Art. 29 L. 218/1995 – Rapporti personali tra coniugi
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 29 della legge 218/1995 individua la legge applicabile ai rapporti personali tra coniugi, ossia ai diritti e doveri di natura non patrimoniale che nascono dal matrimonio: fedelta, coabitazione, assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia. Il criterio principale e la legge nazionale comune: se entrambi i coniugi hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge di quello Stato. Quando i coniugi hanno diverse cittadinanze oppure condividono piu cittadinanze comuni, la legge applicabile e quella dello Stato in cui la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata, ossia il luogo in cui la coppia ha il proprio centro di vita effettivo. La norma mira a garantire coerenza e prevedibilita nella disciplina dei diritti coniugali, collegandosi all'ordinamento piu strettamente legato alla realta della coppia.
Indice dei contenuti
Il criterio della legge nazionale comune
Il comma 1 dell'articolo 29 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Questo collegamento presuppone che entrambi i coniugi abbiano la medesima cittadinanza al momento rilevante: la nazionalita condivisa e ritenuta dal legislatore il segnale piu forte di appartenenza culturale e giuridica e dunque il criterio piu adeguato a disciplinare la sfera intima del rapporto coniugale. Diversamente da quanto avviene per molti ordinamenti dell'Europa del Nord, che privilegiano la residenza abituale, la legge italiana mantiene la cittadinanza come collegamento principale, riflettendo la tradizione continentale di civil law.
Il criterio sussidiario: la vita matrimoniale prevalentemente localizzata
Il comma 2 introduce il criterio sussidiario applicabile in due ipotesi distinte: quando i coniugi hanno diverse cittadinanze oppure quando entrambi possiedono piu cittadinanze comuni (ad esempio entrambi sono contemporaneamente cittadini italiano e francese). In tali casi la legge applicabile e quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata. La formula «vita matrimoniale prevalentemente localizzata» e una clausola di collegamento in concreto che richiede una valutazione fattuale: si considerano il luogo di residenza della coppia, la presenza dei figli e la loro scolarizzazione, il luogo di lavoro, i legami sociali e familiari, la durata della permanenza. Non si tratta di un criterio astratto ma di una ricognizione della realta quotidiana della coppia.
Cosa comprende il concetto di rapporti personali
I rapporti personali tra coniugi includono i doveri reciproci tipici della vita matrimoniale: l'obbligo di fedelta, il dovere di coabitazione, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia. Rientrano in questa categoria anche le decisioni concernenti la vita comune, il domicilio coniugale, l'educazione dei figli nell'ambito dei rapporti tra genitori (questi ultimi pero disciplinati piu specificamente dall'articolo 36). Sono invece esclusi i rapporti patrimoniali, che trovano la propria disciplina di conflitto nell'articolo 30, nonche la separazione e il divorzio, rimessi all'articolo 31 e al Regolamento UE n. 1259/2010.
Il momento rilevante per la determinazione della legge applicabile
Una questione dibattuta in dottrina riguarda il momento cui riferire i criteri dell'articolo 29: se al momento della celebrazione del matrimonio, al momento del sorgere della controversia o a un momento mobile che si aggiorna nel corso della vita matrimoniale. L'orientamento prevalente ritiene che il collegamento sia di tipo mobile (critere du rattachement mobile): la legge applicabile puo mutare se cambiano la cittadinanza comune o la localizzazione prevalente della vita matrimoniale. Cio puo avere conseguenze pratiche rilevanti nei procedimenti di separazione o nei giudizi sui diritti coniugali avviati dopo un lungo matrimonio trascorso in piu paesi.
Rapporto con il Regolamento UE e i limiti dell'ordine pubblico
A differenza della materia matrimoniale patrimoniale, oggi in larga misura disciplinata dal Regolamento UE n. 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi), i rapporti personali non hanno ancora una disciplina europea unificata. L'articolo 29 della legge 218/1995 continua dunque a trovare applicazione piena nei giudizi interni. Il limite generale dell'ordine pubblico internazionale ex articolo 16 della stessa legge puo pero precludere l'applicazione di leggi straniere che introducano contenuti coniugali incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, come la subordinazione giuridica della moglie al marito prevista da alcuni ordinamenti di common law o di diritto islamico.
Doppia cittadinanza e conflitti di leggi nazionali
Quando un coniuge ha doppia cittadinanza, si pone il problema di quale nazionalita rilevante utilizzare ai fini dell'articolo 29. L'articolo 19, comma 1, della legge 218/1995 stabilisce che, se il soggetto e cittadino italiano, si applica la legge italiana con preferenza rispetto alle altre cittadinanze. Se invece nessuna delle cittadinanze e italiana, si preferisce la legge dello Stato di piu stretta connessione o di residenza abituale. Questo meccanismo riduce la complessita pratica ma puo in alcuni casi risultare artificioso rispetto alla reale vita della coppia.
