Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 35 L. 218/1995 – Riconoscimento di figlio

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.

2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. articolo precedente articolo successivo

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In sintesi

L'articolo 35 della legge 218/1995 disciplina la legge applicabile al riconoscimento volontario del figlio, distinguendo tre profili distinti: le condizioni sostanziali del riconoscimento, la capacita del genitore a compierlo e la forma dell'atto. Per le condizioni, si applica la legge nazionale del figlio al momento della nascita, con preferenza per la legge nazionale del genitore riconoscente al momento del riconoscimento se e piu favorevole; in ultima istanza si applica la legge italiana. La capacita del genitore e regolata dalla propria legge nazionale. La forma del riconoscimento puo seguire la legge dello Stato in cui e effettuato oppure la legge che ne disciplina la sostanza, secondo il principio locus regit actum temperato dalla facolta alternativa. La norma mira a facilitare il riconoscimento eliminando ostacoli formali e di merito, nel superiore interesse del figlio.
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Il riconoscimento volontario nel diritto internazionale privato

Il riconoscimento volontario e l'atto con cui il genitore (di norma il padre, ma anche la madre nei casi in cui la maternita non risulti dall'atto di nascita) dichiara spontaneamente di essere il genitore di un determinato figlio, attribuendogli cosi lo stato di figlio riconosciuto. In diritto italiano e disciplinato dagli articoli 250 e seguenti del codice civile. L'articolo 35 della legge 218/1995 si occupa della legge regolatrice quando il riconoscimento presenta elementi di internazionalita: il figlio e straniero, il genitore e straniero, o il riconoscimento viene effettuato all'estero. La norma adotta una struttura articolata in tre commi, ciascuno riferito a un diverso profilo dell'istituto, seguendo la distinzione classica tra sostanza, capacita e forma.

Le condizioni sostanziali del riconoscimento

Il comma 1 disciplina le condizioni per il riconoscimento, vale a dire i requisiti di merito che l'atto deve soddisfare per essere valido: ad esempio, se e necessaria la presenza di determinati presupposti di stato civile del riconoscente, se e richiesto il consenso del figlio, se e necessario il controllo di un'autorita pubblica. Il criterio principale e la legge nazionale del figlio al momento della nascita. Se pero la legge nazionale del soggetto che effettua il riconoscimento (il genitore) nel momento in cui il riconoscimento avviene e piu favorevole all'ammissibilita dell'atto, si applica questa. In ultima istanza, se né la legge del figlio né quella del genitore prevede il riconoscimento, si applica la legge italiana: cosi l'ordinamento italiano garantisce sempre la possibilita di accertare la filiazione.

Il confronto tra legge del figlio e legge del genitore

Il meccanismo del comma 1 richiede un confronto in concreto tra due leggi: quella nazionale del figlio alla nascita e quella nazionale del genitore al momento del riconoscimento. Il momento di riferimento e diverso per le due leggi: per il figlio e la nascita, per il genitore e il momento del riconoscimento. Questa differenza temporale puo avere rilievo pratico quando il figlio abbia cambiato cittadinanza tra la nascita e il riconoscimento: si applica la legge al momento della nascita, non quella attuale. La legge del genitore e invece quella attuale al momento dell'atto, il che significa che un genitore che abbia acquisito una cittadinanza piu favorevole puo trarne vantaggio ai fini del riconoscimento.

La capacita del genitore

Il comma 2 stabilisce che la capacita del genitore di effettuare il riconoscimento e regolata dalla sua legge nazionale. Si tratta di un collegamento autonomo rispetto alle condizioni sostanziali: anche se la legge applicabile alle condizioni fosse quella del figlio, la capacita segue sempre la legge del genitore. La capacita in questo contesto include la capacita di agire (il genitore deve essere maggiorenne o avere la capacita richiesta dal suo ordinamento), ma anche eventuali impedimenti soggettivi previsti dalla legge nazionale del genitore (es. interdizione, inabilitazione, limiti per soggetti in stato di detenzione in certi ordinamenti). Questa regola e analoga al principio generale sull'incapacita degli stranieri di cui all'articolo 23 della legge 218/1995.

La forma del riconoscimento

Il comma 3 adotta il principio della forma alternativa: il riconoscimento e valido nella forma se rispetta la legge dello Stato in cui e effettuato oppure la legge che ne disciplina la sostanza (determinata ai sensi del comma 1). Questo approccio e ispirato al tradizionale principio locus regit actum, ma in versione rafforzata: non e necessario che la forma segua la legge della sostanza, essendo sufficiente che rispetti le forme del luogo in cui si compie l'atto. Cosi un riconoscimento effettuato presso un consolato italiano all'estero con le forme previste dalla legge italiana e valido anche se la legge del figlio o del genitore richiedesse forme diverse. Analogamente, un riconoscimento compiuto con le forme locali di un paese straniero e valido anche se la legge della sostanza applicabile fosse quella italiana.

Riconoscimento e diritto del figlio al consenso

In molti ordinamenti, incluso quello italiano (articolo 250, commi 2 e 3, codice civile), il riconoscimento di un figlio ultraquattordicenne richiede il suo assenso, e quello di un figlio minore puo richiedere l'autorizzazione del tribunale. Questi requisiti rientrano nelle «condizioni per il riconoscimento» di cui al comma 1 dell'articolo 35 e sono dunque regolati dalla legge applicabile alla sostanza. Se la legge applicabile e quella italiana, si applichera la disciplina del codice civile con i relativi requisiti di assenso e autorizzazione. Se e una legge straniera che non prevede tali requisiti, il riconoscimento potra essere effettuato senza di essi, salvo il limite dell'ordine pubblico internazionale qualora l'omissione ledesse gravemente l'interesse del minore.

Coordinamento con l'articolo 33 e la riforma della filiazione

L'articolo 35 va letto in coordinamento con l'articolo 33 che regola lo stato di figlio in generale. Il riconoscimento e una delle modalita attraverso cui si accerta la filiazione non matrimoniale, e la legge determinata ai sensi dell'articolo 35 per le condizioni del riconoscimento deve essere coerente con la legge applicabile allo stato di figlio ex articolo 33. Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 (legge 219/2012 e decreto legislativo 154/2013), l'ordinamento italiano ha unificato lo stato di figlio eliminando la distinzione tra figli legittimi e naturali. Questa scelta si riflette sul piano internazionalprivatistico attraverso la norma di applicazione necessaria del comma 4 dell'articolo 33 e puo influenzare la valutazione di compatibilita con l'ordine pubblico delle leggi straniere che ancora distinguono tra le due categorie.

Casi pratici

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Domande frequenti

Se un padre straniero vuole riconoscere un figlio italiano, quale legge si applica?

Le condizioni del riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale del figlio alla nascita (italiana) o, se piu favorevole, da quella nazionale del padre al momento del riconoscimento. Se nessuna delle due lo ammette, si applica la legge italiana.

Un genitore minorenne puo riconoscere un figlio?

Dipende dalla sua legge nazionale. La capacita del genitore a effettuare il riconoscimento e regolata dalla sua legge nazionale (articolo 35, comma 2). Se la legge straniera ammette il riconoscimento da parte di un minorenne in certe condizioni, tale riconoscimento puo essere valido.

Il riconoscimento fatto all'estero in forme diverse da quelle italiane e valido in Italia?

Si, se rispetta la legge del luogo in cui e stato compiuto oppure la legge che ne regola la sostanza. Le due leggi sono alternative, e basta che una delle due sia rispettata.

E necessario il consenso del figlio al riconoscimento?

Dipende dalla legge applicabile alle condizioni del riconoscimento. Se si applica la legge italiana, l'assenso del figlio ultraquattordicenne e necessario (articolo 250 codice civile). Se si applica una legge straniera che non richiede tale assenso, il requisito non e necessario.

Cosa succede se la legge straniera non prevede affatto il riconoscimento volontario?

Il comma 1 dell'articolo 35 prevede che in tal caso si applichi la legge italiana, garantendo sempre la possibilita di riconoscere il figlio nell'ordinamento italiano.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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