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Categoria: Diritto internazionale privato (L. 218/1995)

  • Art. 13 L. 218/1995 — Rinvio

    Art. 13 L. 218/1995 — Rinvio

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

    2. L’applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.

    3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all’applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

    4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 L. 218/1995 — Conoscenza della legge straniera applicabile

    Art. 14 L. 218/1995 — Conoscenza della legge straniera applicabile

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. L’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.

    2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 L. 218/1995 — Interpretazione e applicazione della legge straniera

    Art. 15 L. 218/1995 — Interpretazione e applicazione della legge straniera

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 16 L. 218/1995 — Ordine pubblico

    Art. 16 L. 218/1995 — Ordine pubblico

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

    2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17 L. 218/1995 — Norme di applicazione necessaria

    Art. 17 L. 218/1995 — Norme di applicazione necessaria

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 18 L. 218/1995 — Ordinamenti plurilegislativi

    Art. 18 L. 218/1995 — Ordinamenti plurilegislativi

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Se nell’ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell’ordinamento.

    2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 L. 218/1995 — Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

    Art. 19 L. 218/1995 — Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

    2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 L. 218/1995 — Capacità giuridica delle persone fisiche

    Art. 20 L. 218/1995 — Capacità giuridica delle persone fisiche

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 21 L. 218/1995 — Commorienza

    Art. 21 L. 218/1995 — Commorienza

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 22 L. 218/1995 — Scomparsa, assenza e morte presunta

    Art. 22 L. 218/1995 — Scomparsa, assenza e morte presunta

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

    2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1: a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana; b) se l’ultima residenza della persona era in Italia; c) se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 23 L. 218/1995 — Capacità di agire delle persone fisiche

    Art. 23 L. 218/1995 — Capacità di agire delle persone fisiche

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

    2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata per sua colpa.

    3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto.

    4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 24 L. 218/1995 — Diritti della personalità

    Art. 24 L. 218/1995 — Diritti della personalità

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

    2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. articolo precedente articolo successivo