Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 L. 218/1995 – Abrogazioni
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all’805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 73 della L. 218/1995 elenca le norme espressamente abrogate dalla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Sono abrogati gli articoli 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) premesse al codice civile, gli articoli 2505 e 2509 del codice civile in materia di societa straniere, gli articoli 2, 3, 4 e 37 comma 2 del codice di procedura civile relativi alla giurisdizione. Con decorrenza differita al 31 dicembre 1996 vengono abrogati gli articoli 796-805 del codice di procedura civile che disciplinavano il procedimento di delibazione delle sentenze straniere, sostituito dal nuovo sistema di riconoscimento automatico.Indice dei contenuti
La tecnica abrogativa della riforma
L'articolo 73 adotta la tecnica dell'abrogazione espressa: elenca puntualmente le disposizioni abrogate, senza ricorrere alla formula generica «sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge». Questa scelta offre certezza giuridica e chiarezza sistematica, evitando dubbi interpretativi su quali norme preesistenti siano state soppiante dalla riforma. La tecnica dell'abrogazione espressa e coerente con la natura di codificazione sistematica della L. 218/1995, che ambisce a raccogliere in un testo unitario l'intero sistema di conflitto di leggi italiano.
L'abrogazione delle Preleggi: articoli 17-31
La parte piu significativa dell'abrogazione riguarda gli articoli 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale (le c.d. Preleggi) premesse al codice civile del 1942. Queste disposizioni costituivano il cuore del precedente sistema italiano di diritto internazionale privato: disciplinavano la capacita delle persone (art. 17), lo stato delle persone (art. 18), i rapporti di famiglia (artt. 19-21), le successioni (art. 23), i diritti reali (art. 22), le obbligazioni (art. 25), la forma degli atti (art. 26) e la prova (art. 27). Il sistema era fondato principalmente sul criterio della nazionalita per le persone fisiche, con alcune eccezioni per il domicilio e la lex rei sitae.
Le abrogazioni nel codice civile: articoli 2505 e 2509
Vengono abrogati gli articoli 2505 e 2509 del codice civile, relativi alle societa straniere. L'articolo 2505 disciplinava il riconoscimento delle societa straniere che svolgevano attivita in Italia; l'articolo 2509 regolava i criteri di determinazione della legge applicabile alle societa. La materia e ora disciplinata dagli articoli 25 e 41-42 della L. 218/1995, che adottano il criterio della sede sociale effettiva e quello della costituzione nell'ordinamento straniero, in linea con gli sviluppi del diritto societario europeo e internazionale.
Le abrogazioni nel codice di procedura civile: giurisdizione
Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 del codice di procedura civile (criteri di giurisdizione) e l'articolo 37 comma 2 (difetto di giurisdizione rispetto a stranieri). Il vecchio articolo 2 c.p.c. fondava la giurisdizione italiana sul domicilio o sulla residenza del convenuto in Italia, con alcune regole speciali per i convenuti stranieri. Il nuovo sistema della L. 218/1995 (articoli 3-12) adotta un approccio molto piu articolato, che include il richiamo ai criteri del Regolamento europeo Bruxelles I (allora Convenzione di Bruxelles del 1968), estendendo la giurisdizione ben oltre i confini della mera presenza fisica del convenuto in Italia.
L'abrogazione differita degli articoli 796-805 c.p.c.: la delibazione
La previsione piu innovativa e quella relativa all'abrogazione differita: gli articoli 796-805 del codice di procedura civile, che disciplinavano il procedimento di delibazione delle sentenze straniere, vengono abrogati con decorrenza dal 31 dicembre 1996. Fino a tale data continuano ad applicarsi, in attesa che entri in vigore il nuovo sistema di riconoscimento automatico degli articoli 64-71 (anch'essi con entrata in vigore il 31 dicembre 1996). La delibazione era un procedimento camerale davanti alla corte d'appello che accertava la compatibilita della sentenza straniera con l'ordinamento italiano, con effetti costitutivi; il nuovo sistema l'ha sostituita con il riconoscimento automatico, riservando il procedimento giudiziario ai soli casi di contestazione o di necessita di esecuzione forzata.
Sopravvivenza delle norme abrogate per effetto del diritto transitorio
Come si e visto commentando l'articolo 72, le norme abrogate dall'articolo 73 non cessano immediatamente di produrre qualsiasi effetto: l'articolo 72 le conserva in vita, come norme intertemporali, per le situazioni esaurite prima dell'entrata in vigore della riforma e, per le norme del Titolo IV, prima del 31 dicembre 1996. Si tratta di un meccanismo classico nel diritto intertemporale: la norma abrogata sopravvive come disciplina delle situazioni passate, senza pero avere piu alcuna efficacia normativa per il futuro.
Il sistema vigente dopo le abrogazioni
Dopo l'entrata in vigore della L. 218/1995 e le abrogazioni dell'articolo 73, il sistema italiano di diritto internazionale privato si fonda esclusivamente sul testo della legge di riforma, integrato dai Regolamenti europei (Bruxelles I-bis, Bruxelles II-ter, Roma I, Roma II, Reg. 650/2012, Reg. 1103/2016 e 1104/2016) che prevalgono in virtu del primato del diritto dell'Unione, e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia e parte. Le Preleggi del 1942 e le norme del c.p.c. abrogate non trovano piu applicazione per le nuove fattispecie.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali articoli delle Preleggi sono stati abrogati dalla L. 218/1995?
Gli articoli 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) premesse al codice civile del 1942, che costituivano il nucleo del precedente sistema di diritto internazionale privato italiano.
Cosa disciplinavano gli articoli 796-805 c.p.c. prima di essere abrogati?
Il procedimento di delibazione delle sentenze straniere: un procedimento camerale davanti alla corte d'appello che accertava la compatibilita della sentenza straniera con l'ordinamento italiano. E stato sostituito dal riconoscimento automatico degli articoli 64-67 L. 218/1995.
Da quando sono stati abrogati gli articoli 796-805 c.p.c.?
Dal 31 dicembre 1996, contestualmente all'entrata in vigore delle norme sul riconoscimento automatico (articoli 64-71 L. 218/1995). Fino a quella data, il vecchio procedimento di delibazione continuava ad applicarsi.
Le norme abrogate dall'articolo 73 sono definitivamente scomparse dall'ordinamento?
Non del tutto: per effetto del diritto transitorio (articolo 72), continuano ad applicarsi alle situazioni esaurite prima dell'entrata in vigore della riforma. Non hanno pero piu alcuna efficacia per le nuove fattispecie.