← Torna a Diritto internazionale privato (L. 218/1995)
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 36 della legge 218/1995 stabilisce che i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, inclusa la responsabilita genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. Questo criterio di collegamento unico semplifica la disciplina internazionalprivatistica dei diritti e doveri genitoriali, concentrando su un solo punto di riferimento — la nazionalita del figlio — la determinazione della legge applicabile a tutto il complesso di rapporti che nascono dalla filiazione: mantenimento, educazione, rappresentanza legale, affidamento, responsabilita genitoriale in senso stretto. La norma va coordinata con le convenzioni internazionali in materia, in particolare la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilita genitoriale, che prevale nelle materie da essa coperte.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 L. 218/1995 — Rapporti tra genitori e figli

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. articolo precedente articolo successivo

Commento

Ambito di applicazione: i rapporti personali e patrimoniali

L'articolo 36 ha un ambito di applicazione molto ampio: copre tutti i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli. Tra i rapporti personali rientrano i doveri di educazione, istruzione e assistenza morale, il diritto di visita, le decisioni sull'abitazione del minore, la scelta della scuola e della religione. Tra i rapporti patrimoniali rientrano l'obbligo di mantenimento, la rappresentanza legale nei contratti e negli atti giuridici, l'amministrazione del patrimonio del minore. La menzione esplicita della «responsabilita genitoriale» — concetto introdotto dalla Convenzione dell'Aia del 1996 e recepito nel diritto interno dalla riforma del 2012 — chiarisce che la norma si estende anche alla potesta genitoriale nel suo complesso e alle sue limitazioni.

Il criterio della legge nazionale del figlio

La scelta del legislatore di ancorare i rapporti genitori-figli alla legge nazionale del figlio — e non a quella del genitore, ne alla residenza — riflette il principio del superiore interesse del minore: il figlio, soggetto piu debole del rapporto, vede i propri diritti e i propri doveri familiari disciplinati dalla legge del proprio Stato di appartenenza. Questo criterio assicura stabilita e prevedibilita: il figlio che ha cittadinanza italiana sara sempre tutelato dal codice civile italiano indipendentemente dalla nazionalita dei genitori o dal luogo di residenza. Il collegamento e di tipo astratto: non si valuta quale Stato abbia la connessione piu stretta con il caso concreto, ma si rinvia direttamente alla legge della cittadinanza.

Responsabilita genitoriale: nozione e contenuto

La responsabilita genitoriale, richiamata espressamente dall'articolo 36, e un concetto ampio che comprende l'insieme dei diritti e dei doveri spettanti ai genitori in relazione alla persona e al patrimonio del figlio minore non emancipato. In diritto italiano e disciplinata dagli articoli 315 e seguenti del codice civile, come riformati dalla legge 219/2012, e include la cura, l'educazione, l'istruzione, la rappresentanza legale, l'amministrazione dei beni. In un contesto internazionale, la responsabilita genitoriale puo essere attribuita, modificata o revocata da autorita di paesi diversi, generando conflitti tra provvedimenti. L'articolo 36 impone che tali questioni siano valutate alla stregua della legge nazionale del figlio, riducendo il rischio di applicazione di ordinamenti con standard di tutela inferiori.

Rapporto con la Convenzione dell'Aia del 1996

L'articolo 36 va letto in combinato con la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita genitoriale e di misure di protezione dei minori, entrata in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2016. La Convenzione dell'Aia del 1996 adotta come criterio di collegamento la residenza abituale del minore, non la sua legge nazionale: si tratta dunque di un criterio diverso da quello dell'articolo 36. In virtu dell'articolo 2 della legge 218/1995 (prevalenza delle convenzioni internazionali), la Convenzione dell'Aia del 1996 prevale sull'articolo 36 quando il minore ha la sua residenza abituale in uno degli Stati contraenti. L'articolo 36 resta applicabile nei rapporti con paesi non contraenti o nelle materie escluse dalla Convenzione.

Mantenimento del figlio e diritto internazionale privato

L'obbligo di mantenimento e uno degli aspetti patrimoniali dei rapporti tra genitori e figli coperti dall'articolo 36. Tuttavia, per le obbligazioni alimentari nei rapporti familiari, il Regolamento UE n. 4/2009 del Consiglio (in vigore per l'Italia dal 18 giugno 2011) e il Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari stabiliscono un regime speciale che prevale sull'articolo 36 per i paesi vincolati. Il Protocollo dell'Aia del 2007 adotta come criterio principale la residenza abituale del creditore alimentare (il figlio), con possibilita di scelta da parte delle parti. Il giudice italiano deve dunque verificare se la controversia sull'obbligo di mantenimento ricade nel Regolamento n. 4/2009 prima di applicare l'articolo 36.

Doppia cittadinanza del figlio e scelta della legge

Quando il figlio ha doppia cittadinanza, si applica la regola dell'articolo 19 della legge 218/1995: se una delle cittadinanze e italiana, si applica la legge italiana con preferenza. Se il figlio ha due cittadinanze straniere, si applica la legge della nazionalita con cui ha il collegamento piu stretto, valutato in base alla residenza abituale e ad altri elementi di collegamento effettivo. Questa regola riflette l'interesse del legislatore italiano a proteggere i propri cittadini, anche nelle situazioni di plurima appartenenza nazionale.

Profili pratici nei procedimenti di affidamento internazionale

I procedimenti di affidamento di minori con elementi di internazionalita sono tra i piu complessi nella pratica giudiziaria familiare. L'articolo 36 determina la legge sostanziale applicabile (legge nazionale del figlio), ma la giurisdizione e disciplinata dall'articolo 42 della legge 218/1995 e, per i rapporti con i paesi UE, dal Regolamento Bruxelles IIter. In caso di sottrazione internazionale di minori, si applica la Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, che istituisce un meccanismo di rapido ritorno del minore nel paese di residenza abituale, indipendentemente dalla legge nazionale del figlio. La coesistenza di queste diverse fonti normative richiede al giudice una verifica sistematica dell'applicabilita di ciascuna prima di ricorrere all'articolo 36.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quale legge si applica all'affidamento di un minore straniero in Italia?

L'articolo 36 applica la legge nazionale del figlio. Se il minore e straniero, si applica la legge del suo Stato di cittadinanza. Tuttavia, se il minore ha la residenza abituale in Italia, potrebbe prevalere la Convenzione dell'Aia del 1996 che usa la residenza come criterio.

I genitori stranieri di un figlio italiano sono soggetti alla legge italiana?

Si, per i rapporti con il figlio. La legge nazionale del figlio (italiana) regola la responsabilita genitoriale, l'affidamento e il mantenimento, indipendentemente dalla nazionalita dei genitori.

L'articolo 36 si applica anche al mantenimento del figlio?

In linea di principio si, ma per le obbligazioni alimentari internazionali prevale il Regolamento UE n. 4/2009 e il Protocollo dell'Aia del 2007 quando applicabili, che usano la residenza del figlio come criterio principale.

Un figlio con doppia cittadinanza italiana e straniera: quale legge si applica?

Si applica la legge italiana, che prevale in caso di doppia cittadinanza di cui una e italiana, ai sensi dell'articolo 19 della legge 218/1995.

La Convenzione dell'Aia del 1996 prevale sull'articolo 36?

Si, per i minori con residenza abituale in uno Stato contraente. La Convenzione usa la residenza abituale come criterio e prevale sull'articolo 36 in virtu dell'articolo 2 della legge 218/1995 sulla prevalenza dei trattati internazionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.