Profili processuali e rilevanza pratica
L'articolo 29 viene frequentemente invocato nei procedimenti di separazione e divorzio con elementi di internazionalita per determinare, prima di affrontare la disciplina della crisi coniugale, quale ordinamento regolava i doveri matrimoniali in vigenza del vincolo. La qualificazione dei comportamenti come violazione dei doveri coniugali (ad esempio l'addebito della separazione) dipende dalla legge individuata ai sensi dell'articolo 29: se la legge applicabile non prevede l'istituto dell'addebito, tale domanda non potra essere proposta anche se il coniuge e cittadino italiano. Il giudice e tenuto a conoscere d'ufficio la legge straniera applicabile, con facolta di richiedere informazioni al Ministero della Giustizia o a esperti di diritto comparato.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa si intende per 'rapporti personali tra coniugi' ai sensi dell'articolo 29?
Si tratta dei diritti e doveri di natura non patrimoniale del matrimonio: fedelta, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia. Non include i rapporti patrimoniali (articolo 30) ne il divorzio (articolo 31).
Cosa succede se i coniugi hanno cittadinanze diverse?
Si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata, valutando il luogo di residenza effettiva, lavoro, figli e legami sociali della coppia.
La legge applicabile ai rapporti personali puo cambiare nel corso del matrimonio?
Si, il collegamento e di tipo mobile: se la coppia si trasferisce in un altro paese e la vita matrimoniale si localizza stabilmente li, la legge applicabile puo mutare anche in costanza di matrimonio.
Un coniuge straniero che vive in Italia deve rispettare i doveri coniugali italiani?
Dipende: se il criterio di collegamento porta alla legge italiana (residenza comune o cittadinanza italiana di uno dei coniugi come prevalente), si applicano i doveri previsti dal codice civile italiano. In caso contrario si applica la legge straniera competente.
Il giudice italiano deve applicare d'ufficio la legge straniera richiamata dall'articolo 29?
Si. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 218/1995, il giudice conosce d'ufficio la legge straniera applicabile, potendo richiedere informazioni agli organismi competenti o avvalersi di esperti.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 29 della legge 218/1995 individua la legge applicabile ai rapporti personali tra coniugi, ossia ai diritti e doveri di natura non patrimoniale che nascono dal matrimonio: fedelta, coabitazione, assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia. Il criterio principale e la legge nazionale comune: se entrambi i coniugi hanno la stessa cittadinanza, si applica la legge di quello Stato. Quando i coniugi hanno diverse cittadinanze oppure condividono piu cittadinanze comuni, la legge applicabile e quella dello Stato in cui la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata, ossia il luogo in cui la coppia ha il proprio centro di vita effettivo. La norma mira a garantire coerenza e prevedibilita nella disciplina dei diritti coniugali, collegandosi all'ordinamento piu strettamente legato alla realta della coppia.Indice dei contenuti
Il criterio della legge nazionale comune
Il comma 1 dell'articolo 29 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Questo collegamento presuppone che entrambi i coniugi abbiano la medesima cittadinanza al momento rilevante: la nazionalita condivisa e ritenuta dal legislatore il segnale piu forte di appartenenza culturale e giuridica e dunque il criterio piu adeguato a disciplinare la sfera intima del rapporto coniugale. Diversamente da quanto avviene per molti ordinamenti dell'Europa del Nord, che privilegiano la residenza abituale, la legge italiana mantiene la cittadinanza come collegamento principale, riflettendo la tradizione continentale di civil law.
Il criterio sussidiario: la vita matrimoniale prevalentemente localizzata
Il comma 2 introduce il criterio sussidiario applicabile in due ipotesi distinte: quando i coniugi hanno diverse cittadinanze oppure quando entrambi possiedono piu cittadinanze comuni (ad esempio entrambi sono contemporaneamente cittadini italiano e francese). In tali casi la legge applicabile e quella dello Stato nel quale la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata. La formula «vita matrimoniale prevalentemente localizzata» e una clausola di collegamento in concreto che richiede una valutazione fattuale: si considerano il luogo di residenza della coppia, la presenza dei figli e la loro scolarizzazione, il luogo di lavoro, i legami sociali e familiari, la durata della permanenza. Non si tratta di un criterio astratto ma di una ricognizione della realta quotidiana della coppia.
