Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 L. 218/1995 – Capacità di agire delle persone fisiche

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l’altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l’atto è compiuto può invocare l’incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell’autore dell’atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l’atto è compiuto. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 23 della L. 218/1995 disciplina la capacità di agire delle persone fisiche, ossia l'idoneità ad esercitare personalmente diritti e assumere obblighi mediante atti giuridici. La regola generale è la legge nazionale, ma le condizioni speciali di capacità prescritte dalla lex causae seguono quest'ultima. Nei contratti tra presenti, la persona considerata capace dalla legge del luogo non può invocare l'incapacità della propria legge nazionale se l'altra parte era in buona fede. Analogamente per gli atti unilaterali, purché non vi sia pregiudizio per terzi incolpevoli. Restano escluse da queste tutele le materie familiari, successorie e i diritti reali su immobili esteri.
Indice dei contenuti

La capacità di agire come elemento dello statuto personale

La capacità di agire è l'attitudine giuridica di una persona a compiere validamente atti giuridici con effetti nella propria sfera patrimoniale e personale. Nel diritto italiano interno (articolo 2 del codice civile) essa si acquista con la maggiore età, fatte salve le ipotesi di incapacità legale (interdizione, inabilitazione) e di incapacità naturale. Diversi ordinamenti fissano età diverse per la maggiore età o disciplinano la capacità con limitazioni diverse. L'articolo 23 della L. 218/1995 attribuisce alla legge nazionale la competenza a determinare l'esistenza e i limiti della capacità di agire, in continuità con l'impostazione che governa l'intero statuto personale delle persone fisiche.

Regola generale e condizioni speciali: l'interazione con la lex causae

Il comma 1 enuncia la regola generale (capacità di agire regolata dalla legge nazionale) e introduce la deroga funzionale per le condizioni speciali: quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono disciplinate dalla stessa legge regolatrice dell'atto. La norma è parallela a quella dell'articolo 20 in materia di capacità giuridica e riflette la stessa logica: la lex causae deve essere in grado di governare il rapporto nella sua interezza, inclusi i requisiti di capacità specificamente richiesti per la partecipazione a quel rapporto. Un contratto di lavoro marittimo potrà ad esempio richiedere un'età minima specifica stabilita dalla legge applicabile al contratto, indipendentemente dalla legge nazionale del lavoratore straniero.

La tutela del terzo di buona fede nei contratti tra presenti

Il comma 2 introduce una regola di particolare importanza pratica: nei contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge del luogo di conclusione del contratto non può opporre l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale all'altra parte contraente, a meno che quest'ultima fosse a conoscenza dell'incapacità o l'abbia ignorata per sua colpa. Questa norma tutela la sicurezza dei traffici giuridici e l'affidamento della controparte di buona fede: chi contratta con un soggetto apparentemente capace secondo la legge del luogo non deve essere penalizzato dall'applicazione di una legge straniera che avrebbe potuto invalidare il contratto.

Il presupposto dell'applicazione della norma è che entrambe le parti si trovino nello stesso Stato al momento della conclusione del contratto. Nei contratti a distanza (stipulati per corrispondenza, telefono o internet tra parti in paesi diversi), il comma 2 non si applica, poiché manca il presupposto della presenza contemporanea nello stesso Stato. Questa limitazione territoriale, già presente nella Convenzione di Roma del 1980, è stata mantenuta nella L. 218/1995 e nel Regolamento Roma I (CE n. 593/2008) che ha sostituito la Convenzione per i contratti.

Atti unilaterali: tutela dei terzi incolpevoli

Il comma 3 estende una protezione analoga agli atti unilaterali: la persona considerata capace dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità della propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che, senza loro colpa, hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore. La formulazione è simmetricamente opposta rispetto al comma 2: mentre nel caso dei contratti la limitazione protegge la controparte di buona fede impedendo all'incapace di invocare il proprio difetto, nel caso degli atti unilaterali la limitazione impedisce all'autore di eccepire la propria incapacità se ciò danneggerebbe il destinatario dell'atto che aveva fatto affidamento sulla sua validità.Si pensi a una promessa unilaterale o a una dichiarazione di volontà negoziale: il destinatario che abbia agito in buona fede sulla base di tale atto non può vedersi opporre a posteriori l'incapacità dell'autore secondo la sua legge nazionale straniera.

Eccezioni: famiglia, successioni e diritti reali su immobili esteri

Il comma 4 stabilisce che le limitazioni dei commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto. Queste materie sono sottratte alla tutela dell'affidamento del terzo perché, per la loro rilevanza e per il carattere spesso non commerciale dei rapporti coinvolti, si ritiene che il terzo non possa legittimamente presumere la capacità della persona sulla sola base della legge del luogo. In materia familiare e successoria, l'onerosità della verifica è compensata dall'importanza degli interessi in gioco; per i diritti reali su immobili esteri, il riferimento alla legge dello Stato dove si trovano i beni (lex rei sitae) assorbe già le esigenze di certezza.

Coordinamento con i regolamenti europei

In materia contrattuale, il Regolamento Roma I (CE n. 593/2008) ha sostituito la Convenzione di Roma per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. L'articolo 13 del Regolamento Roma I contiene una norma analoga al comma 2 dell'articolo 23 della L. 218/1995 per i contratti tra presenti. Ne consegue che, per i contratti rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Roma I, è quest'ultimo a disciplinare la protezione del terzo di buona fede, mentre l'articolo 23 della L. 218/1995 mantiene rilevanza residuale per i rapporti non coperti dal Regolamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un 19enne straniero la cui legge nazionale fissa la maggiore età a 21 anni può stipulare contratti in Italia?

In linea di principio no, poiché la sua capacità di agire è regolata dalla legge nazionale. Tuttavia, se la controparte italiana era in buona fede, l'articolo 23, comma 2, impedisce al minore di invocare la propria incapacità per invalidare il contratto.

La tutela del terzo di buona fede vale anche per i contratti stipulati online tra parti in paesi diversi?

No. Il comma 2 si applica solo ai contratti tra persone che si trovano fisicamente nello stesso Stato al momento della conclusione. Per i contratti a distanza tra parti in paesi diversi, la norma non opera.

Quali atti sono esclusi dalla protezione del terzo di buona fede prevista dai commi 2 e 3?

Gli atti relativi a rapporti di famiglia (matrimonio, separazione, adozione), di successione per causa di morte e i diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto (articolo 23, comma 4).

Come si coordina l'articolo 23 con il Regolamento Roma I in materia contrattuale?

Il Regolamento Roma I (CE n. 593/2008) contiene all'articolo 13 una norma analoga al comma 2 dell'articolo 23 per i contratti tra presenti. Il Regolamento prevale per i contratti nel suo campo di applicazione; l'articolo 23 della L. 218/1995 mantiene rilevanza per i rapporti non coperti dal Regolamento.

Cosa si intende per condizioni speciali di capacità di agire?

Sono requisiti specifici richiesti dalla legge regolatrice di un determinato atto o contratto, distinti dalla capacità generale. Ad esempio, la qualità di imprenditore o l'iscrizione in albi professionali richiesta da una certa legge per compiere validamente determinati atti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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