Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 L. 218/1995 – Promessa di matrimonio

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 26 della L. 218/1995 stabilisce che la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi. In mancanza di cittadinanza comune - quando i promessi sposi hanno nazionalità diverse - si applica la legge italiana. Si tratta di una norma di conflitto semplice, che adotta il criterio della nazionalità comune come punto di connessione principale, con un criterio residuale di richiamo alla lex fori italiana per i casi eterogenei.
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La promessa di matrimonio nel diritto italiano e comparato

La promessa di matrimonio (fidanzamento in senso giuridico) è disciplinata nel diritto italiano dagli articoli 79-81 del codice civile. Non costituisce un obbligo giuridicamente coercibile di contrarre matrimonio: nessuno può essere costretto a sposarsi. Tuttavia, la rottura ingiustificata della promessa può dare luogo a conseguenze patrimoniali: l'articolo 80 del codice civile prevede la restituzione dei doni e, in presenza di determinate condizioni, l'articolo 81 consente il risarcimento del danno per le spese sostenute in previsione delle nozze e per le obbligazioni contratte a causa di esse. Altri ordinamenti disciplinano la promessa di matrimonio in modo molto diverso: alcuni non la riconoscono giuridicamente, altri attribuiscono alla violazione conseguenze più ampie o più ristrette rispetto al diritto italiano.

Il criterio della legge nazionale comune

L'articolo 26 adotta come criterio principale la legge nazionale comune dei nubendi: la legge dello Stato di cui entrambi sono cittadini. Questo criterio riflette l'idea che, quando i promessi sposi condividono la stessa nazionalità, la loro legge nazionale sia il riferimento più appropriato per regolare i loro rapporti pre-matrimoniali, in linea con l'approccio generale della L. 218/1995 alla famiglia. La legge nazionale comune governerà dunque tanto i presupposti della promessa (se è necessaria una forma specifica, se vi sono condizioni di capacità particolari per promettere matrimonio) quanto le conseguenze della sua rottura (obbligo di restituzione dei doni, eventuale risarcimento del danno, misura del risarcimento).

Quando uno dei nubendi (o entrambi) possiedono più cittadinanze, si applica il criterio dell'articolo 19 per individuare la legge nazionale rilevante. Se, dopo l'applicazione di tale criterio, entrambi risultano avere la stessa nazionalità prevalente, questa costituisce la legge comune rilevante ai fini dell'articolo 26. Se invece, pur con la pluricittadinanza, non è possibile individuare una nazionalità comune, si ricade nel criterio residuale della legge italiana.

Il criterio residuale: la legge italiana per le coppie eterogenee

Quando i nubendi hanno cittadinanze diverse - il caso più frequente nelle coppie internazionali - non vi è legge nazionale comune e si applica la legge italiana come criterio residuale. Si tratta di una scelta che privilegia la certezza del diritto: in assenza di un collegamento oggettivo con una legge specifica, la lex fori italiana offre una soluzione prevedibile sia per i promessi sposi sia per i terzi coinvolti (fornitori di servizi per le nozze, parenti che abbiano contratto obbligazioni). La legge italiana si applica a tutte le conseguenze della promessa: la forma richiesta, i doni da restituire, le eventuali pretese risarcitorie.

Aspetti pratici: restituzione dei doni e risarcimento del danno

L'applicazione dell'articolo 26 si manifesta tipicamente nelle controversie sorte dopo la rottura del fidanzamento. Il primo profilo è la restituzione dei doni scambiati in occasione del fidanzamento: la legge regolatrice determina se sussista tale obbligo, entro quali limiti e con quali eventuali eccezioni. Il secondo profilo è il risarcimento del danno per le spese sostenute: la legge applicabile stabilisce se tale rimedio sia ammesso, quali spese siano rimborsabili (solo quelle «ragionevoli» o anche quelle eccessive, solo quelle materiali o anche il danno non patrimoniale) e quale sia la misura del risarcimento. In questi casi, la distinzione tra coppie omogenee (stessa nazionalità) e coppie eterogenee (nazionalità diverse) produce effetti concreti nella definizione delle pretese risarcitorie.

Coordinamento con le altre norme sul matrimonio

L'articolo 26 si colloca all'inizio del Capo IV della L. 218/1995, dedicato al matrimonio e ai rapporti familiari, e precede le norme sulle condizioni per contrarre matrimonio (articolo 27), sulla forma del matrimonio (articolo 28) e sui rapporti personali tra coniugi (articolo 29). La promessa di matrimonio è cronologicamente e logicamente anteriore al matrimonio stesso, ma le leggi applicabili alle due fasi possono divergere: la legge applicabile alla promessa (articolo 26) non coincide necessariamente con quella applicabile alle condizioni per contrarre matrimonio (articolo 27, che fa riferimento alla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio). Questa possibile divergenza è normale nell'architettura della legge, che adotta criteri di collegamento differenziati per ogni fase del rapporto matrimoniale.

La promessa di matrimonio e le cerimonie di fidanzamento straniere

In alcuni ordinamenti, la cerimonia di fidanzamento assume un rilievo giuridico superiore a quello previsto dal diritto italiano: in certi ordinamenti di tradizione islamica o induista, ad esempio, il fidanzamento formale può essere assimilato a un contratto preliminare di matrimonio con conseguenze patrimoniali rilevanti in caso di rottura unilaterale. Quando i nubendi appartengono a tali ordinamenti e non hanno nazionalità comune con l'Italia, l'articolo 26 fa rinvio alla loro legge nazionale comune, che potrebbe attribuire alla promessa effetti più onerosi di quelli previsti dalla legge italiana. Tali effetti, se contrari all'ordine pubblico (articolo 16), potranno essere limitati dall'intervento del giudice italiano.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Se i nubendi hanno nazionalità diverse, quale legge si applica alla rottura del fidanzamento?

In mancanza di legge nazionale comune, si applica la legge italiana, quale criterio residuale previsto dall'articolo 26 della L. 218/1995.

La promessa di matrimonio obbliga giuridicamente a sposarsi?

No. Né in Italia né nella generalità degli ordinamenti moderni la promessa è coercibile in natura. Le conseguenze della rottura sono patrimoniali: restituzione dei doni e, in certi casi, risarcimento delle spese sostenute.

Un fidanzamento celebrato con cerimonia religiosa all'estero è rilevante ai fini dell'articolo 26?

La rilevanza giuridica della cerimonia dipende dalla legge applicabile ai sensi dell'articolo 26. Se quella legge riconosce effetti giuridici alla cerimonia religiosa di fidanzamento, tali effetti saranno considerati, salvo il limite dell'ordine pubblico.

L'articolo 26 si applica anche alle unioni civili e alle convivenze di fatto?

L'articolo 26 riguarda specificamente la promessa di matrimonio. Per le unioni civili e le convivenze, si applicano altre norme della L. 218/1995 o la legge del luogo di registrazione, a seconda della natura giuridica del rapporto.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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