Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 L. 218/1995 – Condizioni per contrarre matrimonio

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 27 della L. 218/1995 stabilisce che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. In caso di pluricittadinanza o apolidia, si applicano i criteri dell'articolo 19. È espressamente fatta salva la tutela dello stato libero acquisito per effetto di un giudicato italiano o di un provvedimento straniero riconosciuto in Italia, così da garantire la continuità degli status giuridici già formalmente accertati nell'ordinamento italiano.
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La capacità matrimoniale e le condizioni sostanziali del matrimonio

Il matrimonio, quale atto giuridico di stato civile, presuppone il soddisfacimento di determinate condizioni sostanziali: l'età minima, lo stato libero (assenza di un precedente matrimonio non sciolto), l'assenza di vincoli di parentela o affinità ostativi, la sanità mentale e la libertà del consenso. Questi requisiti variano da ordinamento a ordinamento: l'età minima richiesta, la definizione dei gradi di parentela che impediscono il matrimonio, le cause di impedimento assoluto o relativo differiscono significativamente tra i sistemi giuridici. L'articolo 27 della L. 218/1995 affida la valutazione di tali condizioni alla legge nazionale di ciascun nubendo al momento della celebrazione, adottando un criterio personalista in armonia con il resto della disciplina del matrimonio internazionale.

Il criterio della legge nazionale di ciascun nubendo: applicazione cumulativa

Il fatto che la norma faccia riferimento alla legge nazionale «di ciascun nubendo» e non alla legge nazionale comune implica un'applicazione cumulativa: per ciascuno dei promessi sposi, le condizioni per contrarre matrimonio vengono valutate secondo la propria legge nazionale. Il nubendo italiano deve rispettare le condizioni previste dalla legge italiana; il nubendo straniero deve rispettare le condizioni previste dalla propria legge nazionale. Il matrimonio è valido solo se entrambe le leggi siano soddisfatte. Questa applicazione cumulativa può rendere il matrimonio più difficile da contrarre, poiché entrambe le leggi devono essere rispettate, ma garantisce che ciascun ordinamento tuteli i propri interessi in materia matrimoniale.

Il riferimento al «momento del matrimonio» come momento rilevante per la determinazione della legge nazionale è importante: eventuali cambiamenti di cittadinanza successivi alla celebrazione non incidono retroattivamente sulla validità del matrimonio già contratto. Allo stesso modo, la valutazione delle condizioni è cristallizzata al momento in cui il consenso matrimoniale è espresso, non al momento della trascrizione o della pronuncia giudiziale di eventuale accertamento della validità.

La clausola di salvaguardia per lo stato libero

L'articolo 27 contiene una clausola di salvaguardia espressa: resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. Questa clausola ha un significato preciso: se uno dei promessi sposi era precedentemente coniugato e ha ottenuto il divorzio con sentenza italiana passata in giudicato, o con sentenza straniera regolarmente riconosciuta in Italia, egli è considerato libero di risposarsi ai fini del matrimonio celebrato in Italia, anche se la sua legge nazionale non riconoscesse il divorzio o lo considerasse invalido.

Questa disposizione è particolarmente rilevante per i cittadini di Paesi che non prevedono il divorzio o che lo disciplinano con procedure diverse da quelle riconosciute in Italia. Un cittadino straniero che abbia divorziato in Italia o il cui divorzio straniero sia stato riconosciuto in Italia può contrarre un nuovo matrimonio in Italia, indipendentemente da quanto preveda la sua legge nazionale. La clausola opera come una norma di applicazione necessaria in favore della certezza dei provvedimenti giudiziari italiani.

Impedimenti matrimoniali di ordine pubblico

Anche quando la legge nazionale di un nubendo straniero consenta un matrimonio che l'ordinamento italiano considera non ammissibile, il giudice o l'ufficiale di stato civile italiano potrà rifiutarsi di procedere invocando il limite dell'ordine pubblico (articolo 16 della L. 218/1995). Gli esempi più frequenti riguardano il matrimonio di minorenni (contrario ai principi di tutela dell'infanzia e al divieto di matrimonio prima dei sedici anni ex articolo 84 del codice civile, salvo autorizzazione del tribunale) e la poligamia (vietata dall'articolo 86 del codice civile come impedimento assoluto). In questi casi, la legge straniera applicabile secondo l'articolo 27 non può trovare applicazione in Italia nella misura in cui contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Coordinamento con il Regolamento Bruxelles II-ter

In ambito europeo, il Regolamento (UE) 2019/1111 (cd. Bruxelles II-ter) disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione in materia matrimoniale, ma non contiene norme sulla legge applicabile alle condizioni sostanziali del matrimonio: queste restano pertanto regolate, per l'Italia, dall'articolo 27 della L. 218/1995. L'interazione tra il Regolamento (per i profili processuali e di riconoscimento) e la legge del 1995 (per il diritto sostanziale applicabile) richiede una lettura coordinata dei due strumenti. Il Regolamento Roma III (UE n. 1259/2010), che disciplina la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, è richiamato dall'articolo 31 della L. 218/1995 e incide indirettamente sull'accertamento dello stato libero ai fini dell'articolo 27.

Procedimento di pubblicazioni e nulla osta per stranieri in Italia

Sul piano pratico, la verifica delle condizioni per contrarre matrimonio avviene in Italia attraverso il procedimento delle pubblicazioni previsto dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. Per il nubendo straniero, l'ufficiale di stato civile richiede la produzione di un «nulla osta al matrimonio» rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del Paese di provenienza, che attesta il rispetto delle condizioni previste dalla legge nazionale. Questo documento consente all'ufficiale di stato civile italiano di verificare, in modo semplificato, che anche la legge nazionale dello straniero sia rispettata, in attuazione dell'applicazione cumulativa prevista dall'articolo 27.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se i due nubendi hanno leggi nazionali diverse, entrambe le leggi devono essere rispettate?

Sì. L'articolo 27 prevede l'applicazione cumulativa: le condizioni per contrarre matrimonio di ciascun nubendo sono valutate secondo la propria legge nazionale. Il matrimonio è valido solo se entrambe le leggi risultino soddisfatte.

Un nubendo straniero divorziato all'estero può risposarsi in Italia?

Sì, a condizione che la sentenza straniera di divorzio sia riconoscibile in Italia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della L. 218/1995 o del Regolamento Bruxelles II-ter. Una volta riconosciuto il divorzio, opera la clausola di salvaguardia dello stato libero prevista dall'articolo 27.

Cos'è il nulla osta al matrimonio richiesto allo straniero?

È un documento rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del Paese di provenienza dello straniero, che attesta il rispetto delle condizioni matrimoniali previste dalla legge nazionale. Consente all'ufficiale di stato civile italiano di verificare il rispetto dell'applicazione cumulativa richiesta dall'articolo 27.

La poligamia ammessa dalla legge nazionale di uno dei nubendi è rilevante in Italia?

No. La bigamia e la poligamia sono impedimenti assoluti al matrimonio in Italia (articolo 86 c.c.) e violano l'ordine pubblico internazionale. Il giudice o l'ufficiale di stato civile italiano disapplica la legge straniera che le consentirebbe, ai sensi dell'articolo 16 della L. 218/1995.

L'articolo 27 si applica anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso?

Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono disciplinate in Italia dalla L. 76/2016. Le norme di diritto internazionale privato applicabili alle unioni civili con elementi di internazionalità si ricavano per analogia o rinvio dalle norme sul matrimonio, ma l'articolo 27 è formulato con specifico riferimento al matrimonio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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