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Categoria: Diritto internazionale privato (L. 218/1995)

  • Art. 1 L. 218/1995 — Oggetto della legge

    Art. 1 L. 218/1995 — Oggetto della legge

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

  • Art. 2 L. 218/1995 — Convenzioni internazionali

    Art. 2 L. 218/1995 — Convenzioni internazionali

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia.

    2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 L. 218/1995 — Ambito della giurisdizione

    Art. 3 L. 218/1995 — Ambito della giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’ articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

    2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

  • Art. 4 L. 218/1995 — Accettazione e deroga della giurisdizione

    Art. 4 L. 218/1995 — Accettazione e deroga della giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

    2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

    3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 5 L. 218/1995 — Azioni reali relative ad immobili siti all’estero

    Art. 5 L. 218/1995 — Azioni reali relative ad immobili siti all’estero

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 L. 218/1995 — Questioni preliminari

    Art. 6 L. 218/1995 — Questioni preliminari

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 7 L. 218/1995 — Pendenza di un processo straniero

    Art. 7 L. 218/1995 — Pendenza di un processo straniero

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

    2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

    3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 L. 218/1995 — Momento determinante della giurisdizione

    Art. 8 L. 218/1995 — Momento determinante della giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’ articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 9 L. 218/1995 — Giurisdizione volontaria

    Art. 9 L. 218/1995 — Giurisdizione volontaria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 L. 218/1995 — Materia cautelare

    Art. 10 L. 218/1995 — Materia cautelare

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 11 L. 218/1995 — Rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Art. 11 L. 218/1995 — Rilevabilità del difetto di giurisdizione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 12 L. 218/1995 — Legge regolatrice del processo

    Art. 12 L. 218/1995 — Legge regolatrice del processo

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo