Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 L. 218/1995 – Diritti della personalità
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 24 della L. 218/1995 disciplina i diritti della personalità nel contesto internazionale. L'esistenza e il contenuto di tali diritti (vita, identità, riservatezza, onore, immagine, nome) sono regolati dalla legge nazionale del soggetto, salvo quelli che derivano da un rapporto familiare, i quali seguono la legge applicabile a quel rapporto. Le conseguenze della violazione di tali diritti (il risarcimento del danno) sono invece regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti, secondo l'articolo 62 della stessa legge.Indice dei contenuti
I diritti della personalità come categoria giuridica
I diritti della personalità sono un insieme di posizioni giuridiche soggettive assolute che tutelano gli attributi fondamentali della persona umana: il diritto alla vita, all'identità personale, all'onore e alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza e, in anni più recenti, alla protezione dei dati personali. Nel diritto italiano, questi diritti trovano tutela costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché in norme di settore quali il codice civile (articoli 5-10), la legge sulla stampa, e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i dati personali. La loro rilevanza internazionale è cresciuta enormemente con la globalizzazione delle comunicazioni e dei media digitali.
La regola dell'articolo 24, comma 1: legge nazionale e lex causae familiare
Il comma 1 distingue due situazioni. In primo luogo, l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità in generale sono regolati dalla legge nazionale del soggetto: spetta dunque alla legge dello Stato di cittadinanza determinare quali attributi della personalità ricevono tutela giuridica e con quale ampiezza. In secondo luogo, i diritti della personalità che derivano da un rapporto di famiglia - come il diritto al nome coniugale, il diritto all'identità del figlio all'interno della famiglia, il diritto all'immagine nei rapporti tra coniugi - seguono la legge applicabile a quel rapporto familiare, non la legge nazionale del soggetto. Questa biforcazione è coerente con l'approccio sistematico della legge: i diritti che traggono la loro esistenza da un rapporto giuridico specifico devono essere regolati dalla stessa legge che governa quel rapporto.
Un esempio pratico di questa distinzione riguarda il diritto al nome. Il nome come attributo generale della personalità è regolato dalla legge nazionale; il diritto al doppio cognome o alla scelta del cognome in sede matrimoniale (che è un diritto della personalità ma derivante dal rapporto coniugale) sarà invece regolato dalla legge applicabile ai rapporti personali tra coniugi ai sensi degli articoli 29 e seguenti della L. 218/1995.
Il regime delle conseguenze della violazione: rinvio all'illecito
Il comma 2 opera una netta scissione tra l'aspetto «statico» (esistenza e contenuto dei diritti) e quello «dinamico» (conseguenze della violazione). Le conseguenze risarcitorie e inibitorie della violazione dei diritti della personalità non seguono la legge nazionale del soggetto leso, ma la legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti, individuata secondo l'articolo 62. Quest'ultimo prevede che la responsabilità per fatto illecito sia regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento dannoso, con facoltà del danneggiato di chiedere l'applicazione della legge del luogo del fatto causale. Il danneggiato può quindi beneficiare di una certa autonomia nella scelta della legge più favorevole per il risarcimento del danno.
Questa scissione può portare a risultati asimmetrici: la legge nazionale del soggetto riconosce il diritto all'immagine e lo include tra i diritti della personalità protetti, ma il risarcimento per la sua violazione è determinato secondo la legge del luogo dell'illecito, che potrebbe essere più restrittiva o più generosa. Nella pratica dei contenziosi legati a pubblicazioni online o diffusione di notizie su media internazionali, questa distinzione ha ricadute concrete sull'entità del risarcimento ottenibile.
Diritti della personalità e tutela dei dati personali
Con l'entrata in vigore del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, applicabile in tutta l'Unione europea dal 25 maggio 2018, la tutela dei dati personali è diventata un diritto della personalità con disciplina sovranazionale. Il GDPR prevede norme uniformi di diritto materiale e criteri propri di individuazione dell'ordinamento applicabile (articolo 3 GDPR, basato sul luogo di stabilimento del titolare del trattamento), che tendono a prevalere sulle norme nazionali di diritto internazionale privato per le materie coperte. L'articolo 24 della L. 218/1995 mantiene pertanto rilevanza per i diritti della personalità non coperti dal GDPR, come il diritto al nome, all'onore, all'immagine e all'identità personale.
Interazione con l'ordine pubblico e i diritti fondamentali
I diritti della personalità riconosciuti dall'ordinamento italiano hanno spesso rango costituzionale e sono tutelati come diritti fondamentali ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò significa che, qualora la legge nazionale straniera non riconoscesse determinati diritti della personalità (ad esempio, non prevedesse tutela per la riservatezza o per l'identità di genere), la norma di conflitto dell'articolo 24 potrebbe portare a risultati incompatibili con l'ordine pubblico internazionale italiano o con i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione. In questi casi, il giudice italiano potrà disapplicare la legge straniera ai sensi dell'articolo 16 della L. 218/1995 e applicare le tutele previste dalla legge italiana.
Profili pratici: lesioni online e giurisdizione
I casi più frequenti di applicazione dell'articolo 24 riguardano oggi la diffamazione online, la pubblicazione non autorizzata di immagini, l'usurpazione di identità e le violazioni della privacy commesse da soggetti stranieri o attraverso piattaforme digitali estere. In questi scenari, il giudice italiano dovrà preliminarmente verificare: quale sia la legge nazionale del soggetto leso (per stabilire se il diritto della personalità esista e abbia il contenuto invocato); poi, se ne è stata violata la tutela, quale sia la legge dell'illecito (per quantificare le conseguenze). Questa doppia analisi può portare a un contenzioso complesso, in cui la legge applicabile all'esistenza del diritto diverge da quella applicabile al rimedio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il risarcimento per violazione del diritto all'immagine di uno straniero in Italia segue la legge italiana o quella straniera?
Le conseguenze della violazione seguono la legge applicabile all'illecito (articolo 62 della L. 218/1995), non la legge nazionale del leso. Il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge del luogo dell'evento o del fatto causale.
Il diritto al nome di uno straniero è regolato dalla legge italiana o dalla sua legge nazionale?
Il diritto al nome come attributo generale della personalità è regolato dalla legge nazionale del soggetto (articolo 24, comma 1). Se il nome deriva da un rapporto familiare (ad esempio, il cognome coniugale), si segue la legge del rapporto familiare.
Il GDPR ha sostituito le norme dell'articolo 24 per la protezione dei dati personali?
Per le materie coperte dal GDPR, il regolamento europeo prevale con propri criteri di applicabilità. L'articolo 24 della L. 218/1995 mantiene rilevanza per i diritti della personalità non disciplinati dal GDPR: onore, immagine, identità personale, nome.
Cosa accade se la legge nazionale dello straniero non tutela un diritto della personalità riconosciuto in Italia?
Il giudice italiano può disapplicare la legge straniera ai sensi dell'articolo 16 della L. 218/1995 qualora la mancata tutela produca effetti contrari all'ordine pubblico internazionale, e applicare in sua vece le tutele previste dall'ordinamento italiano.