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Art. 20 L. 218/1995 — Capacità giuridica delle persone fisiche

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Art. 20 L. 218/1995 — Capacità giuridica delle persone fisiche

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. articolo precedente articolo successivo