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Art. 24 L. 218/1995 — Diritti della personalità

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Art. 24 L. 218/1995 — Diritti della personalità

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. articolo precedente articolo successivo