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Categoria: Diritto internazionale privato (L. 218/1995)

  • Art. 25 L. 218/1995 — Società ed altri enti

    Art. 25 L. 218/1995 — Società ed altri enti

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti.

    2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell’ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l’estinzione; d) la capacità; e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi; f) la rappresentanza dell’ente; g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h) la responsabilità per le obbligazioni dell’ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell’atto costitutivo.

    3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 26 L. 218/1995 — Promessa di matrimonio

    Art. 26 L. 218/1995 — Promessa di matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 L. 218/1995 — Condizioni per contrarre matrimonio

    Art. 27 L. 218/1995 — Condizioni per contrarre matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 28 L. 218/1995 — Forma del matrimonio

    Art. 28 L. 218/1995 — Forma del matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 29 L. 218/1995 — Rapporti personali tra coniugi

    Art. 29 L. 218/1995 — Rapporti personali tra coniugi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

    2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30 L. 218/1995 — Rapporti patrimoniali tra coniugi

    Art. 30 L. 218/1995 — Rapporti patrimoniali tra coniugi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

    2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.

    3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 31 L. 218/1995 — Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

    Art. 31 L. 218/1995 — Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.

    2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.

  • Art. 32 L. 218/1995 — Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

    Art. 32 L. 218/1995 — Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 33 L. 218/1995 — Filiazione

    Art. 33 L. 218/1995 — Filiazione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

    2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

    3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

    4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 L. 218/1995

    Art. 34 L. 218/1995

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    Articolo abrogato.

  • Art. 35 L. 218/1995 — Riconoscimento di figlio

    Art. 35 L. 218/1995 — Riconoscimento di figlio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

    2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

    3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 36 L. 218/1995 — Rapporti tra genitori e figli

    Art. 36 L. 218/1995 — Rapporti tra genitori e figli

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. articolo precedente articolo successivo