Cosa comprende il concetto di rapporti personali
I rapporti personali tra coniugi includono i doveri reciproci tipici della vita matrimoniale: l'obbligo di fedelta, il dovere di coabitazione, l'assistenza morale e materiale, la collaborazione nell'interesse della famiglia. Rientrano in questa categoria anche le decisioni concernenti la vita comune, il domicilio coniugale, l'educazione dei figli nell'ambito dei rapporti tra genitori (questi ultimi pero disciplinati piu specificamente dall'articolo 36). Sono invece esclusi i rapporti patrimoniali, che trovano la propria disciplina di conflitto nell'articolo 30, nonche la separazione e il divorzio, rimessi all'articolo 31 e al Regolamento UE n. 1259/2010.
Il momento rilevante per la determinazione della legge applicabile
Una questione dibattuta in dottrina riguarda il momento cui riferire i criteri dell'articolo 29: se al momento della celebrazione del matrimonio, al momento del sorgere della controversia o a un momento mobile che si aggiorna nel corso della vita matrimoniale. L'orientamento prevalente ritiene che il collegamento sia di tipo mobile (critere du rattachement mobile): la legge applicabile puo mutare se cambiano la cittadinanza comune o la localizzazione prevalente della vita matrimoniale. Cio puo avere conseguenze pratiche rilevanti nei procedimenti di separazione o nei giudizi sui diritti coniugali avviati dopo un lungo matrimonio trascorso in piu paesi.
Rapporto con il Regolamento UE e i limiti dell'ordine pubblico
A differenza della materia matrimoniale patrimoniale, oggi in larga misura disciplinata dal Regolamento UE n. 2016/1103 (regimi patrimoniali tra coniugi), i rapporti personali non hanno ancora una disciplina europea unificata. L'articolo 29 della legge 218/1995 continua dunque a trovare applicazione piena nei giudizi interni. Il limite generale dell'ordine pubblico internazionale ex articolo 16 della stessa legge puo pero precludere l'applicazione di leggi straniere che introducano contenuti coniugali incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, come la subordinazione giuridica della moglie al marito prevista da alcuni ordinamenti di common law o di diritto islamico.
Doppia cittadinanza e conflitti di leggi nazionali
Quando un coniuge ha doppia cittadinanza, si pone il problema di quale nazionalita rilevante utilizzare ai fini dell'articolo 29. L'articolo 19, comma 1, della legge 218/1995 stabilisce che, se il soggetto e cittadino italiano, si applica la legge italiana con preferenza rispetto alle altre cittadinanze. Se invece nessuna delle cittadinanze e italiana, si preferisce la legge dello Stato di piu stretta connessione o di residenza abituale. Questo meccanismo riduce la complessita pratica ma puo in alcuni casi risultare artificioso rispetto alla reale vita della coppia.
Profili processuali e rilevanza pratica
L'articolo 29 viene frequentemente invocato nei procedimenti di separazione e divorzio con elementi di internazionalita per determinare, prima di affrontare la disciplina della crisi coniugale, quale ordinamento regolava i doveri matrimoniali in vigenza del vincolo. La qualificazione dei comportamenti come violazione dei doveri coniugali (ad esempio l'addebito della separazione) dipende dalla legge individuata ai sensi dell'articolo 29: se la legge applicabile non prevede l'istituto dell'addebito, tale domanda non potra essere proposta anche se il coniuge e cittadino italiano. Il giudice e tenuto a conoscere d'ufficio la legge straniera applicabile, con facolta di richiedere informazioni al Ministero della Giustizia o a esperti di diritto comparato.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cosa si intende per 'rapporti personali tra coniugi' ai sensi dell'articolo 29?
Si tratta dei diritti e doveri di natura non patrimoniale del matrimonio: fedelta, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia. Non include i rapporti patrimoniali (articolo 30) ne il divorzio (articolo 31).
Cosa succede se i coniugi hanno cittadinanze diverse?
Si applica la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale e prevalentemente localizzata, valutando il luogo di residenza effettiva, lavoro, figli e legami sociali della coppia.
La legge applicabile ai rapporti personali puo cambiare nel corso del matrimonio?
Si, il collegamento e di tipo mobile: se la coppia si trasferisce in un altro paese e la vita matrimoniale si localizza stabilmente li, la legge applicabile puo mutare anche in costanza di matrimonio.
Un coniuge straniero che vive in Italia deve rispettare i doveri coniugali italiani?
Dipende: se il criterio di collegamento porta alla legge italiana (residenza comune o cittadinanza italiana di uno dei coniugi come prevalente), si applicano i doveri previsti dal codice civile italiano. In caso contrario si applica la legge straniera competente.
Il giudice italiano deve applicare d'ufficio la legge straniera richiamata dall'articolo 29?
Si. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 218/1995, il giudice conosce d'ufficio la legge straniera applicabile, potendo richiedere informazioni agli organismi competenti o avvalersi di esperti.