 dicembre 1996 per le norme del Titolo IV), si applica la L. 218/1995; se anteriore, le norme previgenti.
La L. 218/1995 e ancora in vigore o e stata sostituita da regolamenti europei?
E ancora in vigore come disciplina di base del diritto internazionale privato italiano, ma opera in modo residuale rispetto ai numerosi regolamenti europei (Bruxelles I-bis, Roma I, Roma II, Bruxelles II-ter, ecc.) che prevalgono nelle materie da essi disciplinate.